CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della Corte territoriale di insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di condanna. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente propone considerazioni in fatto, del tutto prive di autosufficienza e, in realtà, anche congetturali, per sostenere che, nel 2007, Coppola facesse già parte dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 accertata tre anni dopo e avesse previsto le condotte di importazione dall'Olanda di droga accertata in quell'anno; nessuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato viene evidenziata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]