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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 29177/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso".

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 21 ottobre 2021 in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, quarto comma, T.U. stup. in quanto estinto per prescrizione, con la rideterminazione della pena per la residua imputazione (art. 73, primo comma, T.U. stup.) in anni 4 di reclusione ed euro 17.334,00 di multa.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 23 bis, secondo comma, d.

I. n. 133/2020, e 178, primo comma lettera C, cod. proc. pen.); nullità della sentenza per l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni della Procura generale presso la Corte di appello di Bari.

La sentenza è nulla per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte della Procura generale, in violazione degli artt. 23 bis, secondo comma, d.

I. n. 133/2020, e 178, primo comma lettera C, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20885 del 2021).

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

"In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01).

Per l'udienza di discussione nessuna eccezione è stata sollevata, anzi la difesa ha depositato le sue conclusioni scritte (come emerge dalla sentenza impugnata che le riporta: "accoglimento dei motivi di appello"), e pertanto la relativa eccezione di nullità proposta solo con il ricorso in cassazione deve ritenersi tardiva: "In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022) Rv. 283048 - 02; vedi anche Sez. 3, ud. 10 giugno 2022 n. 38163, Smiroldo; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 1107 del 06/12/2022 Ud. (dep. 13/01/2023 ) Rv. 284164 - 0; vedi, in senso diverso, Sez. 5 - , Sentenza n. 29852 del 24/06/2022 Ud. (dep. 26/07/2022 ) Rv. 283532 - O e Sez. 5 - , Sentenza n. 34790 del 16/09/2022 Ud. (dep. 20/09/2022 ) Rv. 283901 - 0).

Quello che rileva, infatti, è l'inerzia della difesa che presenta le sue conclusioni, senza nulla eccepire sul mancato invio delle conclusioni del P.M., trattandosi di una nullità non assoluta, ma solo generale a regime intermedio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 21 ottobre 2021 in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, quarto comma, T.U. stup. in quanto estinto per prescrizione, con la rideterminazione della pena per la residua imputazione (art. 73, primo comma, T.U. stup.) in anni 4 di reclusione ed euro 17.334,00 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 23 bis, secondo comma, d. I. n. 133/2020, e 178, primo comma lettera C, cod. proc. pen.); nullità della sentenza per l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni della Procura generale presso la Corte di appello di Bari. La sentenza è nulla per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte della Procura generale, in violazione degli artt. 23 bis, secondo comma, d. I. n. 133/2020, e 178, primo comma lettera C, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20885 del 2021). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01). Per l'udienza di discussione nessuna eccezione è stata sollevata, anzi la difesa ha depositato le sue conclusioni scritte (come emerge dalla sentenza impugnata che le riporta: "accoglimento dei motivi di appello"), e pertanto la relativa eccezione di nullità proposta solo con il ricorso in cassazione deve ritenersi tardiva: "In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022) Rv. 283048 - 02; vedi anche Sez. 3, ud. 10 giugno 2022 n. 38163, Smiroldo; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 1107 del 06/12/2022 Ud. (dep. 13/01/2023 ) Rv. 284164 - 0; vedi, in senso diverso, Sez. 5 - , Sentenza n. 29852 del 24/06/2022 Ud. (dep. 26/07/2022 ) Rv. 283532 - O e Sez. 5 - , Sentenza n. 34790 del 16/09/2022 Ud. (dep. 20/09/2022 ) Rv. 283901 - 0). Quello che rileva, infatti, è l'inerzia della difesa che presenta le sue conclusioni, senza nulla eccepire sul mancato invio delle conclusioni del P.M., trattandosi di una nullità non assoluta, ma solo generale a regime intermedio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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