CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45980/2024
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REPUBBLICA ITALIANA - il secondo composto dai reati giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 24 giugno 2000 (condanna per pi 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione all’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente considerato la data di consumazione del reato oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi come quella in cui è avvenuta l’incriminata falsificazione del documento. In realtà, il 7 settembre 2017 è la data in cui nel corso delle operazioni di arresto di Matichecchia è stato rinvenuto il documento falsificato, che, pertanto, era stato confezionato in precedenza in vista della Non vi è motivo per non estendere tale principio al denegato accoglimento della richiesta dell’interessato amme Non può considerarsi manifestamente illogica la motivazio