CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPEtL0 di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la erronea omessa declaratoria di prescrizione in merito ai delitti contestati è manifestamente infondato essendo ormai consolidato l'orientamento secondo cui la recidiva subvalente ma comunque ritenuta sussistente esplica i suoi effetti sul tempo necessario ai fini della prescrizione che nel caso di specie, pertanto, non risulta perento (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/