CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 28103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23183/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONTANARI Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 MARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 390/2020, pubblicatail 28/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai convenuti per le quote dell’attrice dei beni immobili siti in Ostuni località Refrigerio, [OSCURATO:PERSONA] , contraddistinti al catasto foglio 52 particelle 13, 14, 159, 161, 162, 163 e 164,dichiarava la nullità di tutti gli atti dispositivi traslativi inter vivos dei suddetti beni, in quanto posti in essere da soggetti non proprietari. Il Tribunale, inoltre, rilevava che non risultavano trascritti atti a favore dei Tanzarella cui ancorare gli atti di disposizione con conseguente inefficacia ex articolo 2560 c.c. delle trascrizioni dei medesimi eseguite; rilevava, inoltre, che costoro non avevano provato la provenienza dei beni,poiché la sentenza n. 11 del 2004 della Corte d’Appello di Lecce fondante il loro,asserito , diritto di proprietà era intervenuta tra parti diverse ed era priva di attestazione del passaggio in giudicato. In conclusione, condannava i convenuti alla Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 restituzione dei predetti immobili. Inoltre, il Tribunale - in accoglimento delle domande proposte dagli altri comproprietari sulla base delle risultanze documentali attestanti i passaggi attraverso cui le quote in comproprietà da essi affermate erano ai medesimi pervenute - dichiarava l’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai due convenuti per le quotedi comproprietà dei terzi intervenuti. Condannava anche in questo caso i convenuti a restituire i beni e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’acquisto per usucapione di tutti i terreni oggetto di contesa in quantotardiva e, comunque , infondata per difetto di prova dell’esercizio di un potere di fatto sulle cose. 2. [OSCURATO:PERSONA],anche quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]Amico, proponeva appello avverso la suddetta sentenza unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano anche in secondo grado, chiedendo il rigettodell’impugnazione. 5. Le altre parti rimanevano contumaci. 6. La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame con la sentenza richiamata in epigrafe e confermava la pronuncia impugnata. 7. Per quel che ancora rileva la Corte d’appello rigettava l’eccezione riguardo la procura alle liti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto, pur dovendosi dare atto che l’originale non era presente Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 nel fascicolo, non era stato effettuato un disconoscimento della conformità delle copie presenti agli atti. La procura risultava conferita all’avv.to Arnese in Nassau (Bahamas) in data 17 marzo 2009 da [OSCURATO:PERSONA] amministrata da altra società rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale procura era corredata di autentica delle firme proveniente dal notary [OSCURATO:PERSONA] lowee da cosiddetta apostille. La suddetta procura era valida in quanto conferita con modalità conformi a quanto previsto dalla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a cui lo stato di Bahamas aveva partecipato. Non erano,peraltro, richieste le coincidenze delle data del conferimento della procura e quelle dell’attestazione di autenticità né la traduzione dell’autentica. L’unica formalità richiesta era l’apostille. Quanto alla traduzione doveva trovare applicazione l’articolo 122 c.p.c. e, dunque, il giudice aveva la facoltà ma non l’obbligo di nominare un traduttore. Il mancato esercizio di detta facoltà non poteva formare oggetto di censura. Quanto alla doglianza circa il difetto di rappresentanza processuale in capo a David ELISA p.a., la C orte evidenziava la sussistenza del potere rappresentativo della società Tra dition Holdings e che agli atti vi era la certificazione della sussistenza secondo il diritto interno dello stato di Bahamas di tale potere. Più precisamente vi eranoin atti la certificazione corredata e l’ apostille che attestava la sussistenza del suddetto potere. Peraltro, la contestazione circa il mancato potere rappresentativo era del tutto generica e formulata anche tardivamente. Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 Quanto, infine, al difetto di capacità giuridica rispetto all’acquisto dell’immobile per mancanza di condizione di reciprocità ai sensi dell’articolo 16 delle preleggi, la C orte d’Appello riteneva che l’eccezione non fosse stata tempestivamente formulata e che la mancanza di condizione di reciprocità non fosseprovata. Infine, il giudice del gravame ribadiva l’irrilevanza della sentenza della medesima Corte d’Appello di Lecce intercorsa tra altre parti e che non aveva ad oggetto un giudizio petitorio n é aveva accertato il diritto di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] della particella 14 del foglio 52 né che egli fosse erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto l’appello era generico e, dunque , inammissibile in quanto contenente considerazioni non idonee a confutare la sentenza impugnata, neanche specificamente censurata rispetto alle ragioni per le quali il primo giudice aveva ritenuto di accogliere la domanda di restituzione dei benie di accertamento di nullità e di non opponibilità degli atti dispositivi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in quanto provenienti a non dominoe difettando la trascrizione di precedenti atti di acquisto. Anche la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era del tutto infondata né si poteva richiedere l’ammissione della prova testimoniale avendovi rinunciato implicitamente nella precisazione delle conclusioni e,comunque, le dichiarazioni dei testi non erano sufficienti a comprovare l’esercizio del possesso. Mancavano tutti i presupposti per affermare sussistente il possesso in capo al Tanzarella. Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 8. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di Tanzarella d’[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi. 9. [OSCURATO:PERSONA] ltd ha resistito con controricorso. 10.All’udienza del 20 febbraio 2025 questa Corte, rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato solo alle parti costituite nel giudizio di appello, mentre erastata del tutto omessa la notifica alle parti contumaci del medesimo giudizio di appello, ordinavaalla parte ricorrente di integrare il contraddittorio provvedendo alla notifica del ricorso alle suddette parti contumaci del giudizio di appellonel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. 11. Parte ricorrente non ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio omettendo di notificare il ricorso alle parti contumaci del giudizio di appello e depositare il relativo attoai sensi dell’art. 371bis c.p.c., come da ordinanza n. 5600 del 2025. Di conseguenza, trattandosi di omessa integrazione del contraddittorio, la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'improcedibilitàdel ricorso. Deve ribadirsi, infatti, che i n materia di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, quando il ricorso coinvolge litisconsorti necessari in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura civile , l'omessa notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati comporta l’improcedibilità, del ricorso stesso qualora il ricorrente non provveda tempestivamente alla regolarizzazione nel termine perentorio assegnato dal giudice di legittimità. Il principio trova Ric. 2020n. 23183sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 applicazione anche quando la Corte, rilevata d'ufficio l'omessa integrazione del contraddittorio, assegna specifico termine per provvedere alle relative notificazioni o rinnovazioni. 12. In definitiva, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. 13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a vantaggio della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo,con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario. 14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e c ondanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favoredella parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norm