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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33921/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA da: AK.HR.T.V‘T::,\ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .-Jel 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate 2),,iv-s;(.. uditci -., !,i.,_i:31:' , „.:.)ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, solo nominalmente ( evocandolo nella rubrica) contesta la mancata applicazione dell'art 131-bis cp mentre per il resto, nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla resistenza ex art 337 cp ascritta alla ricorrente, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA da: AK.HR.T.V‘T::,\ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .-Jel 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate 2),,iv-s;(.. uditci -., !,i.,_i:31:' , „.:.)ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, solo nominalmente ( evocandolo nella rubrica) contesta la mancata applicazione dell'art 131-bis cp mentre per il resto, nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla resistenza ex art 337 cp ascritta alla ricorrente, anche sotto il versante dell'elemento soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33921/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris