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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18391/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36677-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1398/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.11 Tribunale di Ferrara, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di Paolo e [OSCURATO:PERSONA], emesso su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento di C 56.889,70 oltre interessi e spese, quale compenso per forniture effettuate in favore della si e a [OSCURATO:PERSONA] rigettò l'opposizione disattendendo la tesi degli opponenti secondo la quale sarebbe mancata la propria legittimazione passiva trattandosi di debito della società in ragione dell'interpretazione di una scrittura privata con la quale i Turiano, riconoscendo il debito della società, si erano impegnati personalmente a proporre un piano di rientro del debito.

2. I Turiano proposero appello lamentando l'erronea interpretazione della scrittura che, nella loro prospettazione, avrebbe inteso obbligare la società e non i singoli soci al piano di rientro del debito mentre la loro posizione sarebbe stata quella di meri coobbligati nel prestare, sempre a nome della società, una garanzia assicurativa.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 c.c. nel ritenere che i Turiano avessero inteso operare una novazione soggettiva delle obbligazioni della società, quando, invece, in base agli accordi trasfusi nella scrittura, la garanzia personale di Paolo sarebbe diventata operativa solo per l'ipotesi in cui non fosse operativa quella personale di [OSCURATO:PERSONA], costituita da una ipoteca legale su un immobile da lui indicato, in assenza dunque di alcun obbligo di garanzia solidale tra i due.

3. [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 30/4/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che "seppur permanga in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] il debito derivante dalla fornitura di merce", [OSCURATO:PERSONA] si era assunto in proprio l'obbligazione di pagamento della somma di € 78.000 in relazione alla quale si era impegnato ad un piano di rientro garantito da ipoteca legale, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a garantire il regolare adempimento dell'obbligazione qualora la prima soluzione, quella cioè del piano di rientro garantita da ipoteca, non avesse soddisfatto le ragioni creditorie.

4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, i Turiano hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, comprendente più censure.

La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., erronea ricognizione della fattispecie concreta- Vizio di motivazione- artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

I ricorrenti assumono che la Corte di merito abbia erroneamente attribuito alle espressioni di obbligo contenute nella scrittura privata da loro sottoscritta il senso della assunzione personale del debito da parte dei medesimi, mentre il debito sarebbe stato assunto, da [OSCURATO:PERSONA], come desumibile oltre che dalle dichiarazioni delle parti anche dal loro comportamento successivo alla stipulazione della scrittura, esclusivamente in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quella di meri garanti.

Anche la fideiussione assentita dalla società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata stipulata esclusivamente in nome e per conto della società così come la corrispondenza relativa al piano di rientro pure fu sempre sottoscritta dal Turiano in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello avrebbe dunque violato l'art. 1362 c.c. omettendo di considerare il comportamento posteriore tenuto dalle parti dopo la stipulazione della scrittura, elemento non sussidiario ma indefettibile, e consacrato in tutta la corrispondenza tenuta successivamente alla stipulazione della scrittura.

La tesi della novazione soggettiva, fatta propria dal giudice del merito, contrasterebbe con i criteri di ermeneutica contrattuale pure richiamati dal giudice, con ciò dando vita ad una motivazione inadeguata.

Ugualmente censurabili sarebbero gli argomenti spesi in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il ricorso è inammissibile.

La critica, infatti, non è rivolta in iure, alla violazione della regola ermeneutica ma, inammissibilmente, in facto.

E' volta a colpire il risultato interpretativo raggiunto in sede di merito, ed è in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ".interpretazione del contratto, consistendo in _ un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati" (Cass., 3, n. 7500 del 27/3/2007; Cass., 3, n. 24539 del 20/11/2009, Cass., 3 n. 28319 del 28/11/2017, Cass., 1 n. 9461 del 9/4/2021).

Conclusivamen e il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrentisonotondannati a pagare, in favore di parte resistente, -4,k le speseip ssaziorj9(liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella già versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara il ricorso inammissibile e condannali ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese p'e iUdT2Ì di 1 w;7, IÌE liquidate in C 4000, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36677-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1398/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.11 Tribunale di Ferrara, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di Paolo e [OSCURATO:PERSONA], emesso su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento di C 56.889,70 oltre interessi e spese, quale compenso per forniture effettuate in favore della si e a [OSCURATO:PERSONA] rigettò l'opposizione disattendendo la tesi degli opponenti secondo la quale sarebbe mancata la propria legittimazione passiva trattandosi di debito della società in ragione dell'interpretazione di una scrittura privata con la quale i Turiano, riconoscendo il debito della società, si erano impegnati personalmente a proporre un piano di rientro del debito. 2. I Turiano proposero appello lamentando l'erronea interpretazione della scrittura che, nella loro prospettazione, avrebbe inteso obbligare la società e non i singoli soci al piano di rientro del debito mentre la loro posizione sarebbe stata quella di meri coobbligati nel prestare, sempre a nome della società, una garanzia assicurativa. Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 c.c. nel ritenere che i Turiano avessero inteso operare una novazione soggettiva delle obbligazioni della società, quando, invece, in base agli accordi trasfusi nella scrittura, la garanzia personale di Paolo sarebbe diventata operativa solo per l'ipotesi in cui non fosse operativa quella personale di [OSCURATO:PERSONA], costituita da una ipoteca legale su un immobile da lui indicato, in assenza dunque di alcun obbligo di garanzia solidale tra i due. 3. [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 30/4/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che "seppur permanga in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] il debito derivante dalla fornitura di merce", [OSCURATO:PERSONA] si era assunto in proprio l'obbligazione di pagamento della somma di € 78.000 in relazione alla quale si era impegnato ad un piano di rientro garantito da ipoteca legale, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a garantire il regolare adempimento dell'obbligazione qualora la prima soluzione, quella cioè del piano di rientro garantita da ipoteca, non avesse soddisfatto le ragioni creditorie. 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, i Turiano hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, comprendente più censure. La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., erronea ricognizione della fattispecie concreta- Vizio di motivazione- artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. I ricorrenti assumono che la Corte di merito abbia erroneamente attribuito alle espressioni di obbligo contenute nella scrittura privata da loro sottoscritta il senso della assunzione personale del debito da parte dei medesimi, mentre il debito sarebbe stato assunto, da [OSCURATO:PERSONA], come desumibile oltre che dalle dichiarazioni delle parti anche dal loro comportamento successivo alla stipulazione della scrittura, esclusivamente in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quella di meri garanti. Anche la fideiussione assentita dalla società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata stipulata esclusivamente in nome e per conto della società così come la corrispondenza relativa al piano di rientro pure fu sempre sottoscritta dal Turiano in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello avrebbe dunque violato l'art. 1362 c.c. omettendo di considerare il comportamento posteriore tenuto dalle parti dopo la stipulazione della scrittura, elemento non sussidiario ma indefettibile, e consacrato in tutta la corrispondenza tenuta successivamente alla stipulazione della scrittura. La tesi della novazione soggettiva, fatta propria dal giudice del merito, contrasterebbe con i criteri di ermeneutica contrattuale pure richiamati dal giudice, con ciò dando vita ad una motivazione inadeguata. Ugualmente censurabili sarebbero gli argomenti spesi in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il ricorso è inammissibile. La critica, infatti, non è rivolta in iure, alla violazione della regola ermeneutica ma, inammissibilmente, in facto. E' volta a colpire il risultato interpretativo raggiunto in sede di merito, ed è in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ".interpretazione del contratto, consistendo in _ un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati" (Cass., 3, n. 7500 del 27/3/2007; Cass., 3, n. 24539 del 20/11/2009, Cass., 3 n. 28319 del 28/11/2017, Cass., 1 n. 9461 del 9/4/2021). Conclusivamen e il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrentisonotondannati a pagare, in favore di parte resistente, -4,k le speseip ssaziorj9(liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella già versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara il ricorso inammissibile e condannali ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese p'e iUdT2Ì di 1 w;7, IÌE liquidate in C 4000, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c
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