CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 337 cod. pen. come descrittonell’imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nel ravvisare resistenza a pubblico ufficiale in una fuga con il proprioautoveicolo e un breve inseguimento (90-120 secondi) per circa un chilometro emezzo lungo strade di campagna, a velocità non particolarmente sostenuta, senzacompiere manovre pericolose e per dirigersi verso la propria abitazione dove furaggiunto dalla Polizia municipale.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge neldesumere l’elemento soggettivo del reato dal fatto che un mero incrocio di sguardicon l’agente Pestelli, durante l’incrocio fra due veicoli in movimento cheprocedevano in direzioni opposte dimostrerebbe che l’imputato percepì l’ordine difermarsi. Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] procedeva a velocità sostenuta perché aveva unappuntamento con il padre per andare, come confermato dal padre, a fare unsopralluogo per un lavoro edile e che non si accorse del segnale di arrestoproveniente dalla pattuglia.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e omessamotivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche trascurando glielementi di valutazione prima evidenziati.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e omessamotivazione nell’applicare la recidiva soltanto per i precedenti penali.2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e omessavalutazione circa la possibile conversione della pena detentiva (9 mesi direclusione) in una pena pecuniaria sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza nella partein cui si precisa che: durante l’inseguimento, la vettura di [OSCURATO:PERSONA] procedeva azig-zag e con alta velocità, così da rischiare di investire un pedone che stavasolo grazie alla propria pronta reazione; a un certo punto il veicolo imboccò unastrada posta sulla sinistra senza dare la precedenza ai veicoli provenienti daModena; quando fu raggiunto dagli inseguitori la Fiat 600 di [OSCURATO:PERSONA] era nascostadietro a un fienile dal quale egli uscì per nascondersi; nell’immediato [OSCURATO:PERSONA] nonfornì le sue generalità, divenne verbalmente aggressivo, e negò di essere lapersona alla guida della vettura; la lunghezza del tragitto percorso durantel’inseguimento è di circa 2 chilometri.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza nella partein cui ─ dopo avere precisato che il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] fu notato perchécompiva manovre pericolose sorpassando diversi veicoli e superando la linea dimezzeria ─ si precisa che l’ordine di fermarsi non fu impartito con un semplicesguardo ma, all’incrociarsi dei due veicoli, esponendo il segnale distintivo, lapaletta, dalla parte del conducente e accendendo le sirene luminose.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte d’appello ha non irragionevolmente argomentato che l’elevatapericolosità della condotta di guida tenuta in occasione della fuga e la mancanzadi resipiscenza ostano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Nell’applicare la circostanza aggravante della recidiva, la Corte di appello nonsi è limitata a richiamare i precedenti penali per lesioni personali, ma ha nonincongruamente osservato che le modalità della fuga, con pericolo anche perl’incolumità delle persone, denotano una accresciuta pericolosità sociale.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.Non risulta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve sia stataformulata nel primo grado di giudizio e non è presente nell’atto di appello, nésarebbe stata ammissibile come motivo nuovo poiché non riguarda i capi o i puntidella decisione di primo grado oggetto dell’atto di appello (Sez. 2, n. 11291 del17/02/2023, Rv. 284520; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294; Sez. 2,n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980).Pertanto, la questione concernente la conversione della pena pecuniaria nonè, ex artt. 606, c. 3, e 609, c. 2, cod. proc. pen., prospettabile nel giudizio dilegittimità.6. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]