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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20062/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del DirettoreGenerale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 509/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,depositata il 05/08/2022 R.G.N. 388/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli attuali ricorrenti, dirigenti medici di anestesia e rianimazionepresso l’[OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Santini) e 12.04.2002 (Mozzo), a seguito di richiestaaccettata dall’Azienda, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono passati in regime di c.d.extramoenia con conseguente modifica del trattamento stipendiale perrevoca dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione e dellaretribuzione di risultato.In data 01.01.2013 (Santini) e 01.01.2014 (Mozzo) i due dirigentimedici sono rientrati nel regime dell’intramoenia, e quindi dell’esclusività,ma non hanno ottenuto il ripristino totale ed immediato del trattamentoretributivo, in quanto non è stato loro corrisposta la retribuzione diposizione minima unificata del “dirigente equiparato” sino al conferimentodi un nuovo incarico.Rimaste senza riscontro le istanze di pagamento inoltrate all’Aziendaospedaliera universitaria, gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio (conseparati ricorsi), citando in causa anche l’INPS, per chiederel’accertamento del diritto a percepire (dal 01.01.2014 al 31.01.2016Santini; dal 01.01.2013 al 31.01.2016 Mozzo) la retribuzione di posizioneminima unificata spettante, ex art. 5 CCNL della dirigenza medica del SSNdel 6.5.2010, al cosiddetto “dirigente equiparato”, ossia al dirigente privodi incarico, con conseguente condanna del datore di lavoro alla suaRGN 28868/2022Pag.2Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026corresponsione e dell’INPS alla regolarizzazione della posizionecontributiva, previdenziale ed assistenziale.A fondamento dei ricorsi hanno dedotto di avere diritto a percepire laretribuzione di posizione minima unificata a far data dal rientro in regimeintramurario, essendo la stessa spettante a tutti i dirigenti medici chehanno superato il primo quinquennio di servizio con valutazione positiva,anche senza specifici incarichi, in quanto componente fondamentale dellostipendio, non correlata ad un determinato incarico.2.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Pisa ha rigettato entrambi i ricorsi.I dirigenti medici hanno proposto appello.3.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato nel merito l’appello econfermato la pronuncia di prime cure.Ha osservato, in estrema sintesi, la Corte territoriale che lacontrattazione collettiva ha dettato una disciplina speciale per i dirigentimedici che, dopo avere optato per il regime di extramoenia, modificanol’opzione rientrando nel regime di esclusività, ed in tal caso ha previsto laconservazione, sino all’attribuzione di un nuovo incarico, del trattamentoin godimento, il che esclude che ai dirigenti in questione possano essereapplicate le disposizioni contrattuali che prevedono, in caso di regime diesclusività, che la retribuzione di posizione minima unificata debba esserese privi di incarico.Ha escluso l’eccepita violazione del principio di parità di trattamento,in ragione della diversità della storia professionale delle due categorie inrilievo.4.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo santonihanno proposto ricorso affidato a tre motivi.5.

L’AOU Pisana ha resistito con controricorso.6.

L’INPS ha solo depositato procura speciale.7.

I ricorrenti e l’Azienda hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 28868/2022Pag.3Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 15quater del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 10, 12, 33, 43 e 58 CCNL3.11.2005 Dirigenza medica del SSN; violazione dell’art. 5 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] Dirigenza medica del SSN (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.).La sentenza d’appello va censurata nella parte in cui afferma che “neltempo che intercorre fino all’attribuzione di un nuovo incarico il dirigentecontinuerà a non percepire la retribuzione di posizione, neppure nellaparte minima”. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che al dirigentemedico “equiparato” che revochi l’opzione per il regime extramoenia erientri in quello dell’esclusività non spetti la retribuzione di posizioneminima unificata, pur costituendo quest’ultima una componente deltrattamento fondamentale e sebbene non sia correlata al conferimento diun determinato incarico dirigenziale.

Ciò anche alla luce della consolidatagiurisprudenza di legittimità, ex multis n. 14297/2014.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater del d.lgs. n. 502/1992; violazione degliartt. 26, 27, 28 44, 47 e 48 CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica del SSN,degli artt. 10, 12, 33, 43 e 58 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).La sentenza di secondo grado va censurata nella parte in cui statuisceche, nelle more della formalizzazione di un incarico, il dirigente medico“equiparato” rientrato nel regime dell’esclusiva non ha il diritto allapercezione della quota fissa della retribuzione di posizione, nonostante lasua corresponsione prescinda dall’incarico e sia determinata direttamentedalla contrattazione collettiva, perché “la graduazione ex art. 26 CCNL dicategoria 8 giugno 2000, che stabilisce l’importo della retribuzione diposizione anche per i medici ‘equiparati’ senza alcuno degli incarichi di cuialla lett. c) dell’art. 28 Ccnl 8 giugno 2000, è valida per i medici ingenerale ma non anche per coloro che si trovano nella particolareposizione degli appellanti, di rientro, cioè, al regime di esclusività, ai qualiRGN 28868/2022Pag.4Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026devono necessariamente applicarsi le specifiche disposizioni contrattualiche si sono dette”.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 45del d.lgs. n. 16572001, dell’art. 15 quater, comma 5, del d.lgs. n.502/1992; violazione degli artt. 12, comma 3, e 58, comma 2, CCNL3.11.2005 Dirigenza medica del SSN, violazione degli artt. 39 e 48 CCNL8.6.2000 Dirigenza medica del SSN, violazione degli artt. 3 e 97 dellaCostituzione ( in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).La sentenza d’appello va censurata nella parte in cui ha ritenuto nonviolata la regola della parità di trattamento retributivo con gli altri colleghi‘equiparati’ che hanno sempre lavorato in regime di esclusività senzainterruzioni, sancita dall’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, dagli artt. 3 e97 della Costituzione, ed ha affermato che: “Il divieto di trattamentidifferenziati di cui all’art. 45 comma II d.lgs. n. 165/2001 … impedisce alleamministrazioni di praticare trattamenti migliorativi o peggiorativi a titoloindividuale; ma al di fuori di questo limite, la contrattazione collettiva puòstabilire differenziazioni tra categorie di dipendenti, in relazione allediverse situazioni in cui si trovano; potere che non è sindacabile dalgiudice, salvi ovviamente i divieti di legge, che qui non risultano violati”.4.

Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, da trattarecongiuntamente stante l’intrinseca connessione, è infondato.Esso chiama ad interpretare la disciplina normativa e contrattualedettata per il passaggio dal regime di esclusiva a quello di extramoenia eviceversa.5.

L’art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992, nel testo in vigore dal 2004,stabilisce che:«1.

I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oa tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro oun nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998,nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività liberoRGN 28868/2022Pag.5Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoroesclusivo.2.

Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla datadel 31 dicembre 1998, che hanno optato per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoroesclusivo.3.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzionein ordine al rapporto esclusivo.

In assenza di comunicazione si presumeche il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo(3) (4).4.

I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta dapresentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoronon esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le regionihanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale pia breve.

Il rapportodi lavoro. esclusivo può essere ripristinato secondo le di cui al comma 2.Coloro che mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i beneficieconomici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e nondi indennità di irreversibilità.

La non esclusività del rapporto di lavoro nonpreclude la direzione di strutture semplici e complesse.5.

I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economicoaggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoroesclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva».La disposizione, nel testo modificato dal D.L. n. 81/2004 ha, quindi,consentito il passaggio tra regimi.L’art. 12 del CCNL 2005 ha disciplinato gli effetti del passaggio dalrapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa così prevedendo,al comma 3:RGN 28868/2022Pag.6Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026«3.

Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolatodall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrato dall’art. 10, comma 3, edall’art. 58 del presente CCNL).

L’indennità di esclusività è corrisposta dal1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepitaall’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo cononeri a carico del bilancio.

Per l’acquisizione delle eventuali fascesuccessive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, IIbiennio economico».È innanzitutto richiamato l’art. 48 del CCNL 2000.Tale disposizione, quanto al trattamento economico dei dirigenti incaso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria,ha previsto che:«1.

Al dirigente che al 31 dicembre dell’anno precedente abbiarevocato l’opzione per l’esercizio dell’attività libero professionaleextramuraria compete il trattamento economico previsto dall’ art. 46, condecorrenza dal 1° gennaio successivo.2.

La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell’incaricosuccessivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all’art. 28, eper quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previstedal DPR 484/1997.

Nelle more rimane determinata nella misura ingodimento.3.

Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato.

Nel primoanno dal rientro essa è determinata a consuntivo».Il sopra riportato art. 12, comma 3, fa anche riferimento alleintegrazioni apportato all’art. 48 dall’art. 10, comma 3 e dall’art. 58 delmedesimo CCNL.Il richiamato art. 58, comma 2, a sua volta stabilisce che:«2.

L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo nonripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzionedi posizione, circostanza che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000,RGN 28868/2022Pag.7Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattualiovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa».L’integrazione di cui all’art. 10, comma 3 (pure richiamata), si limita aprevedere che:«Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore dellalegge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsil’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzioneanch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno».Al quadro normativo sopra riportato va aggiunto anche l’art. 47 CCNL8 giugno 2000 che, con riguardo alla retribuzione di posizione e dirisultato, ha così previsto:«1.

La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari già di I e II livello,a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta del 15% inapplicazione dell’art.1, comma 12 della legge 662/1996 .b) parte variabile in godimento ridotta del 50%.2.

Per la componente fissa della retribuzione di posizione, fermarimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono lesalvaguardie previste dall’art. 40.3.

Ai dirigenti sanitari già di II livello ad incarico quinquennale di cuiagli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete più lo specificotrattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 56 del CCNL 5 dicembre1996.4.

Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.5.

La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4decorrono dal 1° luglio 1999.

Quella del comma 3 decorre dal 1° luglio2000.6.

Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorronoal finanziamento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 43 e, pertanto, ifondi di provenienza delle voci citate – artt. 50 e 52 - sonoRGN 28868/2022Pag.8Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026conseguentemente ridotti di pari importo.

Le risorse del comma 3confluiscono nel fondo di cui all’art. 50.7.

Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non piùspettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1° luglio 1999mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto.Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentital’eventuale rateizzazione i non più di sei soluzioni mensili».Con riguardo, poi, alla retribuzione di posizione minima contrattualeper i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo(rideterminazione dal 31 dicembre 2003), l’art. 43 del CCNL 2005 hastabilito che:«1.

A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizioneminima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici eveterinari già con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, residuadopo l’applicazione dell’art. 41, è unificata e direttamente attribuibiledall’azienda o ente nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguentitavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinqueanni ai sensi del comma 6 degli artt. 39 e 40 […]».6.

In sintesi, sulla base dei sopra riportati testi contrattuali (chetrovano espressa applicazione nelle tabelle elaborate e costituenti parteintegrante dei medesimi), va ritenuto che, in termini generali, al dirigentegià di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo noncompetono: - la retribuzione di risultato (esclusa dall’art. 47 CCNL); - lospecifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti diII livello già ad incarico quinquennale al 30 luglio 1999, ove in godimento(art. 47, comma 3, CCNL; - l’indennità incarico di struttura complessa pergli incaricati dal 31 luglio 1999.Certamente non compete l’indennità di esclusività, che è elementotipico della scelta intramoenia.La retribuzione di posizione spetta ma nella componente fissa, ridottadel 15% e nella componente variabile, ridotta del 50%, con possibilità,RGN 28868/2022Pag.9Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026nelle ipotesi di mancanza di incarico o equiparazione, che la stessa sidell’incarico.Tanto in coerenza con la funzione premiale del regime esclusivo checomporta la concentrazione, in capo ai dirigenti intramoenia, dellecomponenti variabili e premiali e la correlativa compressione delle stesseper i dirigenti extramoenia.La retribuzione di posizione dei dirigenti titolari di incaricoprofessionale (come nel caso qui all’esame, al momento del passaggio) oequiparati in caso di passaggio al lavoro non esclusivo resta conservataper la sola parte conglobata nel trattamento tabellare mentre è pari a zeroper la retribuzione di posizione minima unificata (e tanto, invero, non èneppure contestato dai ricorrenti).7.

Quanto al rientro nel regime esclusivo, dal suddetto quadronormativo e dalle tabelle predisposte dalle parti sociali si desume ladiversità delle posizioni a seconda della tipologia di incarico ricoperto almomento del passaggio al lavoro non esclusivo ed è alla luce di questadifferenziazione che va interpretato il riferimento alla “misura ingodimento”.Nel caso del dirigente medico che abbia revocato l’opzione per ilrapporto di lavoro non esclusivo (e quindi sia ritornato al regime diesclusività) compete il trattamento economico previsto dall’art. 44,comma 5, del CCNL 8/06/2000.Qualora in conseguenza dell’opzione originaria per il rapporto di lavoronon esclusivo il dirigente sia rimasto sprovvisto di incarico, a seguito delritorno al regime di esclusività e nelle more del conferimento di un nuovoincarico, la retribuzione di posizione resta quella “in godimento” all’atto delrientro e quindi quella goduta durante il periodo in cui il dirigente era arapporto di lavoro non esclusivo (retribuzione che nel caso di specie per iricorrenti - dirigenti medici equiparati - risulta essere pari a zero inapplicazione dell’art. 47 lett. a) CCNL 8 giugno 2000 e della tabella di cuiRGN 28868/2022Pag.10Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026all’art. 43, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005 che individua la misuradella retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigentimedici a rapporto di lavoro non esclusivo).8.

Non è, pertanto, fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui l’inciso“nelle more rimane determinata nella misura in godimento” debba essereinterpretato intendendosi per “misura in godimento” quella in vigenza diregime di esclusività, al quale il medico è transitato.Tale tesi, oltre a contrastare con il dato letterale della clausola(“misura in godimento”), elide la funzione della retribuzione di posizionequale compenso dell’incarico finendo per attribuire un trattamentosvincolato da qualsiasi attività effettivamente svolta.La “misura in godimento” non può che esser quella che il dirigentemedico percepisce al 31 dicembre, ossia al momento in cui risulta ancoraessere in regime di rapporto di lavoro non esclusivo (e come detto, nellospecifico, essa è pari a zero).9.

Ed allora, il ragionamento della Corte territoriale è coerente con iltenore letterale delle disposizioni e rispettoso anche del criteriodell’interpretazione complessiva delle clausole ed anche della ratio dellediverse disposizioni che differenziano l’indennità di esclusività (ripristinatanella misura goduta prima del passaggio) dalla retribuzione di posizioneche per sua stessa natura è tendenzialmente legata all’incarico ricoperto.A conferma si consideri, del resto, che quando la contrattazionecollettiva ha voluto ripristinare una determinata misura di una spettanzagià goduta da un medico passato al regime non esclusivo e poi tornato aquello esclusivo lo ha affermato espressamente.Si pensi all’art. 12, comma 3 del CCNL 2005, sopra riportato, là dove,quanto all’indennità di esclusività ha stabilito che: «Il ritorno dei dirigentiall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per quanto ottiene laretribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8giugno 2000 […] L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaiodell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’attoRGN 28868/2022Pag.11Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’opzione per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo con oneria carico del bilancio ...».

Trattasi all’evidenza di una scelta delle partisociale determinata dall’essere tale indennità strettamente connessa allostatus di esclusività.Tanto non è avvenuto per la retribuzione di posizione né per laposizione minima unificata.Il dirigente che ha volontariamente optato per il regime non esclusivofruendo del relativo trattamento e poi sia rientrato nel sistemaintramoenia è soggetto alla disciplina speciale di “rientro”.Tale disciplina speciale prevede, come detto, la conservazione deltrattamento in godimento ma esclude l’applicazione del regime “ordinario”dei dirigenti esclusivi privi di incarico.Consentire al rientrato di ottenere immediatamente la posizioneminima equivarrebbe a neutralizzare retroattivamente la scelta di nonesclusività, là dove, al contrario, la contrattazione collettiva ha intesopremiare (solo) il regime esclusivo.10.

Invero, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il nuovo CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], valido per il triennio 2016 – 2018 (intitolato “Effetti delpassaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa”),ha previsto all’art. 15: «… La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoronon esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30novembre di ciascun anno…Tale passaggio non ripristina la situazione diincarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione.La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incaricosuccessivamente conferito al dirigente con le procedure previste dalpresente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anchecon le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nelle morerimane determinata nella misura in godimento.

Al dirigente che passa alrapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato».Quindi il più recente CCNL è nel senso che un’eventuale nuovaparametrazione della parte variabile e/o della c.d. retribuzioneRGN 28868/2022Pag.12Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026minima unificata, a seguito e per effetto dell’opzione (ovvero, nella specie,a far data dal gennaio 2019) per l’attività professionale in regime diesclusività, implica necessariamente il formale conferimento di un nuovoincarico dirigenziale e, per l’effetto, la “ridefinizione” con la DirezioneGenerale di una nuova retribuzione, fermo restando che, come visto, nellemore di tali procedure (cui, nel caso in esame non è fatto alcun cenno)detta retribuzione rimane determinata nella “misura in godimento” (neitermini di cui sopra).11.

Una volta interpretata la contrattazione collettiva nei termini di cuisopra non c’è spazio per la eccepita violazione dell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.Ed infatti il principio di cui all’art. 45 d.lgs. 165/2001 opera all’internodel sistema contrattuale, ma non può essere utilizzato per censurare ledifferenziazioni operate dalla contrattazione collettiva.Questa Corte ha da tempo affermato (v. ex plurimis Cass. n.19684/2023) che il principio espresso dall’art. 45 del richiamato decreto,secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propridipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell’ambito delsistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamentimigliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisceparametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, inquanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive delladignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delleparti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario eistituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali,a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete(cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n.12334/2018; Cass. n. 19043/2017).12.

Va, quindi, affermato che, in tema di dirigenza medica del Serviziosanitario nazionale, il rientro dal rapporto di lavoro non esclusivo a quelloesclusivo non comporta il ripristino automatico delle componenti variabiliRGN 28868/2022Pag.13Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026del trattamento economico già in precedenza corrisposte, e così dellaretribuzione di posizione minima unificata prevista per i dirigenti esclusivi,dovendo il trattamento economico restare determinato, ai sensi dellacontrattazione collettiva, nella misura in godimento al momento delrientro, anche se pari a zero, e venendo ripristinata la sola indennità diesclusività.13.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.14.

La complessità delle questioni trattate costituisce motivo percompensare tra le parti le spese processuali.15.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 28868/2022Pag.14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del DirettoreGenerale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 509/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,depositata il 05/08/2022 R.G.N. 388/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Gli attuali ricorrenti, dirigenti medici di anestesia e rianimazionepresso l’[OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Santini) e 12.04.2002 (Mozzo), a seguito di richiestaaccettata dall’Azienda, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono passati in regime di c.d.extramoenia con conseguente modifica del trattamento stipendiale perrevoca dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione e dellaretribuzione di risultato.In data 01.01.2013 (Santini) e 01.01.2014 (Mozzo) i due dirigentimedici sono rientrati nel regime dell’intramoenia, e quindi dell’esclusività,ma non hanno ottenuto il ripristino totale ed immediato del trattamentoretributivo, in quanto non è stato loro corrisposta la retribuzione diposizione minima unificata del “dirigente equiparato” sino al conferimentodi un nuovo incarico.Rimaste senza riscontro le istanze di pagamento inoltrate all’Aziendaospedaliera universitaria, gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio (conseparati ricorsi), citando in causa anche l’INPS, per chiederel’accertamento del diritto a percepire (dal 01.01.2014 al 31.01.2016Santini; dal 01.01.2013 al 31.01.2016 Mozzo) la retribuzione di posizioneminima unificata spettante, ex art. 5 CCNL della dirigenza medica del SSNdel 6.5.2010, al cosiddetto “dirigente equiparato”, ossia al dirigente privodi incarico, con conseguente condanna del datore di lavoro alla suaRGN 28868/2022Pag.2Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026corresponsione e dell’INPS alla regolarizzazione della posizionecontributiva, previdenziale ed assistenziale.A fondamento dei ricorsi hanno dedotto di avere diritto a percepire laretribuzione di posizione minima unificata a far data dal rientro in regimeintramurario, essendo la stessa spettante a tutti i dirigenti medici chehanno superato il primo quinquennio di servizio con valutazione positiva,anche senza specifici incarichi, in quanto componente fondamentale dellostipendio, non correlata ad un determinato incarico.2. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Pisa ha rigettato entrambi i ricorsi.I dirigenti medici hanno proposto appello.3. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato nel merito l’appello econfermato la pronuncia di prime cure.Ha osservato, in estrema sintesi, la Corte territoriale che lacontrattazione collettiva ha dettato una disciplina speciale per i dirigentimedici che, dopo avere optato per il regime di extramoenia, modificanol’opzione rientrando nel regime di esclusività, ed in tal caso ha previsto laconservazione, sino all’attribuzione di un nuovo incarico, del trattamentoin godimento, il che esclude che ai dirigenti in questione possano essereapplicate le disposizioni contrattuali che prevedono, in caso di regime diesclusività, che la retribuzione di posizione minima unificata debba esserese privi di incarico.Ha escluso l’eccepita violazione del principio di parità di trattamento,in ragione della diversità della storia professionale delle due categorie inrilievo.4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo santonihanno proposto ricorso affidato a tre motivi.5. L’AOU Pisana ha resistito con controricorso.6. L’INPS ha solo depositato procura speciale.7. I ricorrenti e l’Azienda hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 28868/2022Pag.3Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 15quater del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 10, 12, 33, 43 e 58 CCNL3.11.2005 Dirigenza medica del SSN; violazione dell’art. 5 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] Dirigenza medica del SSN (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.).La sentenza d’appello va censurata nella parte in cui afferma che “neltempo che intercorre fino all’attribuzione di un nuovo incarico il dirigentecontinuerà a non percepire la retribuzione di posizione, neppure nellaparte minima”. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che al dirigentemedico “equiparato” che revochi l’opzione per il regime extramoenia erientri in quello dell’esclusività non spetti la retribuzione di posizioneminima unificata, pur costituendo quest’ultima una componente deltrattamento fondamentale e sebbene non sia correlata al conferimento diun determinato incarico dirigenziale. Ciò anche alla luce della consolidatagiurisprudenza di legittimità, ex multis n. 14297/2014.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater del d.lgs. n. 502/1992; violazione degliartt. 26, 27, 28 44, 47 e 48 CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica del SSN,degli artt. 10, 12, 33, 43 e 58 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN(in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).La sentenza di secondo grado va censurata nella parte in cui statuisceche, nelle more della formalizzazione di un incarico, il dirigente medico“equiparato” rientrato nel regime dell’esclusiva non ha il diritto allapercezione della quota fissa della retribuzione di posizione, nonostante lasua corresponsione prescinda dall’incarico e sia determinata direttamentedalla contrattazione collettiva, perché “la graduazione ex art. 26 CCNL dicategoria 8 giugno 2000, che stabilisce l’importo della retribuzione diposizione anche per i medici ‘equiparati’ senza alcuno degli incarichi di cuialla lett. c) dell’art. 28 Ccnl 8 giugno 2000, è valida per i medici ingenerale ma non anche per coloro che si trovano nella particolareposizione degli appellanti, di rientro, cioè, al regime di esclusività, ai qualiRGN 28868/2022Pag.4Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026devono necessariamente applicarsi le specifiche disposizioni contrattualiche si sono dette”.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 45del d.lgs. n. 16572001, dell’art. 15 quater, comma 5, del d.lgs. n.502/1992; violazione degli artt. 12, comma 3, e 58, comma 2, CCNL3.11.2005 Dirigenza medica del SSN, violazione degli artt. 39 e 48 CCNL8.6.2000 Dirigenza medica del SSN, violazione degli artt. 3 e 97 dellaCostituzione ( in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).La sentenza d’appello va censurata nella parte in cui ha ritenuto nonviolata la regola della parità di trattamento retributivo con gli altri colleghi‘equiparati’ che hanno sempre lavorato in regime di esclusività senzainterruzioni, sancita dall’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, dagli artt. 3 e97 della Costituzione, ed ha affermato che: “Il divieto di trattamentidifferenziati di cui all’art. 45 comma II d.lgs. n. 165/2001 … impedisce alleamministrazioni di praticare trattamenti migliorativi o peggiorativi a titoloindividuale; ma al di fuori di questo limite, la contrattazione collettiva puòstabilire differenziazioni tra categorie di dipendenti, in relazione allediverse situazioni in cui si trovano; potere che non è sindacabile dalgiudice, salvi ovviamente i divieti di legge, che qui non risultano violati”.4. Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, da trattarecongiuntamente stante l’intrinseca connessione, è infondato.Esso chiama ad interpretare la disciplina normativa e contrattualedettata per il passaggio dal regime di esclusiva a quello di extramoenia eviceversa.5. L’art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992, nel testo in vigore dal 2004,stabilisce che:«1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oa tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro oun nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998,nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività liberoRGN 28868/2022Pag.5Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoroesclusivo.2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla datadel 31 dicembre 1998, che hanno optato per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoroesclusivo.3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzionein ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presumeche il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo(3) (4).4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta dapresentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoronon esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le regionihanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale pia breve. Il rapportodi lavoro. esclusivo può essere ripristinato secondo le di cui al comma 2.Coloro che mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i beneficieconomici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e nondi indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro nonpreclude la direzione di strutture semplici e complesse.5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economicoaggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoroesclusivo ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva».La disposizione, nel testo modificato dal D.L. n. 81/2004 ha, quindi,consentito il passaggio tra regimi.L’art. 12 del CCNL 2005 ha disciplinato gli effetti del passaggio dalrapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa così prevedendo,al comma 3:RGN 28868/2022Pag.6Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026«3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolatodall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrato dall’art. 10, comma 3, edall’art. 58 del presente CCNL). L’indennità di esclusività è corrisposta dal1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepitaall’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo cononeri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fascesuccessive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, IIbiennio economico».È innanzitutto richiamato l’art. 48 del CCNL 2000.Tale disposizione, quanto al trattamento economico dei dirigenti incaso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria,ha previsto che:«1. Al dirigente che al 31 dicembre dell’anno precedente abbiarevocato l’opzione per l’esercizio dell’attività libero professionaleextramuraria compete il trattamento economico previsto dall’ art. 46, condecorrenza dal 1° gennaio successivo.2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell’incaricosuccessivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all’art. 28, eper quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previstedal DPR 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura ingodimento.3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primoanno dal rientro essa è determinata a consuntivo».Il sopra riportato art. 12, comma 3, fa anche riferimento alleintegrazioni apportato all’art. 48 dall’art. 10, comma 3 e dall’art. 58 delmedesimo CCNL.Il richiamato art. 58, comma 2, a sua volta stabilisce che:«2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo nonripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzionedi posizione, circostanza che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000,RGN 28868/2022Pag.7Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattualiovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa».L’integrazione di cui all’art. 10, comma 3 (pure richiamata), si limita aprevedere che:«Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore dellalegge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsil’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzioneanch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno».Al quadro normativo sopra riportato va aggiunto anche l’art. 47 CCNL8 giugno 2000 che, con riguardo alla retribuzione di posizione e dirisultato, ha così previsto:«1. La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari già di I e II livello,a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta del 15% inapplicazione dell’art.1, comma 12 della legge 662/1996 .b) parte variabile in godimento ridotta del 50%.2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, fermarimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono lesalvaguardie previste dall’art. 40.3. Ai dirigenti sanitari già di II livello ad incarico quinquennale di cuiagli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete più lo specificotrattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 56 del CCNL 5 dicembre1996.4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4decorrono dal 1° luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1° luglio2000.6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorronoal finanziamento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 43 e, pertanto, ifondi di provenienza delle voci citate – artt. 50 e 52 - sonoRGN 28868/2022Pag.8Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3confluiscono nel fondo di cui all’art. 50.7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non piùspettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1° luglio 1999mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto.Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentital’eventuale rateizzazione i non più di sei soluzioni mensili».Con riguardo, poi, alla retribuzione di posizione minima contrattualeper i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo(rideterminazione dal 31 dicembre 2003), l’art. 43 del CCNL 2005 hastabilito che:«1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizioneminima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici eveterinari già con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, residuadopo l’applicazione dell’art. 41, è unificata e direttamente attribuibiledall’azienda o ente nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguentitavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinqueanni ai sensi del comma 6 degli artt. 39 e 40 […]».6. In sintesi, sulla base dei sopra riportati testi contrattuali (chetrovano espressa applicazione nelle tabelle elaborate e costituenti parteintegrante dei medesimi), va ritenuto che, in termini generali, al dirigentegià di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo noncompetono: - la retribuzione di risultato (esclusa dall’art. 47 CCNL); - lospecifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti diII livello già ad incarico quinquennale al 30 luglio 1999, ove in godimento(art. 47, comma 3, CCNL; - l’indennità incarico di struttura complessa pergli incaricati dal 31 luglio 1999.Certamente non compete l’indennità di esclusività, che è elementotipico della scelta intramoenia.La retribuzione di posizione spetta ma nella componente fissa, ridottadel 15% e nella componente variabile, ridotta del 50%, con possibilità,RGN 28868/2022Pag.9Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026nelle ipotesi di mancanza di incarico o equiparazione, che la stessa sidell’incarico.Tanto in coerenza con la funzione premiale del regime esclusivo checomporta la concentrazione, in capo ai dirigenti intramoenia, dellecomponenti variabili e premiali e la correlativa compressione delle stesseper i dirigenti extramoenia.La retribuzione di posizione dei dirigenti titolari di incaricoprofessionale (come nel caso qui all’esame, al momento del passaggio) oequiparati in caso di passaggio al lavoro non esclusivo resta conservataper la sola parte conglobata nel trattamento tabellare mentre è pari a zeroper la retribuzione di posizione minima unificata (e tanto, invero, non èneppure contestato dai ricorrenti).7. Quanto al rientro nel regime esclusivo, dal suddetto quadronormativo e dalle tabelle predisposte dalle parti sociali si desume ladiversità delle posizioni a seconda della tipologia di incarico ricoperto almomento del passaggio al lavoro non esclusivo ed è alla luce di questadifferenziazione che va interpretato il riferimento alla “misura ingodimento”.Nel caso del dirigente medico che abbia revocato l’opzione per ilrapporto di lavoro non esclusivo (e quindi sia ritornato al regime diesclusività) compete il trattamento economico previsto dall’art. 44,comma 5, del CCNL 8/06/2000.Qualora in conseguenza dell’opzione originaria per il rapporto di lavoronon esclusivo il dirigente sia rimasto sprovvisto di incarico, a seguito delritorno al regime di esclusività e nelle more del conferimento di un nuovoincarico, la retribuzione di posizione resta quella “in godimento” all’atto delrientro e quindi quella goduta durante il periodo in cui il dirigente era arapporto di lavoro non esclusivo (retribuzione che nel caso di specie per iricorrenti - dirigenti medici equiparati - risulta essere pari a zero inapplicazione dell’art. 47 lett. a) CCNL 8 giugno 2000 e della tabella di cuiRGN 28868/2022Pag.10Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026all’art. 43, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005 che individua la misuradella retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigentimedici a rapporto di lavoro non esclusivo).8. Non è, pertanto, fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui l’inciso“nelle more rimane determinata nella misura in godimento” debba essereinterpretato intendendosi per “misura in godimento” quella in vigenza diregime di esclusività, al quale il medico è transitato.Tale tesi, oltre a contrastare con il dato letterale della clausola(“misura in godimento”), elide la funzione della retribuzione di posizionequale compenso dell’incarico finendo per attribuire un trattamentosvincolato da qualsiasi attività effettivamente svolta.La “misura in godimento” non può che esser quella che il dirigentemedico percepisce al 31 dicembre, ossia al momento in cui risulta ancoraessere in regime di rapporto di lavoro non esclusivo (e come detto, nellospecifico, essa è pari a zero).9. Ed allora, il ragionamento della Corte territoriale è coerente con iltenore letterale delle disposizioni e rispettoso anche del criteriodell’interpretazione complessiva delle clausole ed anche della ratio dellediverse disposizioni che differenziano l’indennità di esclusività (ripristinatanella misura goduta prima del passaggio) dalla retribuzione di posizioneche per sua stessa natura è tendenzialmente legata all’incarico ricoperto.A conferma si consideri, del resto, che quando la contrattazionecollettiva ha voluto ripristinare una determinata misura di una spettanzagià goduta da un medico passato al regime non esclusivo e poi tornato aquello esclusivo lo ha affermato espressamente.Si pensi all’art. 12, comma 3 del CCNL 2005, sopra riportato, là dove,quanto all’indennità di esclusività ha stabilito che: «Il ritorno dei dirigentiall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per quanto ottiene laretribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8giugno 2000 […] L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaiodell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’attoRGN 28868/2022Pag.11Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’opzione per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo con oneria carico del bilancio ...». Trattasi all’evidenza di una scelta delle partisociale determinata dall’essere tale indennità strettamente connessa allostatus di esclusività.Tanto non è avvenuto per la retribuzione di posizione né per laposizione minima unificata.Il dirigente che ha volontariamente optato per il regime non esclusivofruendo del relativo trattamento e poi sia rientrato nel sistemaintramoenia è soggetto alla disciplina speciale di “rientro”.Tale disciplina speciale prevede, come detto, la conservazione deltrattamento in godimento ma esclude l’applicazione del regime “ordinario”dei dirigenti esclusivi privi di incarico.Consentire al rientrato di ottenere immediatamente la posizioneminima equivarrebbe a neutralizzare retroattivamente la scelta di nonesclusività, là dove, al contrario, la contrattazione collettiva ha intesopremiare (solo) il regime esclusivo.10. Invero, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il nuovo CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], valido per il triennio 2016 – 2018 (intitolato “Effetti delpassaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa”),ha previsto all’art. 15: «… La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoronon esclusivo a quello esclusivo può essere presentata entro il 30novembre di ciascun anno…Tale passaggio non ripristina la situazione diincarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione.La retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incaricosuccessivamente conferito al dirigente con le procedure previste dalpresente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anchecon le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle morerimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa alrapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato».Quindi il più recente CCNL è nel senso che un’eventuale nuovaparametrazione della parte variabile e/o della c.d. retribuzioneRGN 28868/2022Pag.12Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026minima unificata, a seguito e per effetto dell’opzione (ovvero, nella specie,a far data dal gennaio 2019) per l’attività professionale in regime diesclusività, implica necessariamente il formale conferimento di un nuovoincarico dirigenziale e, per l’effetto, la “ridefinizione” con la DirezioneGenerale di una nuova retribuzione, fermo restando che, come visto, nellemore di tali procedure (cui, nel caso in esame non è fatto alcun cenno)detta retribuzione rimane determinata nella “misura in godimento” (neitermini di cui sopra).11. Una volta interpretata la contrattazione collettiva nei termini di cuisopra non c’è spazio per la eccepita violazione dell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.Ed infatti il principio di cui all’art. 45 d.lgs. 165/2001 opera all’internodel sistema contrattuale, ma non può essere utilizzato per censurare ledifferenziazioni operate dalla contrattazione collettiva.Questa Corte ha da tempo affermato (v. ex plurimis Cass. n.19684/2023) che il principio espresso dall’art. 45 del richiamato decreto,secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propridipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell’ambito delsistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamentimigliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisceparametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, inquanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive delladignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delleparti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario eistituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali,a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete(cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n.12334/2018; Cass. n. 19043/2017).12. Va, quindi, affermato che, in tema di dirigenza medica del Serviziosanitario nazionale, il rientro dal rapporto di lavoro non esclusivo a quelloesclusivo non comporta il ripristino automatico delle componenti variabiliRGN 28868/2022Pag.13Numero registro generale 28868/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 20062/2026Data pubblicazione 16/06/2026del trattamento economico già in precedenza corrisposte, e così dellaretribuzione di posizione minima unificata prevista per i dirigenti esclusivi,dovendo il trattamento economico restare determinato, ai sensi dellacontrattazione collettiva, nella misura in godimento al momento delrientro, anche se pari a zero, e venendo ripristinata la sola indennità diesclusività.13. Conclusivamente, il ricorso va respinto.14. La complessità delle questioni trattate costituisce motivo percompensare tra le parti le spese processuali.15. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 28868/2022Pag.14
Sentenza Cassazione n. 20062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris