CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO -IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 12 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, concedendo al prevenuto il beneficio della non menzione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, risulta manifestamente infondato in quanto, da un lato secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315) eoper altro versoila pena reputata congrua è stata fissata dal giudice, nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale, in prossimità del minimo edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]