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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30498/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art.81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello diNapoli il 2 dicembre 2019, irrevocabile il 23 giugno 2021, in relazione al reato dicui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2004 e fino al dicembre 2010 adAfragola e altrove nonché, inoltre, in relazione ad altri reati in materia di armi,estorsioni tra i quali è già stato riconosciuto il vincolo delle continuazione; 2) dalG.I.P. del Tribunale di Napoli il 2 maggio 2022, irrevocabile il 26 settembre2024, in relazione al reato di omicidio aggravato commesso il 25 gennaio 1998;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato che ifatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminale in cuiera inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reati emergerebbe dallalettura delle sentenze di merito;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato - sia facendo riferimento al capodi imputazione (dal quale risulta che l’omicidio è stato commesso nel 1998mentre la partecipazione all’associazione sarebbe iniziata nel 2004), siaconsiderando una più risalente partecipazione alla stessa associazione (secondo ilricorso dal 1970) e rilevando che l’omicidio è stato frutto di una decisionesopravvenuta che non era in precedenza e originariamente preventivabile - haadeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegnocriminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato ecome questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reatisono inseriti nel medesimo contesto criminale (cfr. Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciòconsiderato che con riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reatifine quello che rileva è che il singolo soggetto agente abbia avuto unarappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momentoideativo della prima o, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazionetra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cuiquesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che taleprogrammazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenzadel medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzionedel sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv.277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02;Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art.81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello diNapoli il 2 dicembre 2019, irrevocabile il 23 giugno 2021, in relazione al reato dicui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2004 e fino al dicembre 2010 adAfragola e altrove nonché, inoltre, in relazione ad altri reati in materia di armi,estorsioni tra i quali è già stato riconosciuto il vincolo delle continuazione; 2) dalG.I.P. del Tribunale di Napoli il 2 maggio 2022, irrevocabile il 26 settembre2024, in relazione al reato di omicidio aggravato commesso il 25 gennaio 1998;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudicedell’esecuzione non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato che ifatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminale in cuiera inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reati emergerebbe dallalettura delle sentenze di merito;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato - sia facendo riferimento al capodi imputazione (dal quale risulta che l’omicidio è stato commesso nel 1998mentre la partecipazione all’associazione sarebbe iniziata nel 2004), siaconsiderando una più risalente partecipazione alla stessa associazione (secondo ilricorso dal 1970) e rilevando che l’omicidio è stato frutto di una decisionesopravvenuta che non era in precedenza e originariamente preventivabile - haadeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegnocriminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato ecome questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reatisono inseriti nel medesimo contesto criminale (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciòconsiderato che con riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reatifine quello che rileva è che il singolo soggetto agente abbia avuto unarappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momentoideativo della prima o, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazionetra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cuiquesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che taleprogrammazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez.1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenzadel medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzionedel sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv.277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02;Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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