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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 05885/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29672/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1556/2021, pronunciata in data 24/2/2021 e depositata in data 21 aprile 2021, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 21 aprile 2021, n. 1556/2021, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 12800/2016 del 16 novembre 2017 del Tribunale di Milano, emesso in relazione a fatture per prestazioni di somministrazione di lavoro, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]..

L’avviso di liquidazione n. 2016/001/DI/000012800/0/001, notificato il 31 luglio 2018, liquidava, a fronte della cennata ingiunzione di pagamento, l’imposta di registro, quantificandola in totale nella misura di Euro 1.705,00, distinta come segue: a) per enunciazione di titoli soggetti a IVA, applicata la tassa fissa, pari a Euro 200,00; b) per la condanna al pagamento di somme F.C.

IVA, applicata l’imposta proporzionale del 3% per un importo di Euro 1.442,00; c) per la condanna al pagamento di interessi F.C.

IVA, applicata in misura proporzionale, pari al 3% per un importo di Euro 63,00.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di liquidazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso dichiarando dovuta l’imposta di registro limitatamente all’importo di €. 263,00 e annullando l’avviso di liquidazione con riguardo all’applicata imposta in misura proporzionale.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale, ha accolto l’appello con sentenza n. 1556/2021, affermando che, trattandosi di condanna al pagamento di somme al di fuori dell’ambito di applicazione relativo all’IVA, non può applicarsi l’art. 40 d.

P.R. n. 131/1986 e l’imposta di registro va liquidata in misura proporzionale.

2. La società ha formulato due motivi di ricorso e ha depositato memoria illustrativa e documenti.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio e ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.

4. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 16 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 40, comma I, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui viene affermato che la fattispecie è inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986, anziché sussumerla nella previsione di cui alla nota II del medesimo art. 8, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli atti di cui al comma I, lett. b) e al comma 1 bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivo o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 40 del testo unico. 2.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c., individuato con riferimento alla mancata valutazione degli accordi con l’Agenzia delle Entrate e delle sentenze definitive rese in senso favorevole all’odierna ricorrente dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia su casi identici a quelli oggetto del giudizio.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. La sentenza impugnata ha affermato, per quanto di interesse nella presente sede: Si rammenta che le operazioni fuori campo Iva, diversamente dalle operazioni esenti, sono estranee all’applicazione dell’Iva in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo e territoriale, diversamente dalle operazioni esenti non soggette a Iva per espressa disposizione di legge.

Per tali operazioni, quindi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 8 e nella relativa nota II, nonché nell’art. 40, del D.P.R. n. 131/1986, deve applicarsi la tassazione in via proporzionale”.

3.2. Il credito vantato dalla società ricorrente è pacificamente fondato su fatture emesse dalla stessa per le prestazioni di servizi soggette ad Iva, svolte nei confronti della debitrice e rimaste insolute.

L’art. 40, comma I, del d.P.R. n. 131/1986, prevede che per gli atti relativi a cessioni di beni e a prestazioni di servizi soggetti a imposta su valore aggiunto, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

Tale norma va coordinata con l’art. 8, co 1, lett. b) della TARIFFA parte I che, nell’includere, tra gli Atti soggetti a registrazione in termine fisso, i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, precisa,nella nota II, che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

Le fatture, alla base del decreto ingiuntivo, emesse dalla società ricorrente nell’ambito dell’attività di somministrazione di lavoro fanno riferimento alle seguenti voci, espressamente richiamate nel ricorso: imponibile fuori campo Iva ex art. 26 bis l. n. 196/97, costituito dal costo del lavoro sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per i lavoratori somministrati; imponibile Iva; imposta Iva.

L’art. 26 bis della legge n. 196/97 prevede che i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenute in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972.

Il legislatore ha inteso quindi evitare l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di oneri di palese natura retributiva e contributiva, estranei all’ambito di applicazione del tributo e di altri tributi.

3.3. Nella fattispecie, l’imponibile fuori campo I.V.A. ex art 26 bis L. 196/97 indicato nelle citate fatture costituisce in realtà parte integrante dell’unica prestazione di servizi soggetta ad I.V.A. esposta nella medesima fattura e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati, costo già gravato da oneri e contributi.

Tali importi non possono essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo IVA.

4. Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso originario proposto dalla società contribuente.

Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla società contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida: per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 2.100 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali; per il giudizio di secondo grado nella misura di euro 2.300 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali; per il giudizio di legittimità nella misura di euro 1.486 a titolo di compensi pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29672/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1556/2021, pronunciata in data 24/2/2021 e depositata in data 21 aprile 2021, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 21 aprile 2021, n. 1556/2021, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 12800/2016 del 16 novembre 2017 del Tribunale di Milano, emesso in relazione a fatture per prestazioni di somministrazione di lavoro, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].. L’avviso di liquidazione n. 2016/001/DI/000012800/0/001, notificato il 31 luglio 2018, liquidava, a fronte della cennata ingiunzione di pagamento, l’imposta di registro, quantificandola in totale nella misura di Euro 1.705,00, distinta come segue: a) per enunciazione di titoli soggetti a IVA, applicata la tassa fissa, pari a Euro 200,00; b) per la condanna al pagamento di somme F.C. IVA, applicata l’imposta proporzionale del 3% per un importo di Euro 1.442,00; c) per la condanna al pagamento di interessi F.C. IVA, applicata in misura proporzionale, pari al 3% per un importo di Euro 63,00. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di liquidazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso dichiarando dovuta l’imposta di registro limitatamente all’importo di €. 263,00 e annullando l’avviso di liquidazione con riguardo all’applicata imposta in misura proporzionale. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale, ha accolto l’appello con sentenza n. 1556/2021, affermando che, trattandosi di condanna al pagamento di somme al di fuori dell’ambito di applicazione relativo all’IVA, non può applicarsi l’art. 40 d. P.R. n. 131/1986 e l’imposta di registro va liquidata in misura proporzionale. 2. La società ha formulato due motivi di ricorso e ha depositato memoria illustrativa e documenti. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio e ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. 4. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 16 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 40, comma I, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui viene affermato che la fattispecie è inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986, anziché sussumerla nella previsione di cui alla nota II del medesimo art. 8, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli atti di cui al comma I, lett. b) e al comma 1 bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivo o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 40 del testo unico. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c., individuato con riferimento alla mancata valutazione degli accordi con l’Agenzia delle Entrate e delle sentenze definitive rese in senso favorevole all’odierna ricorrente dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia su casi identici a quelli oggetto del giudizio. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. La sentenza impugnata ha affermato, per quanto di interesse nella presente sede: Si rammenta che le operazioni fuori campo Iva, diversamente dalle operazioni esenti, sono estranee all’applicazione dell’Iva in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo e territoriale, diversamente dalle operazioni esenti non soggette a Iva per espressa disposizione di legge. Per tali operazioni, quindi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 8 e nella relativa nota II, nonché nell’art. 40, del D.P.R. n. 131/1986, deve applicarsi la tassazione in via proporzionale”. 3.2. Il credito vantato dalla società ricorrente è pacificamente fondato su fatture emesse dalla stessa per le prestazioni di servizi soggette ad Iva, svolte nei confronti della debitrice e rimaste insolute. L’art. 40, comma I, del d.P.R. n. 131/1986, prevede che per gli atti relativi a cessioni di beni e a prestazioni di servizi soggetti a imposta su valore aggiunto, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Tale norma va coordinata con l’art. 8, co 1, lett. b) della TARIFFA parte I che, nell’includere, tra gli Atti soggetti a registrazione in termine fisso, i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, precisa,nella nota II, che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. Le fatture, alla base del decreto ingiuntivo, emesse dalla società ricorrente nell’ambito dell’attività di somministrazione di lavoro fanno riferimento alle seguenti voci, espressamente richiamate nel ricorso: imponibile fuori campo Iva ex art. 26 bis l. n. 196/97, costituito dal costo del lavoro sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per i lavoratori somministrati; imponibile Iva; imposta Iva. L’art. 26 bis della legge n. 196/97 prevede che i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenute in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972. Il legislatore ha inteso quindi evitare l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di oneri di palese natura retributiva e contributiva, estranei all’ambito di applicazione del tributo e di altri tributi. 3.3. Nella fattispecie, l’imponibile fuori campo I.V.A. ex art 26 bis L. 196/97 indicato nelle citate fatture costituisce in realtà parte integrante dell’unica prestazione di servizi soggetta ad I.V.A. esposta nella medesima fattura e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati, costo già gravato da oneri e contributi. Tali importi non possono essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo IVA. 4. Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso originario proposto dalla società contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla società contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida: per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 2.100 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali; per il giudizio di secondo grado nella misura di euro 2.300 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali; per il giudizio di legittimità nella misura di euro 1.486 a titolo di compensi pr
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