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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19273/2026

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spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 2103/2022 depositata il10/11/2022.Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa AnnaMaria Soldi che ha concluso per la remissione della causa in pubblicaudienza o per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Il Tribunale di Perugia, con l’impugnato provvedimento, rigettaval’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] FactoringBanca per [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito per brevitàdenominata “Mps”) al decreto di esecutività dello stato passivo delcredito di € 515.756,36 per mancato pagamento dei canoni e speseinsoluti, interessi di mora, indennità di occupazione e spese legali maturatialla data di dichiarazione di fallimento.1.1 Il credito traeva origine dal contratto di locazione finanziaria n.1158224 stipulato, tra Mps e la [OSCURATO:PERSONA] srl, in bonis, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], della durata di 15 anni, avente a oggetto una porzione diimmobile in corso di costruzione facente parte di un più ampio complessoposto nel Comune di Perugia, via Pontani, loc. [OSCURATO:PERSONA]; in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; a seguito dei reiterati inadempimenti dell’utilizzatrice, le particoncludevano un atto transattivo in forza del quale la società utilizzatricesi riconosceva debitrice nei confronti della concedente della somma di €693.755,58 e otteneva una moratoria di 24 mesi (per il periodo dal01.11.2015 al 01.10.2017), con prolungamento del contratto di locazionefinanziaria, impegnandosi a corrispondere il debito scaduto ridotto in viatransattiva in € 283.406,83; a seguito di un nuovo inadempimento MPSchiedeva il fallimento della utilizzatrice morosa.1.2 Il Tribunale rilevava che, in consonanza con quanto affermato dalGiudice Delegato, sussistevano profili di responsabilità della Banca perabusiva concessione del credito, sotto il profilo della colpa, in occasionedella rinegoziazione del contratto di leasing, avvenuta in data 29.11.2017,Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026desumibili dai seguenti dati ed elementi: i) l’ingente esposizione debitoriadella società al momento della sottoscrizione dell’accordo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]);ii) i dati emergenti dai bilanci 2015, 2016, iii) l’incapacità della società, poifallita, di onorare le obbligazioni assunte di cui [OSCURATO:SOCIETA] era consapevole almomento dell’accordo transattiva tanto che la banca aveva concesso unamoratoria di mesi 24.1.3 Evidenziavano, altresì, i giudici di prime cure che, a fronte di chiariindici rivelatori di una difficile situazione economica della utilizzatrice edell’inadempimento di quest’ultima che aveva indotto la concedente adavvalersi della clausola risolutiva del contratto, [OSCURATO:SOCIETA] rinegoziò lecondizioni del contratto di leasing che comportavano per la [OSCURATO:PERSONA], che già versava in stato di crisi, un esborso per ciascun anno di €250.000 superiore all’intero fatturato conseguito l’anno precedente allastipula dell’accordo.1.4 Il Tribunale, infine, individuava un ulteriore elemento della conoscenzada parte di [OSCURATO:SOCIETA] della situazione di difficoltà in cui versava la societàutilizzatrice nella cessione dei suoi crediti verso terzi quale forma anomaladi pagamento del debito maturato nei confronti della concedente.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tremotivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Il PubblicoMinistero ha depositato requisitoria scritta ed entrambe parti hannodepositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia «nullità del provvedimento impugnato e delprocedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.»: si sostiene che il Tribunale, per compiere le proprie valutazioni, sisarebbe “focalizzato” unicamente sull’atto integrativo al contratto dileasing del 29 novembre 2017, senza però tenere conto, né dell’originarioNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026contratto di leasing del 25 ottobre 2007, né dell’ulteriore atto integrativodel 1° luglio 2011; a fronte del “valore “ del contratto di complessive €6.800.553, la rinegoziazione delle condizioni economiche con l’utilizzatoreconcedendo, tra le altre cose, una moratoria di 24 mesi e unprolungamento della durata contrattuale, costituiva un normale eserciziodell’autonomia contrattuale tra le parti al fine di preservare i rispettiviinteressi economici e non certo una “abusiva concessione del credito”.1.1 La ricorrente contesta che dai bilanci relativi periodo 2015 – 2017potesse, come ritenuto dal Tribunale, desumersi la sussistenza di un veroe proprio stato di decozione, atteso che dal 2015 al 2017 il passivocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA] srl si era finanche ridotto, passando da €7.914.980, al 31 dicembre 2015, a € 7.235.183 al 31 dicembre 2017,mentre il totale attivo circolante, sebbene ridotto rispetto agli anniprecedenti, era comunque pari, alla data del 31 dicembre 2017, a €7.235.183.2 Il motivo è inammissibile.2.1 Il Tribunale , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hapreso in considerazione l’intero andamento del rapporto contrattualeintercorso tra le parti, tratteggiandone gli sviluppi e le modificheconvenute a seguito dell’inadempimento della società poi fallita: lecensure che, in concreto, la ricorrente fa valere, al di là della imperfettarubrica (è indicata la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., quando invece,dall’articolazione della doglianza si evince piuttosto un vizio di omessoesame di fatto e violazione di legge sostanziale), tradiscono l’intento diottenere una diversa valutazione di elementi probatori scrutinati dalTribunale, trasformando surrettiziamente ed inammissibilmente il giudiziodi legittimità in un ulteriore grado di merito.3 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c.p.c. n.5, c.p.c.: viene ascritto al Tribunale, nel valutare in maniera negligente edNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026imprudente il comportamento della banca in occasione dellarinegoziazione del 2017, di aver considerato solo gli aspetti prettamentecontabili e/o economici come risultanti dai bilanci depositati, mettendocosì in evidenza lo stato di crisi in cui versava [OSCURATO:PERSONA] srl senzaneppure considerare se tale stato era irreversibile e senza valutare lacircostanza che [OSCURATO:SOCIETA] si era assunta rischio non irragionevole, operandonell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresasuscettibile secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi oalmeno di proficua permanenza sul mercato.4.

Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.1 Il Tribunale non ha affatto omesso di prendere in considerazione lacircostanza dedotta, secondo cui, per effetto della rinegoziazione dellecondizioni del contratto di locazione finanziaria, [OSCURATO:SOCIETA] ben potevaconfidare nel superamento da parte [OSCURATO:PERSONA] srl della situazione dicrisi; semplicemente ha negato l’effettività di quella circostanza; si leggenell’impugnato provvedimento « Alla luce degli elementi sopra evidenziati,può ritenersi che M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto un rischio“irragionevole” nel continuare a erogare credito a una società in situazionedi difficoltà economica, quale era [OSCURATO:PERSONA] srl alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA], non sussistendo al momento della rinegoziazione avvenuta il29.11.2017 alcun elemento in base al quale si potesse ritenere, con unavalutazione ex ante, che la società debitrice si trovasse in una condizionesuscettibile di superamento della crisi».5 Il terzo motivo oppone «Nullità del provvedimento impugnato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’indennità richiesta ».peravere erroneamente il Tribunale considerato che anche il credito di €151.654,26, di cui si era domandato l’ammissione al passivo, costituitoall’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di leasing, maturatadalla risoluzione del contratto sino alla data di fallimento, fosse sorto inoccasione e in conseguenza della condotta asseritamente illecita posta inNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026essere dall’esponente.

Tale indennità trovava la propria ragione fondantenel contratto di leasing sottoscritto in data 25 ottobre 2007, in particolarenell’art. 18, lett.

B) n. 2 delle condizioni generali di contratto.

Tale articoloprevede, infatti, che in caso di risoluzione del contratto, l’utilizzatore, incaso di ritardo nella consegna dell’immobile e sino alla data dell’effettivorilascio, è tenuto a versare a titolo di indennità un importo pari alcorrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora.6 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’esatta ratio decidendi.6.1 Il Tribunale non ha ammesso al passivo il credito per canoni e speseinsoluti di cui al contratto di leasing e quello a titolo di indennità maturatadal 01.08.2020 sino alla data di dichiarazione del fallimento (26.02.2021),in quanto sorto in occasione e in conseguenza di una condotta illecitaposta in essere dalla Banca, che quando comunicò l’intervenuta risoluzionedel contratto di finanziamento ( 4/5/2017), viste le condizioni di gravedissesto economica in cui versava [OSCURATO:PERSONA] srl, avrebbe dovutoadoperarsi per la riconsegna del bene immobile interrompendo, quindi,l’obbligo della utilizzatrice del versamento dei canoni e delle indennità,invece di ricorrere, attraverso la rinegoziazione delle condizioni delcontratto di leasing, alla abusiva concessione del credito e consentendo lamaturazione dell’ulteriore esposizione per rate non pagate ed indennitànon corrisposte.Si tratta di argomentazione distinta e assorbente, peraltro nonspecificamente censurata.Il ricorso è quindi inammissibile.5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 2103/2022 depositata il10/11/2022.Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa AnnaMaria Soldi che ha concluso per la remissione della causa in pubblicaudienza o per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Il Tribunale di Perugia, con l’impugnato provvedimento, rigettaval’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] FactoringBanca per [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito per brevitàdenominata “Mps”) al decreto di esecutività dello stato passivo delcredito di € 515.756,36 per mancato pagamento dei canoni e speseinsoluti, interessi di mora, indennità di occupazione e spese legali maturatialla data di dichiarazione di fallimento.1.1 Il credito traeva origine dal contratto di locazione finanziaria n.1158224 stipulato, tra Mps e la [OSCURATO:PERSONA] srl, in bonis, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], della durata di 15 anni, avente a oggetto una porzione diimmobile in corso di costruzione facente parte di un più ampio complessoposto nel Comune di Perugia, via Pontani, loc. [OSCURATO:PERSONA]; in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; a seguito dei reiterati inadempimenti dell’utilizzatrice, le particoncludevano un atto transattivo in forza del quale la società utilizzatricesi riconosceva debitrice nei confronti della concedente della somma di €693.755,58 e otteneva una moratoria di 24 mesi (per il periodo dal01.11.2015 al 01.10.2017), con prolungamento del contratto di locazionefinanziaria, impegnandosi a corrispondere il debito scaduto ridotto in viatransattiva in € 283.406,83; a seguito di un nuovo inadempimento MPSchiedeva il fallimento della utilizzatrice morosa.1.2 Il Tribunale rilevava che, in consonanza con quanto affermato dalGiudice Delegato, sussistevano profili di responsabilità della Banca perabusiva concessione del credito, sotto il profilo della colpa, in occasionedella rinegoziazione del contratto di leasing, avvenuta in data 29.11.2017,Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026desumibili dai seguenti dati ed elementi: i) l’ingente esposizione debitoriadella società al momento della sottoscrizione dell’accordo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]);ii) i dati emergenti dai bilanci 2015, 2016, iii) l’incapacità della società, poifallita, di onorare le obbligazioni assunte di cui [OSCURATO:SOCIETA] era consapevole almomento dell’accordo transattiva tanto che la banca aveva concesso unamoratoria di mesi 24.1.3 Evidenziavano, altresì, i giudici di prime cure che, a fronte di chiariindici rivelatori di una difficile situazione economica della utilizzatrice edell’inadempimento di quest’ultima che aveva indotto la concedente adavvalersi della clausola risolutiva del contratto, [OSCURATO:SOCIETA] rinegoziò lecondizioni del contratto di leasing che comportavano per la [OSCURATO:PERSONA], che già versava in stato di crisi, un esborso per ciascun anno di €250.000 superiore all’intero fatturato conseguito l’anno precedente allastipula dell’accordo.1.4 Il Tribunale, infine, individuava un ulteriore elemento della conoscenzada parte di [OSCURATO:SOCIETA] della situazione di difficoltà in cui versava la societàutilizzatrice nella cessione dei suoi crediti verso terzi quale forma anomaladi pagamento del debito maturato nei confronti della concedente.2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tremotivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Il PubblicoMinistero ha depositato requisitoria scritta ed entrambe parti hannodepositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia «nullità del provvedimento impugnato e delprocedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.»: si sostiene che il Tribunale, per compiere le proprie valutazioni, sisarebbe “focalizzato” unicamente sull’atto integrativo al contratto dileasing del 29 novembre 2017, senza però tenere conto, né dell’originarioNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026contratto di leasing del 25 ottobre 2007, né dell’ulteriore atto integrativodel 1° luglio 2011; a fronte del “valore “ del contratto di complessive €6.800.553, la rinegoziazione delle condizioni economiche con l’utilizzatoreconcedendo, tra le altre cose, una moratoria di 24 mesi e unprolungamento della durata contrattuale, costituiva un normale eserciziodell’autonomia contrattuale tra le parti al fine di preservare i rispettiviinteressi economici e non certo una “abusiva concessione del credito”.1.1 La ricorrente contesta che dai bilanci relativi periodo 2015 – 2017potesse, come ritenuto dal Tribunale, desumersi la sussistenza di un veroe proprio stato di decozione, atteso che dal 2015 al 2017 il passivocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA] srl si era finanche ridotto, passando da €7.914.980, al 31 dicembre 2015, a € 7.235.183 al 31 dicembre 2017,mentre il totale attivo circolante, sebbene ridotto rispetto agli anniprecedenti, era comunque pari, alla data del 31 dicembre 2017, a €7.235.183.2 Il motivo è inammissibile.2.1 Il Tribunale , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hapreso in considerazione l’intero andamento del rapporto contrattualeintercorso tra le parti, tratteggiandone gli sviluppi e le modificheconvenute a seguito dell’inadempimento della società poi fallita: lecensure che, in concreto, la ricorrente fa valere, al di là della imperfettarubrica (è indicata la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., quando invece,dall’articolazione della doglianza si evince piuttosto un vizio di omessoesame di fatto e violazione di legge sostanziale), tradiscono l’intento diottenere una diversa valutazione di elementi probatori scrutinati dalTribunale, trasformando surrettiziamente ed inammissibilmente il giudiziodi legittimità in un ulteriore grado di merito.3 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c.p.c. n.5, c.p.c.: viene ascritto al Tribunale, nel valutare in maniera negligente edNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026imprudente il comportamento della banca in occasione dellarinegoziazione del 2017, di aver considerato solo gli aspetti prettamentecontabili e/o economici come risultanti dai bilanci depositati, mettendocosì in evidenza lo stato di crisi in cui versava [OSCURATO:PERSONA] srl senzaneppure considerare se tale stato era irreversibile e senza valutare lacircostanza che [OSCURATO:SOCIETA] si era assunta rischio non irragionevole, operandonell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresasuscettibile secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi oalmeno di proficua permanenza sul mercato.4. Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.1 Il Tribunale non ha affatto omesso di prendere in considerazione lacircostanza dedotta, secondo cui, per effetto della rinegoziazione dellecondizioni del contratto di locazione finanziaria, [OSCURATO:SOCIETA] ben potevaconfidare nel superamento da parte [OSCURATO:PERSONA] srl della situazione dicrisi; semplicemente ha negato l’effettività di quella circostanza; si leggenell’impugnato provvedimento « Alla luce degli elementi sopra evidenziati,può ritenersi che M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto un rischio“irragionevole” nel continuare a erogare credito a una società in situazionedi difficoltà economica, quale era [OSCURATO:PERSONA] srl alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA], non sussistendo al momento della rinegoziazione avvenuta il29.11.2017 alcun elemento in base al quale si potesse ritenere, con unavalutazione ex ante, che la società debitrice si trovasse in una condizionesuscettibile di superamento della crisi».5 Il terzo motivo oppone «Nullità del provvedimento impugnato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’indennità richiesta ».peravere erroneamente il Tribunale considerato che anche il credito di €151.654,26, di cui si era domandato l’ammissione al passivo, costituitoall’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di leasing, maturatadalla risoluzione del contratto sino alla data di fallimento, fosse sorto inoccasione e in conseguenza della condotta asseritamente illecita posta inNumero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026essere dall’esponente. Tale indennità trovava la propria ragione fondantenel contratto di leasing sottoscritto in data 25 ottobre 2007, in particolarenell’art. 18, lett. B) n. 2 delle condizioni generali di contratto. Tale articoloprevede, infatti, che in caso di risoluzione del contratto, l’utilizzatore, incaso di ritardo nella consegna dell’immobile e sino alla data dell’effettivorilascio, è tenuto a versare a titolo di indennità un importo pari alcorrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora.6 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’esatta ratio decidendi.6.1 Il Tribunale non ha ammesso al passivo il credito per canoni e speseinsoluti di cui al contratto di leasing e quello a titolo di indennità maturatadal 01.08.2020 sino alla data di dichiarazione del fallimento (26.02.2021),in quanto sorto in occasione e in conseguenza di una condotta illecitaposta in essere dalla Banca, che quando comunicò l’intervenuta risoluzionedel contratto di finanziamento ( 4/5/2017), viste le condizioni di gravedissesto economica in cui versava [OSCURATO:PERSONA] srl, avrebbe dovutoadoperarsi per la riconsegna del bene immobile interrompendo, quindi,l’obbligo della utilizzatrice del versamento dei canoni e delle indennità,invece di ricorrere, attraverso la rinegoziazione delle condizioni delcontratto di leasing, alla abusiva concessione del credito e consentendo lamaturazione dell’ulteriore esposizione per rate non pagate ed indennitànon corrisposte.Si tratta di argomentazione distinta e assorbente, peraltro nonspecificamente censurata.Il ricorso è quindi inammissibile.5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 29726/2022Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 19273/2026Data pubblicazione 11/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.Il Presidente
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