CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi di impugnazione; - che il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è indeducibile in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (la certa conoscenza della pregressa revoca della patente e l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato: pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, formulato sotto i profili della violazione di legge e correlato vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte dato atto degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della pena (i plurimi precedenti penali e la significativa gravità della condotta), in termini congrui rispetto alla parallela genericità del corrispondente motivo d'appello e alla misura della pena irrogata (ampiamente inferiore al medio edittale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il C igli e estensore Il