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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14259/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6796-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] TORRI E [OSCURATO:PERSONA]' SNC ; - intimata- avverso la sentenza n. 2620/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 31/8/2008, relativa alla cartella di pagamento, deducendo tra l'altro l'intervenuta prescrizione del credito in ragione dell'inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento che secondo l'Agenzia sarebbe stata notificata il 17/4/2008. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo incompleta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Calabria rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede,: a) che, a fronte del disconoscimento operato dal contribuente della conformità all'originale della copia dell' avviso di ricevimento esibito dall'Agente di Riscossione, quest'ultima non aveva provveduto a produrre gli originali dei documenti; b) che essendo stata effettuaita la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario della notifica, si rendeva necessaria, a pena di nullità della notifica, l'invio della lettera informativa

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad Ric. 2020 n. 06796 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- un unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo d'impugnazione l'Ente di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dPR 602/73 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc sostenendo che erroneamente la CTR ha confermato la sentenza di primo grado sulla base della mancata produzione da parte dell'Agente di Riscossione degli originali della cartella notificata degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e sulla asserita invalidità della notifica della cartella per il mancato invio della lettera informativa

2. Il motivo è fondato. 2.1 Con riferimento alla mancata esibizione dell'originale cartella di pagamento questa Corte ha affermato il principio secondo il quale « nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. n. 15784 del 24/5/2017; Cass. N. 3452 del 21/1/2016, Cass. 2790 del 21/1/2016; Cass. n. 15001 del Ric. 2020 n. 06796 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- 28/04/2016; Cass. N. 12888 del 23.6.2015; Cass. n. 24235 del 27/11/2015)» ( cfr. Cass. 8289/2018). 2.2 Nella fattispecie in esame, come risulta dalla trascrizione degli atti nel ricorso, l'ADER ha prodotto nel giudizio l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale. 2.3 Per quanto concerne la conformità all'originale della copia dell'avviso di ricevimento va rilevato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte «l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..

Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde>> (Cass. n. 5077/2017 13425 /2014, n. 19680 / 2008, n. 1525/2004). 2.4 Si afferma, dunque, il principio che la contestazione non può mai essere generica ed anche in presenza di uno specifico rilievo resta sempre salva la possibilità del giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzione 2.5 Nel caso di specie non risulta accertato che il contribuente, dopo la produzione da parte dell'ufficio della copia fotostatica Ric. 2020 n. 06796 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione della cartelle di pagamento abbia indicato specifici elementi e/o anomalie che potessero far dubitare della corrispondenza della documentazione prodotta in copia all'originale. 2.6 Venendo, infine, all'esame della validità della notifica è incontroverso che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo dell'Ufficiale di Riscossione ex art 26 dPR 602/1973 della cartelle di pagamento.

In particolare risulta dall'esame dell'avviso di ricevimento riprodotto nel corpo del ricorso che il plico in busta chiusa e sigillata è stato ricevuto presso la sede della società dal sig. << [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi incaricato al ritiro e soggetto abilitato a ricevere la notifica ai sensi degli artt 26 dPR 602/73 e 139 cpc>> 2.7 Dunque, la notifica dell'atto è avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 dPR 602 e 145 2 comma cpc, la cui applicazione non è esclusa dall'art 60 1 comma lett f) a sua volta richiamato dall'art 26 dPR citato. 2.8 Non è previsto dalle norme sopra richiamate alcun obbligo per l'agente notificatore di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto allorquando si è proceduto alla notifica eseguita presso la sede << mediante consegna ..alla persona incaricata di ricevere le notificazioni»

3. Il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM Ric. 2020 n. 06796 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -5- La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6796-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] TORRI E [OSCURATO:PERSONA]' SNC ; - intimata- avverso la sentenza n. 2620/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 31/8/2008, relativa alla cartella di pagamento, deducendo tra l'altro l'intervenuta prescrizione del credito in ragione dell'inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento che secondo l'Agenzia sarebbe stata notificata il 17/4/2008. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo incompleta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Calabria rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede,: a) che, a fronte del disconoscimento operato dal contribuente della conformità all'originale della copia dell' avviso di ricevimento esibito dall'Agente di Riscossione, quest'ultima non aveva provveduto a produrre gli originali dei documenti; b) che essendo stata effettuaita la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario della notifica, si rendeva necessaria, a pena di nullità della notifica, l'invio della lettera informativa 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad Ric. 2020 n. 06796 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- un unico motivo. La contribuente non ha svolto attività difensiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo d'impugnazione l'Ente di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dPR 602/73 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc sostenendo che erroneamente la CTR ha confermato la sentenza di primo grado sulla base della mancata produzione da parte dell'Agente di Riscossione degli originali della cartella notificata degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e sulla asserita invalidità della notifica della cartella per il mancato invio della lettera informativa 2. Il motivo è fondato. 2.1 Con riferimento alla mancata esibizione dell'originale cartella di pagamento questa Corte ha affermato il principio secondo il quale « nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. n. 15784 del 24/5/2017; Cass. N. 3452 del 21/1/2016, Cass. 2790 del 21/1/2016; Cass. n. 15001 del Ric. 2020 n. 06796 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- 28/04/2016; Cass. N. 12888 del 23.6.2015; Cass. n. 24235 del 27/11/2015)» ( cfr. Cass. 8289/2018). 2.2 Nella fattispecie in esame, come risulta dalla trascrizione degli atti nel ricorso, l'ADER ha prodotto nel giudizio l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale. 2.3 Per quanto concerne la conformità all'originale della copia dell'avviso di ricevimento va rilevato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte «l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde>> (Cass. n. 5077/2017 13425 /2014, n. 19680 / 2008, n. 1525/2004). 2.4 Si afferma, dunque, il principio che la contestazione non può mai essere generica ed anche in presenza di uno specifico rilievo resta sempre salva la possibilità del giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzione 2.5 Nel caso di specie non risulta accertato che il contribuente, dopo la produzione da parte dell'ufficio della copia fotostatica Ric. 2020 n. 06796 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione della cartelle di pagamento abbia indicato specifici elementi e/o anomalie che potessero far dubitare della corrispondenza della documentazione prodotta in copia all'originale. 2.6 Venendo, infine, all'esame della validità della notifica è incontroverso che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo dell'Ufficiale di Riscossione ex art 26 dPR 602/1973 della cartelle di pagamento. In particolare risulta dall'esame dell'avviso di ricevimento riprodotto nel corpo del ricorso che il plico in busta chiusa e sigillata è stato ricevuto presso la sede della società dal sig. << [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi incaricato al ritiro e soggetto abilitato a ricevere la notifica ai sensi degli artt 26 dPR 602/73 e 139 cpc>> 2.7 Dunque, la notifica dell'atto è avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 dPR 602 e 145 2 comma cpc, la cui applicazione non è esclusa dall'art 60 1 comma lett f) a sua volta richiamato dall'art 26 dPR citato. 2.8 Non è previsto dalle norme sopra richiamate alcun obbligo per l'agente notificatore di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto allorquando si è proceduto alla notifica eseguita presso la sede << mediante consegna ..alla persona incaricata di ricevere le notificazioni» 3. Il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM Ric. 2020 n. 06796 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presen
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