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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41688/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7, ove si condividono le riflessioni svolte nella prima sentenza e si conferma motivatamente l'attendibilità della persona offesa, riscontrata anche dalla documentazione bancaria); considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive sono basate sull'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta espressa nel precedente motivo ed ineriscono a questioni non specificamente dedotte ovvero implicitamente rigettate dalla complessiva argomentazione della sentenza impugnata; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7, ove si condividono le riflessioni svolte nella prima sentenza e si conferma motivatamente l'attendibilità della persona offesa, riscontrata anche dalla documentazione bancaria); considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive sono basate sull'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta espressa nel precedente motivo ed ineriscono a questioni non specificamente dedotte ovvero implicitamente rigettate dalla complessiva argomentazione della sentenza impugnata; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb
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