CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è basato su cinque motivi: con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione; con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen ; con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva; con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione; letta la memoria difensiva depositata. Ritenuto che il primo motivo è inammissibile. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag. 3 e 4), i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ( cocaina con percentuale di principio attivo pari al 68,4% corrispondente a 5 dosi singole) ma anche alle modalità della condotta cadute sotto la diretta percezione degli operanti, al confezionamento frazionato dello stupefacente, al possesso di strumento per la pesatura, alla ragguardevole somma di denaro sequestrata, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile. La questione posta non era stata rappresentata anche nei motivi di appello. Vanno richiamaste le pronunce di questa Corte, con le quali si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la disposizione dell'art. 131- bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti; tale circostanza, inoltre, è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv.279499 - 02); ed è stato chiarito che ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 - 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 - 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671-01). La Corte territoriale, con motivazione concisa ma adeguata, ha escluso che la circostanza attenuante in questione potesse trovare applicazione rimarcando sia il dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta che l'ingente somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, frutto di pregresse cessioni, elementi che, complessivamente valutati, denotavano il non ridotto disvalore della condotta e la rilevante entità del potenziale lucro. Ritenuto che il quarto motivo è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali e del disvalore del fatto. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Quanto alla recidiva, va ricordato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo il precedente dell'imputato ma anche la natura omogenea del nuovo reato e la non consistente distanza temporale tra gli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell'imputato. Ritenuto che il quinto motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando l'intensità del dolo, la vita anteatta e la condotta di vita susseguente al reato. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur