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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1983

Cassazione n. 38484/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui egli è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, comma 2 n. 2, cod. pen., deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestività della querela; 1.2 violazione di legge in ordine all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo al controesame del teste [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello avrebbe errato nel non concedere il rinvio dell'udienza del 3 marzo 2020, richiesto dalla difesa sulla base delle disposizioni impartite dal Governo e dall'autorità amministrativa regionale per fronteggiare l'emergenza pandemíca.

La menzionata Corte, non potendo annullare l'attività svolta all'udienza del 3 marzo 2020, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, disporre il controesame in appello del teste [OSCURATO:PERSONA], decisivo ai fini dell'accertamento dei fatti; 1.3 vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto contestato, fondata su un'istruttoria assolutamente sommaria.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione, corretta, logica, non contraddìttoria e, pertanto esente da vizi censurabili.

Difatti, quanto all'eccezione di tardività della querela, la Corte d'appello ha evidenziato che la società querelante aveva avuto piena cognizione del reato solo successivamente al novembre 2014 per effetto degli ulteriori accertamenti effettuati dalla D.Gest, tra cui l'acquisizione delle dichiarazioni di Carrella e di Taiani in data 14 dicembre 2014 e 13 febbraio 2015.

Soltanto dopo tali riscontri, la compagnia aveva comunicato nel marzo del 2015 il definitivo rigetto della richiesta risarcitoria, dovendosi così considerare del tutto tempestiva la querela in atti presentata il 25 maggio 2015. 2.2 Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza del 3 marzo 2022, atteso che alla data del 3 marzo 2020 non risultava ancora adottato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano, allegato dal difensore alla successiva istanza di rinvio del 6 luglio 2020.

Il provvedimento in questione, infatti, è stato assunto all'esito della deliberazione della conferenza dei capi degli uffici, avvenuta lo stesso 3 marzo 2020 alle 17,30 e, quindi, all'evidenza, in orario successivo alla celebrazione dell'udienza, tenutasi quel giorno nei confronti dell'imputato.

Giova aggiungere che il Decreto legge n. 11/2020, che ha disposto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, prevedendo, tra l'altro, il rinvio di alcune udienze, è stato emanato 1'8 marzo 2020 e ha avuto decorrenza dal 9 marzo 2020, ossia da data successiva all'udienza celebrata nei confronti del ricorrente. 2.3 Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che la penale responsabilità dell'imputato è stata affermata alla luce dei convergenti e dirimenti elementi probatori indicati dal primo Giudice, avuto particolare riguardo all'incompatibilità con la dinamica del sinistro denunciato; dei danni verificati dal perito dell'assicurazione sui veicoli apparentemente coinvolti nell'incidente; sulla discordanza tra quanto dichiarato dai coimputati in ordine al momento e al luogo di verificazione del sinistro.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata le censure sollevate, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui egli è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, comma 2 n. 2, cod. pen., deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestività della querela; 1.2 violazione di legge in ordine all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo al controesame del teste [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe errato nel non concedere il rinvio dell'udienza del 3 marzo 2020, richiesto dalla difesa sulla base delle disposizioni impartite dal Governo e dall'autorità amministrativa regionale per fronteggiare l'emergenza pandemíca. La menzionata Corte, non potendo annullare l'attività svolta all'udienza del 3 marzo 2020, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, disporre il controesame in appello del teste [OSCURATO:PERSONA], decisivo ai fini dell'accertamento dei fatti; 1.3 vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto contestato, fondata su un'istruttoria assolutamente sommaria. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione, corretta, logica, non contraddìttoria e, pertanto esente da vizi censurabili. Difatti, quanto all'eccezione di tardività della querela, la Corte d'appello ha evidenziato che la società querelante aveva avuto piena cognizione del reato solo successivamente al novembre 2014 per effetto degli ulteriori accertamenti effettuati dalla D.Gest, tra cui l'acquisizione delle dichiarazioni di Carrella e di Taiani in data 14 dicembre 2014 e 13 febbraio 2015. Soltanto dopo tali riscontri, la compagnia aveva comunicato nel marzo del 2015 il definitivo rigetto della richiesta risarcitoria, dovendosi così considerare del tutto tempestiva la querela in atti presentata il 25 maggio 2015. 2.2 Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza del 3 marzo 2022, atteso che alla data del 3 marzo 2020 non risultava ancora adottato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano, allegato dal difensore alla successiva istanza di rinvio del 6 luglio 2020. Il provvedimento in questione, infatti, è stato assunto all'esito della deliberazione della conferenza dei capi degli uffici, avvenuta lo stesso 3 marzo 2020 alle 17,30 e, quindi, all'evidenza, in orario successivo alla celebrazione dell'udienza, tenutasi quel giorno nei confronti dell'imputato. Giova aggiungere che il Decreto legge n. 11/2020, che ha disposto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, prevedendo, tra l'altro, il rinvio di alcune udienze, è stato emanato 1'8 marzo 2020 e ha avuto decorrenza dal 9 marzo 2020, ossia da data successiva all'udienza celebrata nei confronti del ricorrente. 2.3 Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che la penale responsabilità dell'imputato è stata affermata alla luce dei convergenti e dirimenti elementi probatori indicati dal primo Giudice, avuto particolare riguardo all'incompatibilità con la dinamica del sinistro denunciato; dei danni verificati dal perito dell'assicurazione sui veicoli apparentemente coinvolti nell'incidente; sulla discordanza tra quanto dichiarato dai coimputati in ordine al momento e al luogo di verificazione del sinistro. A fronte della motivazione della sentenza impugnata le censure sollevate, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 202
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