CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per la mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del PM nel giudizio di Appello celebrato con rito cartolare, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285346- 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito servendosi di un arma, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso sul punto, si veda pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nulla aggiungendo di decisivo ai fini dell'accoglimento in particolare della denunciata violazione di legge il contenuto della memoria depositata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] s