CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata dai Tribunale di Napoli il 2 novembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di malversazione a danni dello Stato - oggi malversazione di erogazioni pubbliche - previsto dall'art. 316-bis cod. nen., perché estinto per prescrizione, e ha confermato le ulteriori statuizioni, tra cui la confisca dei beni in sequestro nonché di danaro e beni mobili e immobili fino a concorrenza della somma di euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. L'imputato era stato ritenuto responsabile, in primo grado, perché, nella qualità di pescatore professionale, avendo ottenuto dalla Regione Campania, in forza di decreto n. 196 del 20 luglio 2012, un contributo una tantum di euro 40.000,00, previsto dal [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] (istituito con Regolamento CE. N. 1198/2006), finalizzato ad instaurare un regime di riconversione professionale, aveva omesso di destinare tale somma, nel termine assegnato di 18 mesi dalla data di accredito (3 ottobre 2012), alla suindicata finalità. 2. Ha proposto ricorso l'imputato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui è strettamente necessario per la motivazione, ex art. 173 disp att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo (n. 2 del ricorso) si deduce l'illogicità della motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. Difetterebbe in capo all'imputato il dolo della illiceità della propria condotta, id est della distrazione del contributo dallo scopo per il quale era stato erogato. Sulla premessa che il regolamento del bando del 2012, con cui era stata prevista l'erogazione del contributo subordinatamente alla cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, era stato oggetto di successiva modifica, con la previsione, quale condizione aggiuntiva per l'accesso al beneficio, dell'impegno del richiedente ad intraprendere un'attività lavorativa diversa, si deduce che Chiocca sia incorso in errore nella interpretazione dell'atto-fonte della erogazione, che ne avrebbe mutato la natura (da indennizzo compensativo dell'abbandono dell'attività di lavoro ad incentivo alla rioccupazione). In un soggetto - come è il ricorrente - dalla scarsa scolarizzazione, l'errore, ancorché generativo di danno erariale, non può che ritenersi colposo, sicché non ricorre alcuna fraudolenta elusione del vincolo di destinazione. 2.2. Con un secondo motivo (n. 3 del ricorso), in realtà plurimo, si deduce inosservanza o erronea interpretazione dell'art. 322-ter cod. pen. La prescrizione sopravvenuta alla condanna resa in primo grado non consente il mantenimento della confisca del profitto del reato, in quanto non risultano estensibili alla confisca facoltativa del profitto ex art. 240, comma 1, cod. pen., i principi elaborati dalla sentenza Sezioni Unite Lucci in relazione alla confisca obbligatoria del prezzo del reato, ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen. e del prezzo e del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Il medesimo limite opera nel caso di specie, sebbene si sia in presenza di confisca obbligatoria. Si censura anche l'avvenuta applicazione della misura ablativa per un valore pari ad euro 40.000,00, ritenuto corrispondente al profitto del reato, laddove la Corte dei Conti nel 2019 ha condannato Chiocca a risarcire il danno erariale nella misura di euro 10.000,00, attribuendogli una responsabilità per colpa nell'interpretazione del bando regionale, sia pure di grado elevato, ma non comparabile alla responsabilità per colpa. 2.3. Inosservanza o erronea interpretazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e vizi motivazionali (n. 4 del ricorso). L'intervenuta prescrizione impone la revoca della disposta confisca, non potendo trovare applicazione l'art. 578-bis cod. proc. pen. siccome ai tempi non vigente. Tale disposizione è entrata in vigore - si assume dalla difesa - nel novembre 2012 ed è posteriore sia al bando comunitario (luglio 2012), sia alla erogazione dei fondi (3 ottobre 2022), ma soprattutto al momento consumativo della condotta, da identificarsi, non con la data di scadenza del termine per intraprendere l'attività lavorativa, bensì con quello in cui il ricorrente ha acceso i buoni fruttiferi postali in cui è stato investito il contributo, che sono stati attinti dal sequestro e poi dalla confisca, poiché da tale momento si è estrinsecata una volontà di dominio sulla res che concretizza l'elusione del vincolo di destinazione. . 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare, in difetto di richieste di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla statuizione relativa alla confisca per equivalente, nei termini che saranno di seguito precisati. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Con motivazione scevra da profili di illogicità, ed anzi del tutto coerente, la sentenza impugnata e così pure la conforme sentenza di primo grado - le quali si integrano vicendevolmente in un unitario tessuto argomentativo - danno atto della integrazione del delitto di malversazione in tutti i suoi elementi costitutivi. L'imputato ha beneficiato di un contributo erogato da un ente pubblico, ma non lo ha destinato alla finalità per cui è stato riconosciuto - ulteriore rispetto a quella di incentivare la riduzione della flotta di pesca in ambito regionale - della propria riconversione professionale entro il termine di 18 mesi dalla data di liquidazione delle somme, in elusione del vincolo di scopo pubblicistico.La consapevolezza di un tale vincolo è congruamente argomentata in sentenza in relazione agli impegni espressamente assunti dal ricorrente all'atto della richiesta, i quali trovano piena conferma nella documentazione prodotta anche in questa Sede, in allegato al ricorso, e specificamente: a) nel modulo di adesione al bando sottoscritto in data 27 giugno 2011, recante l'impegno, oltre che a cancellarsi definitivamente dal registro dei pescatori marittimi, ad "instaurare un regime di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima" ( sub n.3); b) nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta il 17 luglio 2012, nella quale il Chiocca, ben prima di percepire le somme, si obbligava ad intraprendere un'attività lavorativa in ambito diverso dalla pesca marittima, dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro 18 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, ed espressamente si diceva consapevole di decadere dal beneficio in caso di mancato rispetto degli obblighi. E' dunque deduzione priva di alcun pregio la mancata percezione, da parte di Chiocca, del contenuto vincolante della richiesta - come opportunamente evidenziato nella sentenza impugnata - trattandosi di poche frasi di immediata comprensione anche per un soggetto poco scolarizzato, che si è avvalso, per quanto dallo stesso dichiarato, della collaborazione del patronato. L'interesse pubblico alla riconversione professionale degli operatori del comparto della pesca marittima era palesato dalla richiesta e dalla richiamata clausola di decadenza, ed è espressione delle scelte di politica economica e sociale del soggetto erogatore; sicché la mancata attivazione, nei termini, del percorso di riconversione realizza certamente la distrazione, a titolo doloso, del contributo, ed integra la ipotizzata fattispecie incriminatrice, posta a tutela dell'interesse alla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica ed intesa alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle prestazioni. 3. Il secondo motivo, inerente alla confisca, va respinto con riguardo alla confisca diretta. 3.1. Generico, se non confuso, è il riferimento che si legge in ricorso ai principi della sentenza Lucci ed alla natura facoltativa/obbligatoria della misura ablativa che è stata applicata nella vicenda in scrutinio. Sul punto la sentenza di primo grado aveva ordinato la confisca dei beni e del danaro nella disponibilità di Chiocca, oggetto di sequestro e di ulteriori beni di cui è consentita la confisca "anche per equivalente", fino a concorrenza della somma di euro 40.000,00, individuata come profitto del reato di malversazione.Dunque, nei confronti del ricorrente è stata disposta una duplice confisca obbligatoria: diretta e, qualora questa non fosse possibile, per equivalente, entrambe con fondamento normativo nell'art. 322 -ter cod. pen. La Corte di appello ha poi puntualizzato che deve ritenersi oggetto di confisca diretta il vantaggio accrescitivo direttamente riveniente dalla commissione del reato, ma anche ogni altra utilità che l'agente abbia realizzato come effetto mediato ed indiretto dell'attività criminosa. La pronuncia ha fatto buon governo dei principi, che sono stati oggetto di elaborazione giurisprudenziale negli ultimi decenni, a proposito della nozione di profitto del reato. Ed infatti, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha anzitutto stabilito che deve essere ritenuta sempre diretta la confisca del danaro, per la sua natura di bene fungibile per eccellenza e mezzo di pagamento, i cui flussi possono essere, entro certi limiti, tracciabili e ricostruibili, e ciò sia che esso rappresenti una utilità "monetariamente" positiva, ossia un accrescimento, sia che rappresenti un mancato decremento, vale a dire un risparmio di spesa, con la conseguenza che, ai fini dell'ablazione, non è necessario avere prova di un nesso di derivazione diretta tra l'importo monetario materialmente confiscato e il reato commesso (in tal senso Sez. U, n. 10651 del 30/01/2014, Gubert, in motivazione; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). A distanza di anni, ancora sollecitate sul medesimo tema - particolarmente divisivo - le Sezioni Unite hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, traendone la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (SU.n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Quanto ai beni oggetto di reimpiego del danaro riveniente dal reato, già da epoca risalente questa Corte, in composizione allargata (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700), aveva affermato che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. La sentenza ha chiarito che nella nozione di profitto o provento del reato vanno difatti ricompresi non soltanto i beni che l'agente apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto dell'attività criminosa, orientando per una tale ermeneusi la normativa sovranazionale e, segnatamente, la Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 in materia di traffico illecito di stupefacenti; la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali di Parigi, OCSE del 17 dicembre 1997; la decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 dell'Unione europea relativa alla confisca dei beni, strumenti e proventi di reato. Una diversa e più restrittiva interpretazione, per le Sezioni Unite Miragliotta, non risulterebbe invero «compatibile con la finalità dell'istituto che è quella di rendere l'illecito penale improduttivo e, quindi, scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti». In tale prospettiva, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita mediante l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistano indizi per ritenere che il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (v. Sez. 6, n. 15923 del 26/03/2015, Antonelli, Rv. 263124). Detto altrimenti, qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito abbia subito, per effetto di reimpiego dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorché sia riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito, e purché sia soggettivamente attribuibile allo stesso agente. La sentenza ha fatto buon governo di tali principi, con la conseguenza che devono ritenersi oggetto di confisca diretta tanto le somme di danaro che siano rinvenute nella disponibilità del ricorrente, quanto i titoli e le polizze assicurative in cui lo stesso assume (anche in ricorso ribadendolo) di avere reinvestito il contributo; mentre erroneamente il relativo sequestro è stato qualificato come finalizzato alla confisca per equivalente nel provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 22 maggio 2015 e nell'allegato verbale della Guardia di Finanza. 3.2. Sotto altro profilo, non si ravvisano ragioni ostative alla disposta confisca diretta del profitto, come innanzi individuato, alla stregua della disciplina vigente al momento del fatto. Il tema posto dalla difesa attiene alla possibilità di disporre la confisca in assenza di una statuizione di condanna, alla quale l'art. 322 -ter sembra subordinare la operatività della ablazione. Occorre qui ripercorrere, ancora una volta i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte. Vero è che l'art. 578 -bis cod. proc. pen., laddove consente di pronunciare sull'impugnazione agli effetti della confisca, nel caso di prescrizione del reato, è stato introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ed è stato esteso all'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione solo dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e tuttavia la norma ha codificato un'ermeneusi in parte già consolidata con riferimento alla confisca diretta. Nel fare riferimento alla novella del 2012, la difesa sembra richiamare la modifica normativa del primo comma dell'art. 322-ter cod. pen., dovuta all'art. 1, comma 75, lettera o), della legge 6 novembre 2012, n. 190, che vi ha inserito il sintagma "o profitto". Si tratta di una interpolazione che riguarda, a bene vedere, la sola confisca per equivalente, la quale ha esteso il suo ambito di operatività, per effetto della novella, non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. E tuttavia, da tale ampliamento, come chiarirono le Sezioni Unite (sent. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434), si trae un univoco segnale per ritenere - quanto allo specifico tema dei reati ai quali si applica l'art. 322-ter cod. pen. «normativamente equivalente la confisca del prezzo e la confisca del profitto [...] sia per ciò che attiene alla confisca diretta sia per quanto riguarda la confisca per equivalente», collocandosi così, prezzo e profitto, «all'interno di un nucleo [...] unitario di finalità rispristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo» abbia prodotto. In sostanza, muovendo dal rilievo che, per la maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione, non è strutturalmente configurabile un prezzo del reato, mentre è certamente individuabile un profitto, il massimo Collegio nomofilattico ebbe a precisare che la confisca diretta del profitto del reato non presenta, nel caso disciplinato dall'art. 322-ter cod. pen., natura giuridica diversa dalla confisca del prezzo del reato stesso e che il concetto di "condanna" - necessario e sufficiente per procedere a confisca, in base a tale articolo, anche nella ipotesi in cui sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione - deve essere "modulato", per entrambe le figure di ablazione, in termini fra loro del tutto sovrapponibili. Di qui il principio consacrato dalle Sezioni Unite Lucci - ben prima che entrasse in vigore l'art. 578-bis cod. proc. pen. - per cui «il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio».3.3. Aspecifica, perché reiterativa, e comunque manifestamente infondata, è la censurata non corrispondenza della confisca, quantificata in 40.000,00 euro, alla entità del danno erariale accertato dalla Corte dei conti in misura di euro 10.000,00. In realtà, come già coerentemente evidenziato dalla Corte di appello, cui il tema era stato devoluto negli stessi termini, il danno erariale, che il difensore addita a termine di paragone, è ancorato ai diversi presupposti su cui fonda la responsabilità contabile; tende a reintegrare il patrimonio dell'ente erogatore, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale, ed è modulabile, come nella specie, in ragione delle condizioni personali dell'imputato; di contro, la confisca è misura di sicurezza che non è parametrata né sulla colpevolezza dell'autore del reato, né sulla gravità della condotta, ma esclusivamente sul profitto del reato, e nella specie tale profitto si identifica, senza dubbio alcuno, nel contributo percepito dall'agente ed oggetto di malversazione. 3.4. E' invece fondato il motivo inerente alla confisca di valore o per equivalente, destinata ad operare qualora non sia possibile la confisca diretta del profitto (nella accezione sopra precisata) e che si attua mediante la sottrazione all'agente di un valore corrispondente. Le stesse Sezioni Unite Lucci affermarono che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, trattandosi di misura avente inequivoca vocazione sanzionatoria (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435) Dall'ablazione del patrimonio del reo, in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito - quando non sia possibile la confisca diretta - esula, difatti, qualsiasi funzione di prevenzione, non essendo connotata, tale ablazione, da nesso di pertinenzialità del bene che ne è inciso col reato, che è invece il tratto strutturale tipico delle misure di sicurezza (in tal senso, ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). In epoca recentissima, ancora una volta il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, laddove stabilisce che, in caso di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione debba statuire sulla confisca, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della entrata in vigore della disposizione novellata (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Rispetto a tali conclusioni resta dunque ininfluente l'accertamento dell'esatto momento consumativo del reato, che il ricorrente indica in quello di interversione del possesso, ossia nella data, mai precisata, ma di certo posteriore a quella di liquidazione del contributo, in cui furono accesi i buoni postali e la polizza vita in cui è stato reinvestito il contributo stesso. 4. Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque confermata la confisca diretta del profitto, in particolare dei titoli e polizza vita, per l'importo rispettivamente di euro 15.119,13 e 19.978,00, di cui al R.F.U.G. 868/17 allegato al sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli il 25 maggio 2015, costituenti il reimpiego del contributo, nonché l'ulteriore danaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente fino a concorrenza di 40.000,00 euro, e va invece eliminata dalle statuizioni della sentenza impugnata la confisca per equivalente. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con le ulteriori statuizioni decisorie in dispositivo precisate, e il rigetto nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca per equivalente, che elimina, revocando in