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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 37187/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Militare di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Militare di Roma, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sospeso il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pendente in relazione al reato di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil . di pace, e ha disposto la messa alla prova prescrivendo all'imputato di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'ente individuato per la durata di quattro mesi e di adoperarsi, entro il termine dello svolgimento del lavoro, all'esecuzione delle condotte riparatorie, indicate nella formulazione di una lettera di scuse nei confronti della persona offesa e a versare alla stessa la somma simbolica di euro 150,00.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Militare della Repubblica che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in t relazione alla prescrizione di versare alla persona offesa la somma simbolica di euro 150,00.

Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa rileva che l'indicazione di una somma simbolica sarebbe in contrasto la previsione di cui all'art. 464 bis, comma 4 lett.

B), cod. proc. pen. quanto all'individuazione dei presupposti per l'ammissione al beneficio in quanto il risarcimento "simbolico" non costituirebbe per il reo una prescrizione idonea a elidere o attenuare le conseguenze del reato e, sotto altro profilo, nel provvedimento impugnato la motivazione in ordine alla quantificazione della somma sarebbe del tutto inesistente.

3. In data 6 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto evidenziando che il provvedimento sarebbe nullo anche in quanto non risulterebbe che il versamento in favore della persona offesa della somma prevista a titolo di risarcimento simbolico era previsto nel programma formulato dall'Uepe e non sarebbe stato pertanto raccolto sul punto il consenso dell'imputato.

4. In data 16 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato, rileva che il provvedimento sarebbe corretto sia nella forma che nella sostanza, ciò in quanto l'imputato, presente all'udienza senza nulla eccepire, avrebbe così prestato il proprio consenso a versare il risarcimento del danno e che questo sarebbe stato correttamente indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore militare ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione di versare alla persona offesa la somma simbolica di euro 150,00 in quanto tale prescrizione, peraltro resa senza dare conto dei criteri utilizzati, non sarebbe idonea a elidere o attenuare le conseguenze del reato.

La doglianza è fondata.

2.1. Al procedimento militare, come da ultimo evidenziato da questa Corte, in forza del rinvio contenuto nell'art. 262 cod. pen. mil di pace si applica la normativa processuale ordinaria e quindi anche lo speciale rito della sospensione del processo con messa alla prova, non rinvenendosi ragioni per derogare al principio generale di complementarità della disciplina processuale militare rispetto a quella ordinaria (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.).

L'istituto della messa alla prova dei soggetti adulti è regolato dalle disposizioni processuali contenute nel combinato disposto del titolo V-bis del codice di procedura penale, artt. da 464 bis a 464 novies e della norma sostanziale di cui all'art. 168 bis cod. pen. 2.2.

In merito alla domanda il giudice si pronuncia applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. sulla base dell'apprezzamento dell'idoneità del programma di trattamento presentato a realizzare il recupero del soggetto e a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Il giudizio, nello specifico, deve fare riferimento alla gravità del fatto di reato e alla capacità a delinquere del soggetto e riscontrare «sia l'idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest'ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell'art. 164, co. 1, cod. pen, (con l'unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell'imputato e non del "colpevole"), accomuna la causa di estinzione del reato di nuovo conio alla sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163, cod. pen.» (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.; Sez., 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256 - 01).

Sul punto l'art. 464 bis, comma 5, cod. proc. pen. indica che la valutazione deve essere effettuata utilizzando anche gli strumenti conoscitivi in grado di offrire i dati informativi necessari per la formulazione della duplice prognosi demandata al giudice richiesto di ammettere l'imputato alla prova: «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...» (sempre Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.).

2.3. Nella valutazione che deve essere effettuata assume particolare rilievo quanto previsto dall'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., che, nell'ottica di promuovere la revisione critica per i ratti criminosi commessi e di conseguire effetti socialpreventivi, stabilisce che la messa alla prova «comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato».

Sotto questo profilo, come emerge anche dalle previsioni di cui agli artt. 464 quinques, 464 septies e 464 octies cod. proc. pen., il presupposto per ottenere la messa alla prova è duplice, nel senso che l'attività riparatoria deve essere tale per cui questa è finalizzata a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, anche, nei limiti del possibile, a risarcire il danno cagionato alla persona offesa che, pertanto costituisce condizione imprescindibile per l'accesso all'istituto (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322 - 01).

2.4. Nella prospettiva così indicata dal legislatore, anche con la formulazione dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ai fini della concessione della messa alla prova assume particolare rilievo la prescrizione relativa alla determinazione del danno, ciò soprattutto quale elemento che, tenendo conto della gravità del fatto e dell'esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, non ha solo una finalità riparatoria ma, anche e soprattutto, si inserisce nel percorso di recupero e rieducazione dell'imputato.

2.5. Nell'ordinanza impugnata il danno è stato quantificato in termini simbolici e tale modo di procedere, considerata peraltro la particolare gravità del fatto contestato, non è conforme ai principi in precedenza evidenziati.

Il giudice, infatti, nel provvedimento impugnato non ha dato alcun conto dei criteri utilizzati per la determinazione della somma indicata -sia rispetto alla reale entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, sia rispetto alle possibilità materiali dell'imputato- e ha così violato quanto disposto dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen. in quanto non ha considerato il danno, anche se solo morale, subito dalla vittima per la grave condotta e le condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato al fine di riscontrare se la somma di cui ha imposto la corresponsione sia espressione del "massimo sforzo" esigibile e si ponga in rapporto di proporzione e di adeguatezza con la materialità del reato e le sue conseguenze.

Ciò anche considerato che pure in caso di quantificazione in via equitativa del reato il giudice è tenuto a dare conto dei criteri applicati.

2.6. Le ragioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale Militare di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio in ordine all'applicazione della messa alla prova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Militare di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Militare di Roma, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sospeso il procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pendente in relazione al reato di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil . di pace, e ha disposto la messa alla prova prescrivendo all'imputato di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'ente individuato per la durata di quattro mesi e di adoperarsi, entro il termine dello svolgimento del lavoro, all'esecuzione delle condotte riparatorie, indicate nella formulazione di una lettera di scuse nei confronti della persona offesa e a versare alla stessa la somma simbolica di euro 150,00. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Militare della Repubblica che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in t relazione alla prescrizione di versare alla persona offesa la somma simbolica di euro 150,00. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa rileva che l'indicazione di una somma simbolica sarebbe in contrasto la previsione di cui all'art. 464 bis, comma 4 lett. B), cod. proc. pen. quanto all'individuazione dei presupposti per l'ammissione al beneficio in quanto il risarcimento "simbolico" non costituirebbe per il reo una prescrizione idonea a elidere o attenuare le conseguenze del reato e, sotto altro profilo, nel provvedimento impugnato la motivazione in ordine alla quantificazione della somma sarebbe del tutto inesistente. 3. In data 6 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto evidenziando che il provvedimento sarebbe nullo anche in quanto non risulterebbe che il versamento in favore della persona offesa della somma prevista a titolo di risarcimento simbolico era previsto nel programma formulato dall'Uepe e non sarebbe stato pertanto raccolto sul punto il consenso dell'imputato. 4. In data 16 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato, rileva che il provvedimento sarebbe corretto sia nella forma che nella sostanza, ciò in quanto l'imputato, presente all'udienza senza nulla eccepire, avrebbe così prestato il proprio consenso a versare il risarcimento del danno e che questo sarebbe stato correttamente indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore militare ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione di versare alla persona offesa la somma simbolica di euro 150,00 in quanto tale prescrizione, peraltro resa senza dare conto dei criteri utilizzati, non sarebbe idonea a elidere o attenuare le conseguenze del reato. La doglianza è fondata. 2.1. Al procedimento militare, come da ultimo evidenziato da questa Corte, in forza del rinvio contenuto nell'art. 262 cod. pen. mil di pace si applica la normativa processuale ordinaria e quindi anche lo speciale rito della sospensione del processo con messa alla prova, non rinvenendosi ragioni per derogare al principio generale di complementarità della disciplina processuale militare rispetto a quella ordinaria (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.). L'istituto della messa alla prova dei soggetti adulti è regolato dalle disposizioni processuali contenute nel combinato disposto del titolo V-bis del codice di procedura penale, artt. da 464 bis a 464 novies e della norma sostanziale di cui all'art. 168 bis cod. pen. 2.2. In merito alla domanda il giudice si pronuncia applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. sulla base dell'apprezzamento dell'idoneità del programma di trattamento presentato a realizzare il recupero del soggetto e a prevenire la commissione di ulteriori reati. Il giudizio, nello specifico, deve fare riferimento alla gravità del fatto di reato e alla capacità a delinquere del soggetto e riscontrare «sia l'idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest'ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell'art. 164, co. 1, cod. pen, (con l'unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell'imputato e non del "colpevole"), accomuna la causa di estinzione del reato di nuovo conio alla sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163, cod. pen.» (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.; Sez., 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256 - 01). Sul punto l'art. 464 bis, comma 5, cod. proc. pen. indica che la valutazione deve essere effettuata utilizzando anche gli strumenti conoscitivi in grado di offrire i dati informativi necessari per la formulazione della duplice prognosi demandata al giudice richiesto di ammettere l'imputato alla prova: «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...» (sempre Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.). 2.3. Nella valutazione che deve essere effettuata assume particolare rilievo quanto previsto dall'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., che, nell'ottica di promuovere la revisione critica per i ratti criminosi commessi e di conseguire effetti socialpreventivi, stabilisce che la messa alla prova «comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato». Sotto questo profilo, come emerge anche dalle previsioni di cui agli artt. 464 quinques, 464 septies e 464 octies cod. proc. pen., il presupposto per ottenere la messa alla prova è duplice, nel senso che l'attività riparatoria deve essere tale per cui questa è finalizzata a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, anche, nei limiti del possibile, a risarcire il danno cagionato alla persona offesa che, pertanto costituisce condizione imprescindibile per l'accesso all'istituto (Sez. 1, n. 13975 del 8/4/2021, Guglielmi, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322 - 01). 2.4. Nella prospettiva così indicata dal legislatore, anche con la formulazione dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ai fini della concessione della messa alla prova assume particolare rilievo la prescrizione relativa alla determinazione del danno, ciò soprattutto quale elemento che, tenendo conto della gravità del fatto e dell'esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, non ha solo una finalità riparatoria ma, anche e soprattutto, si inserisce nel percorso di recupero e rieducazione dell'imputato. 2.5. Nell'ordinanza impugnata il danno è stato quantificato in termini simbolici e tale modo di procedere, considerata peraltro la particolare gravità del fatto contestato, non è conforme ai principi in precedenza evidenziati. Il giudice, infatti, nel provvedimento impugnato non ha dato alcun conto dei criteri utilizzati per la determinazione della somma indicata -sia rispetto alla reale entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, sia rispetto alle possibilità materiali dell'imputato- e ha così violato quanto disposto dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen. in quanto non ha considerato il danno, anche se solo morale, subito dalla vittima per la grave condotta e le condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato al fine di riscontrare se la somma di cui ha imposto la corresponsione sia espressione del "massimo sforzo" esigibile e si ponga in rapporto di proporzione e di adeguatezza con la materialità del reato e le sue conseguenze. Ciò anche considerato che pure in caso di quantificazione in via equitativa del reato il giudice è tenuto a dare conto dei criteri applicati. 2.6. Le ragioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale Militare di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio in ordine all'applicazione della messa alla prova. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu
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