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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 21631/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 22.3.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p., in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) motivazione apparente e mancata risposta alle censure articolate con l'atto di appello; 2) violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c.p.; 3) vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata richiesta, nelle more, la discussione orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Delia e inammissibile quello proposto nell'interesse del Roberto.

4. Preliminarmente si osserva che, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, in data 16.1.2023, ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato per cui si procede nei loro confronti, attraverso dichiarazione consacrata nel verbale redatto da personale della Stazione dei CC. di [OSCURATO:PERSONA]; remissione cui ha fatto seguito, in data 22.1.2023, formale accettazione da parte del Roberto, consacrata nel verbale redatto da personale della medesima stazione.

Vero è che, all'epoca della consumazione del delitto di cui si discute, il furto aggravato dalle circostanze ex art. 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p., per essere stato il fatto commesso con destrezza e su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, era procedibile d'ufficio.

Attualmente, tuttavia, il delitto di furto aggravato dalle suddette circostanze, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 624, co. 2, c.p., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex.

Art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile d'ufficio.

Si pone, dunque, il problema della individuazione della disciplina da applicare nel caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità.

Orbene, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art.2, c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (cfr. Sez. Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).

Principio ribadito e approfondito da successive pronunzie, in cui si è evidenziato come a seguito della modifica del regime di procedibilità per delitti originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti, sulla base di una sopravvenuta modifica normativa, perseguibili a querela, nei procedimenti in corso l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129, c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651).

Tale conclusione, condivisa dal Collegio, va coordinata con l'altro condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326).

In conformità ai menzionati principi di diritto, pertanto, considerato che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine al reato innanzi indicato, posto che le doglianze prospettate al riguardo dai ricorrenti appaiono generiche e versate in fatto.

Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che non risulta acquisita agli atti l'accettazione della remissione della querela da parte del Delia, in quanto, trattandosi di reato commesso in concorso dai due ricorrenti, trova applicazione il disposto dell'art. 155, co. 2, c.p., secondo cui la remissione fatta (dunque, perfezionatasi) a favore anche di uno soltanto tra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata e, nel caso in esame, nessuna ricusazione è stata operata dal Delia.L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui i ricorrenti hanno riportato condanna.

Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 22.3.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p., in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) motivazione apparente e mancata risposta alle censure articolate con l'atto di appello; 2) violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c.p.; 3) vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata richiesta, nelle more, la discussione orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Delia e inammissibile quello proposto nell'interesse del Roberto. 4. Preliminarmente si osserva che, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, in data 16.1.2023, ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato per cui si procede nei loro confronti, attraverso dichiarazione consacrata nel verbale redatto da personale della Stazione dei CC. di [OSCURATO:PERSONA]; remissione cui ha fatto seguito, in data 22.1.2023, formale accettazione da parte del Roberto, consacrata nel verbale redatto da personale della medesima stazione. Vero è che, all'epoca della consumazione del delitto di cui si discute, il furto aggravato dalle circostanze ex art. 625, co. 1, n. 4) e n. 7), c.p., per essere stato il fatto commesso con destrezza e su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, era procedibile d'ufficio. Attualmente, tuttavia, il delitto di furto aggravato dalle suddette circostanze, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 624, co. 2, c.p., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex. Art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile d'ufficio. Si pone, dunque, il problema della individuazione della disciplina da applicare nel caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità. Orbene, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art.2, c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (cfr. Sez. Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Principio ribadito e approfondito da successive pronunzie, in cui si è evidenziato come a seguito della modifica del regime di procedibilità per delitti originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti, sulla base di una sopravvenuta modifica normativa, perseguibili a querela, nei procedimenti in corso l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129, c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651). Tale conclusione, condivisa dal Collegio, va coordinata con l'altro condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326). In conformità ai menzionati principi di diritto, pertanto, considerato che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine al reato innanzi indicato, posto che le doglianze prospettate al riguardo dai ricorrenti appaiono generiche e versate in fatto. Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che non risulta acquisita agli atti l'accettazione della remissione della querela da parte del Delia, in quanto, trattandosi di reato commesso in concorso dai due ricorrenti, trova applicazione il disposto dell'art. 155, co. 2, c.p., secondo cui la remissione fatta (dunque, perfezionatasi) a favore anche di uno soltanto tra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata e, nel caso in esame, nessuna ricusazione è stata operata dal Delia.L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui i ricorrenti hanno riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
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