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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12886/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13616/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 14865/2021 depositata il17/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― JOHNSON Chibona ricorre per un mezzo, nei confronti del Questore della Provincia di Torino, nonché del Ministero dell’Interno, contro il decreto del Giudice di Pace di Torino in data 17 novembre 2021, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti». [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va respinto.

In esso si osserva quanto segue: «Nel corso dell’udienza di convalida la difesa del ricorrente denunciava la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione – in particolare del decreto di espulsione del Prefetto di Perugia del 23 aprile 2019 – chiedendone l’esibizione “al fine di verificare la legittimità della procedura”, poiché in assenza del documento menzionato il Giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare il proprio sindacato».

Orbene, il terzo comma dell’articolo 14 del testo unico immigrazione stabilisce che: «[OSCURATO:PERSONA] del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento».

Nel caso di specie è in atti, ed era stato trasmesso al GdP, il decreto di espulsione del 26 ottobre 2020 (consegnato in copia all’interessato il 13 novembre 2021), con il pedissequo ordine di trattenimento del Questore di Perugia del 13 novembre 2021, notificato all’interessato alle 10,45 del successivo 14 novembre ed inoltrato al GdP il 15 novembre alle ore 16,37, ordine di trattenimento che il GdP ha convalidato.

Il GdP ha dunque deciso avendo ricevuto copia degli atti, e dunque nel pieno rispetto della disposizione citata, mentre il ricorrente lamenta la mancata esibizione di un precedente provvedimento di espulsione, provvedimento che il JOHNSON Chibona ha da un lato riconosciuto esservi stato, e dall’altro lato non ha neppure identificato negli estremi, non sapendo neanche precisare se lo avesse impugnato o meno, sicché un accertamento del GdP al riguardo non eraneanche fattibile.

5. ― Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13616/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 14865/2021 depositata il17/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― JOHNSON Chibona ricorre per un mezzo, nei confronti del Questore della Provincia di Torino, nonché del Ministero dell’Interno, contro il decreto del Giudice di Pace di Torino in data 17 novembre 2021, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. 2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. In esso si osserva quanto segue: «Nel corso dell’udienza di convalida la difesa del ricorrente denunciava la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione – in particolare del decreto di espulsione del Prefetto di Perugia del 23 aprile 2019 – chiedendone l’esibizione “al fine di verificare la legittimità della procedura”, poiché in assenza del documento menzionato il Giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare il proprio sindacato». Orbene, il terzo comma dell’articolo 14 del testo unico immigrazione stabilisce che: «[OSCURATO:PERSONA] del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». Nel caso di specie è in atti, ed era stato trasmesso al GdP, il decreto di espulsione del 26 ottobre 2020 (consegnato in copia all’interessato il 13 novembre 2021), con il pedissequo ordine di trattenimento del Questore di Perugia del 13 novembre 2021, notificato all’interessato alle 10,45 del successivo 14 novembre ed inoltrato al GdP il 15 novembre alle ore 16,37, ordine di trattenimento che il GdP ha convalidato. Il GdP ha dunque deciso avendo ricevuto copia degli atti, e dunque nel pieno rispetto della disposizione citata, mentre il ricorrente lamenta la mancata esibizione di un precedente provvedimento di espulsione, provvedimento che il JOHNSON Chibona ha da un lato riconosciuto esservi stato, e dall’altro lato non ha neppure identificato negli estremi, non sapendo neanche precisare se lo avesse impugnato o meno, sicché un accertamento del GdP al riguardo non eraneanche fattibile. 5. ― Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificat
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