CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1963 avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 6 dicembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dalla difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Tribunale di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di alcune truffe sanzionate ai sensi di cui all'ad 640 comma 2, n. 1 cod. pen e di più peculati d'uso (così riqualificate in primo grado le condotte di cui al capo b), fatti tutti realizzati in danno della Provincia di Campobasso. 2. In particolare, secondo la duplice valutazione conforme resa dai giudici del merito, il prevenuto, istruttore stradale dipendente della Provincia di Campobasso, in quattro diverse occasioni ( e segnatamente il 23 marzo, il 9 settembre e il 17 ottobre del 2016 nonché il 3 marzo 2017), con artifizi e raggiri ( consistiti nel far risultare la propria presenza lavorativa nel sistema cartaceo e informatico di rilevazione dell'ente interessato), si sarebbe assentato dal lavoro, dedicandosi ad attività di esclusivo interesse personale, inducendo l'amministrazione di riferimento in errore rispetto agli orari di esecuzione della propria prestazione così da procurarsi un ingiusto profitto con correlato danno per l'ente pubblico. Nelle medesime circostanze di tempo e luogo avrebbe anche fatto uso indebito dei mezzi in dotazione alla medesima amministrazione, destinati al pubblico servizio di controllo e monitoraggio delle strade provinciali, dei quali aveva il possesso per motivi di servizio, appropriandosene temporaneamente per scopi privati non compatibili con l'attività di servizio. 3.Propone ricorso la difesa dell'imputato, articolando cinque diversi motivi. 3.1. I primi due motivi si riferiscono alle condotte tenute il 23 marzo del 2016 e attengono alla motivazione spesa nel valutare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso contrasta sia nella parte in cui la Corte del merito ne ha stigmatizzato una presunta vaghezza, sia in relazione al giudizio di inattendibilità del relativo narrato, ad avviso della difesa reso in violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. Sotto il primo versante la difesa rimarca che a differenza di quanto sostenuto dalla Corte del merito, le risposte offerte dal teste alle domande del difensore dell'imputato, del Pubblico ministero e dello stesso Presidente del Collegio giudicante, furono puntuali e circostanziate, tutt'altro che assolutamente vaghe, indicando, in particolare, i lavori effettuati su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] sui segnali stradali da questo consegnatigli e il materiale utilizzato. In relazione al giudizio di intrinseca inattendibilità della testimonianza, la difesa evidenzia che lo stesso sarebbe stato realizzato senza vagliare l'analiticità e la coerenza anche logica delle dichiarazioni e trascurando di rimarcare gli elementi offerti dalle emergenze processuali contrastanti con la deposizione tali da legittimare la negativa valutazione della relativa veridicità, in assenza anche della puntualizzazione degli interessi che nel caso avrebbero portato il teste a rendere le relative dichiarazioni. 3.2. Con il terzo motivo si contrastano le valutazioni spese in relazione alle condotte tenute il 9 settembre 2016, rispetto alle quali il giudizio di responsabilità, ad avviso della difesa riposerebbe su un argomentare manifestamente illogico e contraddittorio, frutto anche di un travisamento delle emergenze processuali in relazione alle mansioni del ricorrente.La lettura delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e D'Angona , in particolare, avrebbe chiarito che il taglio di arbusti e il conseguente smaltimento della relativa legna rientrava tra le competenze dei gruppi stradali e dunque anche tra quelle dei soggetti (gli esecutori tecnici) sottoposti alla supervisione e al coordinamento degli istruttori stradali come il prevenuto, legittimato, in forza di un vecchio regolamento, a partecipare alla ripartizione del materiale legnoso ricavato da tale attività. Da qui la conclusione che nel caso il ricorrente non avrebbe mai interrotto il proprio lavoro perché la condotta contestata altro non costituiva che lo smaltimento del relativo materiale, incombenza coerente alla prestazione dovuta. Il tutto in linea con le annotazioni rese dall'imputato nel giornale dei lavori, del tutto contraddittoriamente ritenuta in sentenza come indicativa solo in apparenza di una attività coerente al servizio di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale, del resto, non si sarebbe mai allontanato dal luogo di lavoro, svolto, pressoché integralmente, non presso una localizzazione stabile ma sul territorio coperto dalle relative competenze. 3.3. Con il quarto motivo i difetti di motivazione vengono declinati in relazione all'episodio del 17 ottobre 2016. La Corte avrebbe trascurato i rilievi prospettati in appello legati alle diverse emergenze probatorie acquisite, di segno opposto rispetto alla ipotesi accusatoria. Ci si riferisce, in particolare, alla deposizione del teste D'Angona dalla quale sarebbe emerso che le comunicazioni della Provincia di Campobasso rivolte ai propri dipendenti venivano loro recapitate presso i rispettivi domicili; e che tanto legittimava, in quel determinato giorno, l'imputato a recarsi in più occasioni presso la propria abitazione, attività riscontrata dalle indagini rese. La sua stessa presenza, in quel determinato giorno, presso il civico 7 di via Monforte in Campobasso, ove si sarebbe portato, per quanto riferito dal teste Russo, recando con sé della documentazione, conferma che le ragioni di quella presenza erano riconducibili a motivi attinenti al servizio. 3.4. Con l'ultimo motivo la difesa attinge le valutazioni spese in relazione all'episodio dei 3 marzo 2017, anche nel caso rimarcando difetti di motivazione e un travisamento delle emergenze processuali con riguardo alle mansioni e al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa del ricorrente. In particolare, si mette in evidenza che dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] emergeva che il lavoro delle squadre tecniche, per quanto programmato, settimanalmente, poteva variare a seconda delle urgenze, valutate da ogni singolo istruttore stradale posto a capo del relativo gruppo. Nel caso, l'urgenza era stata determinata dal necessario sbancamento di determinato materiale di risulta, sgomberato da una strada del comprensorio di competenza dell'odierno imputato. L'attività di smaltimento del relativo materiale di risulta, realizzata dal ricorrente presso il piazzale antistante la propria abitazione, riscontrata dall'attività di indagine, rientrava dunque tra le mansioni inerenti alla relativa qualifica soggettiva, senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione. L'ulteriore versante della condotta - relativo agli incontri effettuati in quella giornata dal ricorrente, assertivamente estranei alla relativa attività di servizio- non poteva integrare l'ipotesi delittuosa prospettata, considerata l'assenza di una puntuale localizzazione dell'attività di lavoro e dunque la compatibilità di tali incontri con l'approfondimento di tematiche inerenti alla viabilità provinciale pertinenti con la relativa attività di servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dei primi due motivi di ricorso porta all'annullamento della decisione gravata da ricorso con riguardo alla condanna resa per le vicende in fatto descritte nell'imputazione accadute il 23 marzo 2016. Al detto intervento rescindente segue il rinvio alla Corte competente perché proceda ad una nuova valutazione dei fatti relativamente a siffatta contestazione. Va inoltre rilevata d'ufficio la nullità afferente all'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché alla misura della disposta interdizione dai pubblici uffici, determinate in forza di un dato normativo (il comma primo dell'art 317 bis cod. pen. così come modificato dalla legge n. 3 del 2019) diverso da quello vigente all'epoca delle condotte d'ufficio. Gli ulteriori motivi di ricorso, rilevatisi quantomeno manifestamente infondati, portano alla definitività del giudizio di responsabilità per le imputazioni residue. 2. La lettura delle due sentenze di merito, filtrate dal portato dei motivi di impugnazione, consente di individuare alcuni punti fermi emersi a seguito della relativa verifica processuale. L'imputato all'epoca dei fatti era un istruttore stradale dipendente della Provincia di Campobasso, le cui mansioni riguardavano l'attività di sorveglianza della viabilità legata alle strade provinciali: in particolare, sovraintendeva alle attività manutentive realizzate dagli esecutori tecnici e fungeva anche da responsabile della sicurezza. È emerso, anche, che le condotte contestate sono state tutte realizzate in costanza dell'orario di lavoro che il ricorrente avrebbe dovuto espletare e sempre avvalendosi dei mezzi dotati al ricorrente dall'ente di riferimento per la relativa attività di servizi. Infine, le annotazioni rese dallo stesso ricorrente sul giornale dei lavori, per la vaghezza che le connotava, oltre che provenienti dallo stesso imputato, non consentivano comunque di individuare con precisione la causale della localizzazione del ricorrente né il tipo e le ragioni delle attività espletate in costanza dei fatti in contestazione; né, ancora, risultava mai concesso alcun permesso o autorizzazione da parte del responsabile del settore di riferimento quanto a possibili ragioni giustificatrici di temporanee assenze del lavoro o di deviazione dai rispettivi compiti, come invece sarebbe stato necessario (sul punto si veda la deposizione del teste D'Agnona riportata alla pagina 9 della sentenza di primo grado). 3.Ciò precisato, vanno partitamente esaminati i diversi episodi in fatto enucleati dalla imputazione. 3.1. Con riguardo ai fatti del 23 marzo 2016, è incontroverso che il ricorrente, utilizzando un mezzo dell'ufficio, ebbe a recarsi presso la sede della ditta [OSCURATO:PERSONA], ove ritirava due diverse aste di acciaio poi trasportate presso un fabbro (il teste [OSCURATO:PERSONA]), dal quale si sarebbe soffermato sino alle 12, 23 circa. 3.1.1. Facendo leva sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha sostenuto che siffatte condotte andavano ricondotte all'attività di servizio: in particolare, il ricorrente si sarebbe interessato della riparazione di alcuni segnali stradali danneggiati, prelevando, a sue spese, il materiale necessario e trasportandolo dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, per mera cortesia, avrebbe realizzato il relativo lavoro. Mentre in primo grado le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] non furono neppure considerate, di contro, la Corte del merito, rispondendo al motivo di gravame sul punto prospettato dalla difesa, ne ha disatteso il rilievo probatorio perché il narrato del teste sarebbe stato "assolutamente vago" a fronte di una intrinseca inverosimiglianza della deposizione, non essendo credibile che il prevenuto, invece di limitarsi a riscontrare e segnalare la detta inefficienza, avesse curato di persona la relativa riparazione, avvalendosi a sua volta della prestazione di mera cortesia offerta dal teste. 3.1.2. Entrambi i momenti di siffatta valutazione non supportano idoneamente la conclusione privilegiata dalla Corte del merito nel disattendere il portato probatorio di tale deposizione testimoniale. La ritenuta vaghezza della deposizione è, infatti, immediatamente contraddetta dallo scrutinio della testimonianza resa, che, invece, offre puntuali circostanze in fatto da valorizzare rispetto al tema oggetto di giudizio avuto riguardo, in particolare, alla prospettazione difensiva. Tanto trova conferma nelle argomentazioni spese dal ricorso, rese alla luce della complessiva disamina della relativa risultanza processuale, travisata dalla Corte del merito, perché non considerata nel suo intero portato. Il relativo profilo valutativo, dunque, non può essere utilizzato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, neppure per supportare la conclusione di ritenuta inattendibilità del narrato del teste, alla quale, nel caso, si è pervenuti, piuttosto, all'esito di una aprioristica valutazione di oggettiva inverosimiglianza delle situazioni in fatto rassegnate dal teste, frutto di un convincimento non supportato da validi e idonei momenti di giudizio. Giova ribadire, infatti, che in tema di valutazione della prova testimoniale, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro", richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Sez. 6 , Sentenza n. 39312 del 1/07/2022 ,Rv. 283941;Sez. 6, n. 3041 del 03/1 0/2017 dep. 2018, Rv. 272152; Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Rv. 255104; Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Rv. 234830). Nel caso, la Corte del merito non ha fatto buon governo delle superiori indicazioni, giungendo alla conclusione della non credibilità del teste e del suo narrato per la ritenuta inverosimiglianza delle relative dichiarazioni, conclusione frutto di un convincimento che non appare supportato dall'oggettiva, intrinseca, irrealtà delle situazioni in fatto rassegnate nel corso dell'escussione e che non risulta ancorata alla puntuale segnalazione delle ragioni di interesse che, nel caso, avrebbero dovuto spingere il [OSCURATO:PERSONA] a dire il falso né alla sussistenza di altre acquisizioni probatorie di segno contrario che possano smentire il relativo racconto. Il vizio riscontrato inficia, per la rilevanza decisoria del dato devalutato, la tenuta in parte qua della sentenza impugnata e impone, al contempo, una nuova verifica di merito delle specifiche risultanze probatorie, emendata dagli errori valutativi riscontrati. 3.2. I fatti del 9 settembre 2016 e del 3 marzo 2017 meritano una trattazione unitaria. 3.2.1. Nella prima occasione, secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe impiegato parte della giornata lavorativa per trasportare e scaricare presso la propria abitazione la legna in precedenza raccolta nel corso della relativa attività di servizio.Del tutto coerentemente la Corte del merito ha evidenziato che il nucleo della condotta illecita nel caso debba essere ravvisato nell' aver impiegato parte dell'orario lavorativo per l'attività di smaltimento presso la propria abitazione della legna raccolta in precedenza in esecuzione dei compiti inerenti al relativo servizio. La difesa sostiene che anche tali compiti dovevano ricondursi all'attività di servizio una volta che risulti incontestato che la legna raccolta poteva essere distribuita tra i soggetti che avevano provveduto alla relativa attività in forza di non meglio dettagliato regolamento dell'Ente interessato. La tesi, tuttavia, all'evidenza non convince. La destinazione della legna all'interesse privato del ricorrente, per quanto consentita, finiva per informare anche le attività di conseguente smaltimento, essenzialmente asservite al relativo interesse personale: non ne legittimava dunque l'esecuzione durante l'orario di lavoro e tramite mezzi dotati dall'ufficio al ricorrente, indebitamente utilizzati al fine, dando così corpo alle condotte materiali oggetto delle ipotesi di reato contestate. 3.2.2. Considerazioni analoghe possono svolgersi per le condotte del 3 marzo 2017, laddove l'attività resa nel corso dell'orario lavorativo e sempre utilizzando un mezzo compreso tra quelli in dotazione della Provincia ebbe a riguardare materiale da costruzione (sabbia) parimenti trasportato e scaricato presso il piazzale dell'abitazione del ricorrente. Per quanto già evidenziato, non rileva che il detto materiale di risulta fosse nel caso il frutto di una attività di servizio in precedenza resa (sgomberando una strada interna al comprensorio di competenza del ricorrente): in ogni caso, lo smaltimento dello stesso, asservito all'interesse personale del [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi lecitamente effettuato nel corso della relativa attività lavorativa e avvalendosi di mezzi dell'ente di riferimento. Né merita censure la sentenza gravata nella parte in cui conferma l'illiceità dell'ulteriore condotta posta in essere, in quella medesima giornata, dal [OSCURATO:PERSONA], occupando una ulteriore e non indifferente porzione della relativa mattinata lavorativa raggiungendo e incontrando soggetti terzi in ambiti territoriali pacificamente estranei al comprensorio di sua competenza. Come correttamente segnalato in sentenza, anche a ritenere che l'oggetto delle relative interlocuzioni potesse riguardare campi destinati ad intrecciarsi con le relative attività d'ufficio inerenti alla viabilità provinciale, di certo non rientrava tra i compiti dell'imputato quello di raggiungere siffatti soggetti utilizzando un mezzo dell'ente per svolgere una attività relazionale estranea alle sue competenze e non altrimenti autorizzata. 3.3. Infine, con riguardo ai fatti del 17 ottobre 2016 il ricorso è all'evidenza inammissibile.Nel corso della relativa mattinata lavorativa il ricorrente, piuttosto che prestare l'attività di servizio, ebbe a recarsi in più occasioni presso la sua abitazione e in altrui luoghi del centro cittadino di Campobasso, soffermandosi in particolare presso il civico n. 7 di via Monforte. Le emergenze istruttorie non hanno mai chiarito quali fossero le ragioni, correlate all'attività di servizio, che nel caso giustificavano tali localizzazioni durante l'orario lavorativo, perché il ricorrente non ne ha mai precisato i contenuti, non desumibili del resto dalle vaghe annotazioni nel giornale dei lavori, rese peraltro dallo stesso ricorrente. Di certo, del resto, non valgono al fine i tentativi spesi dalla difesa con il ricorso. Il fatto in forza del quale l'Ente solitamente spediva presso l'abitazione degli istruttori stradali documenti inerenti all'attività lavorativa, non ha alcuna valenza dirimente, a tacer d'altro perchè non ha trovato conferma alcuna l'affermazione, rimasta tale, secondo la quale i diversi spostamenti riscontrati verso l'abitazione nel frangente temporale oggetto della imputazione in parte qua, si legavano alla necessità di dover reperire documentazione utile all'attività di servizio. Né, ancora, assume rilievo il dato, confermato dall'attività di indagine, secondo il quale il ricorrente, nel fare ingresso presso il detto civico di via Monforte, sarebbe stato in possesso di imprecisata documentazione: tanto non consente di comprendere, infatti, la ragione per la quale siffatta circostanza- che lascia del tutto ignoto il portato della detta documentazione- dovrebbe ricondurre la situazione riscontrata all'espletamento di una attività legata al servizio. 4.Come già anticipato, vanno annullate d'ufficio le statuizioni, rese in primo grado e non modificate in appello, relative alle pene accessorie, comminate ai sensi dell'art. 317 bis cod. pen. sulla base di un dato normativo diverso da quello vigente all'epoca delle condotte (l'ultima delle quali risale al marzo del 2017). Ne consegue che la disposta incapacità del ricorrente a contrattare con la pubblica amministrazione va radicalmente annullata, trattandosi di previsione estranea al portato della norma in questione vigente alla data di esecuzione delle condotte. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, determinata dalla decisione appellata in misura di cinque anni (facendo leva sul minimo edittale previsto dalla attuale disciplina legislativa, complessivamente meno favorevole rispetto a quello antecedente), andrà invece diversamente modulata dal giudice del merito in sede di rinvio alla luce dei parametri indicati dall'art 133 cod. pen.: non trova infatti applicazione il criterio perequativo di cui all'ari 37 cod. pen. (nel caso apparentemente imposto dalla previsione dell'art 317 bis cod. pen. vigente all'epoca dei fatti), in linea con le valutazioni interpretative rese nella materia da questa Corte (Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, Rv. 281560) alla luce degli insegnamenti offerti sia dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 288 del 2018) che dalle Sezioni unite della Corte (sentenza n. 28910 del 28/2/2019, Suraci) sugli automatismi sanzionatori e in particolare su quello previsto per le pene accessorie dal citato art. 37. Da qui il dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A., che elimina; annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa e peculato riferiti all'episodio del 23 marzo 2016 nonché in relazione alla pena accessoria dell'inter