CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ortigara n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 334/2020 della Corte di appello di Bologna depositata il 10 settembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato non dovuti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6938/2021 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 19851/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione separata in ragione dello svolgimento di attività professionale abituale, ancorché con redditività inferiore a 5.000,00 euro annui, ha individuato nel giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, e, nella specie, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 25 agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazione dei redditi era stata presentata in data 27 settembre 2012; 3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria, allegando copia del provvedimento impugnato con attestazione di conformità nonché copia del ricorso in appello proposto dall’I.N.P.S. e relativa istanza di correzione di errore materiale, ai fini della verifica circa la ritualità della notifica del ricorso. Considerato che: 1. la ricorrente ha riscontrato positivamente le verifiche preliminari indicate nella proposta dl relatore, sia con riferimento all’attestazione di conformità del provvedimento impugnato che in ordine al domicilio eletto dall’I.N.P.S. in grado di appello, con conseguente ritualità della notifica del ricorso, effettuata nei confronti dei procuratori costituiti F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6938/2021 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 19851/2022 presso il domicilio eletto (sede provinciale dell’Istituto previdenziale Data pubblicazione 20/06/2022 in Bologna); 2. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall’I.N.P.S. in quanto ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in luogo che alla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione relativa all’anno di riferimento; 3. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, del d.lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8, della l. n. 576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3, del d.m. n. 281 del 1996, art. 6, del d.l. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in l. n. 326 del 2003, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio del professionista alla Gestione separata per l’attività svolta nel 2011 nonostante avesse prodotto un reddito imponibile inferiore alla soglia di 5.000,00 euro, in contrasto con i criteri reddituali di accertamento dell’esercizio continuativo e abituale della professione di avvocato; 4. il primo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6938/2021 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 19851/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dichiarazione dei redditi da parte dell’interessato in luogo che nel momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 5. in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessata in data 25 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012; 6. pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6938/2021 Numero sezionale 3065/2022 Numero di raccolta generale 19851/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 7. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di merito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : G U G L I O T