CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, la madre della proprietaria del ciclomotore); rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali, personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità della res - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); ritenuto, pertanto, che il motivo sia inammissibile in quanto manifestamente infondato; rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e in quanto, dunque, esse appaiono aspecifiche, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, la quale, con motivazione scevra da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento del Giudice affermando la responsabilità dell'imputato a fronte di un articolato compendio probatorio (ovvero il riconoscimento mediante sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della polizia giudiziaria, la perquisizione locale); rilevato che con il terzo motivo di ricorso la Difesa contesta la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01; Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387 - 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258 - 01), sicché l'aggravante in parola non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, di modo che soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168 - 01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 - 01), laddove nel caso di specie non era stata realizzata una sorveglianza costante e che consentisse un intervento immediato; rilevato che con il quarto motivo di ricorso la Difesa contesta, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; rilevato, altresì, che la relativa valutazione ha natura discrezionale ed è tipica del giudizio di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che il quarto motivo sia manifestamente infondato, tenuto conto delle ragionate e argomentate conclusioni del Giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), le quali, per quanto detto, devono considerarsi incensurabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa