CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28598-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]„ domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 110/20, dell'8 aprile 2020, della Corte di Appello di Trieste, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 546/18, del 21 settembre 2018, del Tribunale di Trieste — ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle lesioni riportate il 23 maggio 2013, all'esito di una seduta di allenamento di "NINIA" ([OSCURATO:PERSONA]), tenutasi presso la palestra Makoto di Trieste; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio contro il Bark per ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un colpo infertogli dallo stesso — nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio descritte — in occasione del compimento di attività di "sparring", colpo che gli aveva cagionato la rottura traumatica di un testicolo, tanto da dover subire intervento di orchiectomia; - che la domanda risarcitoria veniva rigettata dal primo giudice, con decisione confermata da quello di appello, il quale respingeva il gravame dell'attore soccombente sul rilievo della ricorrenza della scriminante del c.d. "rischio consentito", nonostante quello sferrato fosse un "colpo proibito", ovvero vietato dal regolamento di gioco; - che avverso la sentenza della Corte giuliana ricorre per cassazione lo Scoppa, sulla base — come detto — di tre motivi; 121c. 2020 n. 28598 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — erronea applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost., in relazione agli artt. 50 e 51 cod. pen.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto come fatto non contestato la violenza nell'ambito della "MMA"; - che, infine, il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — erronea applicazione per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Bark, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; - che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni; - che questo collegio ritiene di rilievo nomofilattico la questione oggetto, in particolare, del primo motivo di ricorso; - che si tratta, infatti, di stabilire se pure in relazione agli sport c.d. "a violenza necessaria", in caso di lesioni personali conseguenti ad attività sportive, la scriminante del "rischio consentito" possa operare con riferimento anche a quelle lesioni che siano conseguenza della violazione delle regole proprie dello sport praticato, purché ricorra un collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo; - che si reputa, pertanto, necessario rimettere l'esame della questione a pubblica udienza. Ric. 2020 n. 28598 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- PQM La Corte dispone rinvio in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021. U