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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04159/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02YULT3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, ed alla personalità del ricorrente, già condannato in via definitiva (cfr. pag. 4).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. siu cui si è fondato il rigetto.

Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la c:ontestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02YULT3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta, in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, ed alla personalità del ricorrente, già condannato in via definitiva (cfr. pag. 4). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. siu cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la c:ontestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gen
Sentenza Cassazione n. 04159/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris