CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 36466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16809-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] integrazione R.G.N.16809/2017 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 21/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia accoglieva l’azione di accertamento negativo proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un verbale di accertamento ispettivo che contestava il mancato pagamento di contributi asseritamente dovuti in relazione alla fruizione di ore di cassa integrazione guadagni ordinaria in numero superiore a quelle dovute con indebito conguaglio, nonché in relazione all’erogazione ad un lavoratore di una somma a titolo di assegno per il nucleo familiare superiore a quella dovuta. Riteneva la Corte che il provvedimento amministrativo di ammissione alla CIG seppur illegittimo, in quanto autorizzativo di ore superiori a quelle dovute, non poteva essere disapplicato vertendo la controversia tra l’Inps, ovvero la p.a., e il privato, e quindi esso costitutiva il titolo delle somme anticipate dal Espinoza ai propri dipendenti a titolo di CIG epoi conguagliate con l’Inps. Riteneva altresì che le somme pagate in eccesso a titolo di assegni per il nucleo familiare costituissero un indebito soggetto a ripetizione da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, non già una voce retributiva assoggettabile a contribuzione. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. unico della l. n.427/80, e degli artt.2, co.17 l. n.549/95, 12 l. n.153/69, 2 l. n.335/95. Dopo avere dichiarato non disapplicabile il provvedimento ammissivo della CIG per un numero di ore superiore a quelle dovute, la Corte avrebbe mancato di pronunciarsi sulla possibilità di sottoporre a contribuzione le somme erogate in eccesso sulla base delle ore di CIG autorizzate in eccesso. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.37, 42, 43 d.P.R. n.797/55, 1, co.1 l. n.876/86, 4, co.2 bis d.l. n.173/88, conv. con mod. dalla l. n.291/88, 2, co.15 l. n.335/95. La Corte avrebbe dovuto considerare che le somme erogate in eccedenza rispetto alla misura dovuta a titolo di assegno per nucleo familiare andavano considerate somme di natura retributiva, e che comunque anche tale eccedenza era stata indebitamente portata a conguaglio nei confronti dell’Inps con i debiti contributivi del datore. Il primo motivo è infondato. Sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo deduce nella sostanza un’omessa pronuncia su una questione logicamente connessa alla domanda di accertamento negativo svolta in primo grado. L’Inps, affermando di non voler impugnare la sentenza laddove ha ritenuto che il provvedimento ammissivo della CIG non potesse essere disapplicato, ritiene però che la sentenza non abbia esaminato – quale ulteriore presupposto necessario dell’accoglimento della domanda di accertamento negativo –la questione per cui, fermo il provvedimento ammissivo di CIG per ore superiori a quelle dovute, ugualmente le somme anticipate dal datore per la differenza di ore non dovute potessero essere considerate come aventi natura retributiva , con conseguente illegittimità del conguaglio poi operato dal datore verso l’Inps con altri suoi debiti contributivi. Ora, la sentenza non è incorsa in alcuna omessa pronuncia, in quanto ha rigettato gli argomenti esposti dall’Inps a sostegno della illegittimità del conguaglio e della natura retributiva delle somme versate per ore in eccesso. Una volta affermato che il provvedimento ammissivo della CIG non poteva essere disapplicato, la Corte ne ha tratto la conseguenza che, sebbene illegittimo, esso costituiva il titolo del pagamento fatto dal datore delle ore di CIG. Tale pagamento non poteva quindi avere natura retributiva, trovando appunto il proprio presupposto costitutivo in un provvedimento valido ed efficace. Hespinoza aveva anticipato un trattamento di integrazione salariale – e non pagato retribuzioni su cui calcolare i contributi – anche per la quota di ore in eccedenza rispetto a quelle possibili. Del resto, l’assunto espresso dal motivo secondo cui, per la differenza di ore in eccesso, le somme dovrebbero avere funzione retributiva, non tiene conto del fatto che non può esservi alcuna natura retributiva fin quando il titolo del pagamento, ovvero il provvedimento di ammissione alla CIG, continui ad avere validità ed efficacia (v. Cass.5517/95, Cass. S.U. 310/07 sul carattere costitutivo del provvedimento di ammissione alla CIG), e non sia revocato o annullato (v. Cass. S.U. 310/07 sull’annullamento o revoca del provvedimento, necessari affinché venga meno il rapporto previdenziale, degradando il diritto a interesse legittimo, e quindi venga anche meno il titolo di integrazione salariale de i pagamenti effettuati dal datore). Il secondo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato. La Corte ha compiuto un accertamento di fatto nel momento in cui, basandosi sul contenuto del verbale ispettivo, ha affermato che le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per assegni familiari erano state pagate dal datore a titolo di assegno familiare. Tale accertamento di fatto non può essere contestato – come invece pretende il motivo – se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il motivo s i presenta inammissibile laddove, senza argomentare alcunché sulla ricorrenza dei presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., deduce non esservi prova che le somme pagate in eccedenza costituissero un indebito anziché una prestazione retributiva. Di contro, accertato in fatto che le somme erano state pagate a titolo di assegno familiare, la Corte ha trattato la conseguente conclusione che esse erano indebite, in quanto pagate in eccesso rispetto al dovuto. Il motivo è poi infondato laddove argomenta che, pur ammettendo l’azione di ripetizione spettante al datore verso il lavoratore per le somme pagate in accesso, il conguaglio operato da Hespinoza nei rapporti con l’Inps sarebbe pur sempre non giustificato. Vero è che l’Inps, con l’accertamento ispettivo, non ha chiesto il pagamento delle somme indebitamente conguagliate dal datore, non ha cioè chiesto l’ammontare dei contributi non pagati dal datore perché indebitamente conguagliati facendo ricorso a un’anticipazione eccessiva di somme per assegni familiari (v. Cass.8873/15). Nell’accertamento ispettivo, l’Inps ha chiesto invece la contribuzione dovuta sulle somme anticipate in eccedenza per assegni familiari, sul presupposto che tali somme avessero natura retributiva. Tale diversa pretesa è stata rettamen