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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 02312/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione ex art. 47 Legge 26 luglio 1965, n. 354 e succ. mod. ed int.

2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta l'istanza di affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 58 quater Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 3 della Convenzione EDU.

Sostiene il ricorrente che la decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali ( e sovranazionali in tema di rieducazione del condannato e di individualizzazione della pena, omettendo una valutazione proporzionata e adeguata alla specificità della situazione del ricorrente.

Evidenzia il ricorrente che il divieto di cui all'art. 58 L. n. 354 del 1975 non esime il Giudice dalla differenziazione "caso per caso" delineando un quadro di limitazioni all'accesso a strumenti di flessibilizzazione della pena.

Il Tribunale non tiene conto dei progressi trattamentali e del percorso rieducativo posto in essere dal ricorrente atteso, peraltro, che nel caso di specie il divieto di cui all'art. 58 L. n. 354 del 1965 scade il 6 marzo 2026, in violazione dell'art. 27, terzo comma Cost.2.1.1.

In particolare, il Tribunale nella valutazione omette di considerare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale sulle presunzioni assolute di pericolosità, citando le sentenze n. 253/2019, 20/2020, 22/2022, 66/2023.

2.1.2. Inoltre, non tiene conto l'ordinanza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, segnatamente delle disposizioni di cui all'art. 3 ed all'art. 8 CEDU. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 666, quinto comma, 678, secondo comma cod. proc. pen., 47 e 13 Legge 26 luglio 1975, n. 354, sostenendo che la decisione non poteva essere adottata de plano, ma a seguito di udienza camerale partecipata.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come noto, con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

3. Nel caso che ci occupa, con provvedimento emesso in data 14/4/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; con provvedimento emesso in data 6/6/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha revocato tale misura, dopo che la misura era stata sospesa cautelativamente ai sensi dell'art. 51 ter L. 354/75, a seguito dell'applicazione nei confronti del ricorrente della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per il delitto di atti persecutori commesso nel mese di ottobre 2022.

Al ricorrente, dunque, il 23 maggio 2023 era stata ripristinata la detenzione.

Il diniego della successiva istanza di ammissione all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare era giustificato dal Tribunale di Sorveglianza a ragione della precedente revoca dell'affidamento e del mancato decorso del termine di tre anni dalla revoca, stabilito dall'art. 58 quater Ord. pen. 4.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile, considerato che la valutazione "caso per caso" invocata dal ricorrente è stata operata dal Giudice della sorveglianza secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2021.

Nella motivazione della sentenza richiamata, la Corte costituzionale ha, infatti, chiarito la portata applicativa della norma di cui all'art. 58 quater, terzo comma, legge 354/75 motivando che "Il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima".

4. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

Con la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, ha fatto buon governo delle disposizioni di legge, considerato che è stata riscontrata la mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda nei termini previsti dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen.3.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione ex art. 47 Legge 26 luglio 1965, n. 354 e succ. mod. ed int. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta l'istanza di affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 58 quater Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 3 della Convenzione EDU. Sostiene il ricorrente che la decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali ( e sovranazionali in tema di rieducazione del condannato e di individualizzazione della pena, omettendo una valutazione proporzionata e adeguata alla specificità della situazione del ricorrente. Evidenzia il ricorrente che il divieto di cui all'art. 58 L. n. 354 del 1975 non esime il Giudice dalla differenziazione "caso per caso" delineando un quadro di limitazioni all'accesso a strumenti di flessibilizzazione della pena. Il Tribunale non tiene conto dei progressi trattamentali e del percorso rieducativo posto in essere dal ricorrente atteso, peraltro, che nel caso di specie il divieto di cui all'art. 58 L. n. 354 del 1965 scade il 6 marzo 2026, in violazione dell'art. 27, terzo comma Cost.2.1.1. In particolare, il Tribunale nella valutazione omette di considerare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale sulle presunzioni assolute di pericolosità, citando le sentenze n. 253/2019, 20/2020, 22/2022, 66/2023. 2.1.2. Inoltre, non tiene conto l'ordinanza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, segnatamente delle disposizioni di cui all'art. 3 ed all'art. 8 CEDU. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 666, quinto comma, 678, secondo comma cod. proc. pen., 47 e 13 Legge 26 luglio 1975, n. 354, sostenendo che la decisione non poteva essere adottata de plano, ma a seguito di udienza camerale partecipata. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come noto, con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. 3. Nel caso che ci occupa, con provvedimento emesso in data 14/4/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; con provvedimento emesso in data 6/6/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha revocato tale misura, dopo che la misura era stata sospesa cautelativamente ai sensi dell'art. 51 ter L. 354/75, a seguito dell'applicazione nei confronti del ricorrente della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per il delitto di atti persecutori commesso nel mese di ottobre 2022. Al ricorrente, dunque, il 23 maggio 2023 era stata ripristinata la detenzione. Il diniego della successiva istanza di ammissione all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare era giustificato dal Tribunale di Sorveglianza a ragione della precedente revoca dell'affidamento e del mancato decorso del termine di tre anni dalla revoca, stabilito dall'art. 58 quater Ord. pen. 4. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, considerato che la valutazione "caso per caso" invocata dal ricorrente è stata operata dal Giudice della sorveglianza secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2021. Nella motivazione della sentenza richiamata, la Corte costituzionale ha, infatti, chiarito la portata applicativa della norma di cui all'art. 58 quater, terzo comma, legge 354/75 motivando che "Il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima". 4. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Con la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, ha fatto buon governo delle disposizioni di legge, considerato che è stata riscontrata la mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda nei termini previsti dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen.3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Decreto Cassazione n. 02312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris