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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06031/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata il 18 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso, con il quale del tutto genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, a pagina 3, come la fotografia dell'imputato apposta sui documenti contraffatti provava con certezza che questi ne fosse il solo fruitore, mentre la responsabilità per la ricettazione dei timbri si desumeva chiaramente dal collegamento con le carte di identità contraffatte, una delle quali riportava i dati anagrafici di un soggetto residente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto di cui il timbro falsificato recava la dicitura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata il 18 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale del tutto genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, a pagina 3, come la fotografia dell'imputato apposta sui documenti contraffatti provava con certezza che questi ne fosse il solo fruitore, mentre la responsabilità per la ricettazione dei timbri si desumeva chiaramente dal collegamento con le carte di identità contraffatte, una delle quali riportava i dati anagrafici di un soggetto residente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto di cui il timbro falsificato recava la dicitura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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