CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 gennaio 1979; avverso la sentenza del 15 febbraio 2022, della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (capo A) eYporto ingiustificato di coltello (capo B). Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con il primo, in particolare, afferente al capo A) della rubrica, si deduce l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, in ragione della circostanza per v cui il luogo ove si sarebbe perpetrato il furto (all'interno di un'area destinata ad ospitare gli uffici amministrativi della casa di riposo) non potrebbe sussumersi all'interno del concetto di privata dimora. Il secondo, invece, relativo al capo B), deduce che la corte territoriale, in ragione delle modestissime dimensioni del coltello e delle particolari modalità di utilizzo (rivolto contro sé stesso) avrebbe dovuto sussumere la condotta contestata all'interno della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria. Il terzo, in ultimo, censura il trattamento sanzionatorio, determinato in ragione dei soli precedenti penali dei quali sarebbe gravato il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e assorbe il terzo. Com'è noto, l'art. 624-bis cod. pen. delinea un concetto di "privata dimora" che non ricomprende le sole "abitazioni", ma anche quei luoghi che, pur non essendo tali, dell'abitazione hanno le stesse caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di accessibilità, preclusa senza il consenso dell'avente diritto. La norma rappresenta una specifica forma di tutela del domicilio (nella sua dimensione costituzionale di spazio riservato all'interno del quale si manifesta la personalità di ciascun individuo o gruppo collettivo) e del diritto alla riservatezza (inteso come autodeterminazione informativa connessa alla propria sfera privata). Pertanto, perché sia operativa la tutela (ed integrata la fattispecie sanzionatoria), è necessario che si tratti di un luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza, precludendo la possibilità di essere "percepito" dall'esterno (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, in motivazione). Ne discende che gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come privata dimora sono: l'utilizzazione per lo svolgimento di una delle possibili manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona; la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. In termini coerenti con i principi in precedenza evidenziati, sono stati ritenuti luoghi adibiti a privata dimora un motopeschereccio dotato di cabine e di bagni (Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593), la stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952), la sagrestia (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Rv. 279002). Mentre, non lo sono, ad esempio, la sala d'attesa di uno studio medico, perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Rv. 281107) o la stanza collettiva adibita a sala riunioni fruibile dalle diverse società che hanno gli uffici nel medesimo stabile, in quanto luogo di lavoro accessibile ad un numero indeterminato di persone anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto (Sez. 5, n. 14878 del 03/02/2021, Rv. 280817). Ebbene, in concreto, il furto, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, è stato commesso all'interno di una struttura di ricovero per persone anziane. La struttura, in sé, è un luogo non aperto al pubblico, dove, all'evidenza, si svolgono tipiche manifestazioni della vita privata, atteso che al suo interno gli ospiti hanno un loro alloggio privato. Ma il furto è stato consumato non in uno di questi alloggi, ma nell'area destinata agli uffici amministrativi. Un'area che, per le sue caratteristiche e la sua destinazione funzionale, ben può essere, essa stessa, destinata ad accogliere (anche senza il consenso dell'avente diritto) una pluralità indeterminata di persone. La corte territoriale ha ritenuto corretta la contestazione limitandosi a rilevare come "anche il luogo ove si svolge stabilmente attività professionale, in una struttura nella quale è inibito l'accesso agli estranei, è da considerare provata dimora". L'affermazione, in astratto sicuramente corretta, è, in realtà, del tutto assertiva, in quanto non dà conto delle caratteristiche, in precedenza evidenziate, che, in ragione della specifica destinazione dei luoghi, appaiono necessarie per qualificare il luogo di consumazione del reato in termini di privata dimora. Sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, per nuovo giudizio. 2. Del pari fondato è il secondo motivo. Va premesso che la circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 può ritenersi applicabile a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 2, della predetta legge, e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi, ai fini del riconoscimento della stessa può essere ostativo anche il giudizio negativo sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278239). In tale contesto la motivazione della Corte territoriale valorizza in termini generici i precedenti dell'imputato, senza far entrare nel fuoco della valutazione le peculiari modalità del fatto (la specifica direzionalità della condotta, non diretta a ledere terze persone o le dimensioni del coltello). Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov