CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 28347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22823-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA P. BORSIERI N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 1 N.R.G. 22823/2016 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 789/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 1707/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione presentata dagli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], all'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il f N.R.G. 22823/2016 pagamento dell'importo di euro 20.417,85, a titolo di contribuzione omessa dal maggio 2005 al febbraio 2007; 2. controversa la qualificazione giuridica di dodici rapporti di lavoro, intercorsi con il dante causa, la Corte di appello, premessi i tratti distintivi del contratto di lavoro subordinato e di quello di associazione in partecipazione, cui formalmente erano stati ricondotti i rapporti, ha concluso in senso favorevole alla tesi dell'Ente, in ragione della non partecipazione «degli associati» al rischio di impresa (utili e perdite). A tale riguardo, la Corte di merito ha osservato che le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, dallo stesso de cuius, confermavano che i muratori e i manovali (le cui posizioni lavorative erano oggetto dell'accertamento ispettivo) ricevessero compensi mensili senza mai percepire un conguaglio alla fine d'anno e, dunque, gli utili previsti, nella misura del 10%, dai relativi contratti. D'altro canto, aggiungeva la Corte di merito, le parti appellanti neppure avevano allegato che ai pretesi associati venisse fornito un rendiconto sull'andamento della ditta, appunto in relazione all'obbligo di partecipazione agli utili; circostanza (quest'ultima) che, comunque, andava esclusa, alla stregua delle acquisite deposizioni testimoniali; 3. avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi indicati in epigrafe, con un unico motivo; l'Inps ha depositato procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con un unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 2697 cod.civ. Parte ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe qualificato i rapporti controversi, in termini di rapporti di lavoro subordinato, in base alle (sole) dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo mentre il verbale non poteva assumere valore di prova, almeno per i lavoratori che non N.R.G. 22823/2016 erano stati sentiti nel corso del giudizio. In ogni caso, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ribalterebbe sugli eredi l'onere di provare la partecipazione degli associati al rendiconto sull'andamento della ditta; 5. il motivo è infondato; 6. vero è che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi (cfr. in tale senso, nr. 22862 del 2010, v. pure Cass. n. 14965 del 2012; in motivazione, Cass. nr. 23038 del 2019; Cass. nr. 26274 del 2020), rispetto ai quali il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale resta liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 cit. e a Cass. nr. 9251 del 2010); 7. in particolare, con riferimento al valore della relazione ispettiva, si è affermato che «la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice» (Cass. nr. 17702 del 2015) e che «l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio N.R.G. 22823/2016 mediante prova testimoniale [...]» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018); 8. la Corte di merito non si è discostata dai principi esposti; 9.i giudici sono pervenuti all'accertamento di sussistenza di «effettivi» rapporti di lavoro subordinato valutando, con giudizio critico, le risultanze dei verbali ispettivi - e, in particolare le dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori- e combinato queste ultime con gli altri elementi di giudizio (tra cui anche i contratti di lavoro, sia pure formalmente stipulati come contratti di associazione in partecipazione: v. pag. 4 sentenza impugnata, 1° cpv); 10. l'affermazione della sentenza secondo cui «le appellanti non (avessero) neppure allegato che ai pretesi associati in partecipazione fosse stato fornito un rendiconto sull'andamento della ditta [...] in relazione all'obbligo contrattuale di partecipazione agli utili», oltre a non essere rilevante ai fini del decisum, perché la Corte di appello ha proceduto, comunque, all'accertamento negativo della relativa circostanza, non costituisce un ribaltamento dell'onere probatorio perché - conformemente alla sopra indicata regola di giudizio - esprime 1-‘ piuttosto la valutazione di tutte le risultanze di causa e il giudizio di assenza di elementi processuali addotti dalla parte privata, per contrastare un quadro probatorio a sé sfavorevole e orientare verso un diverso esito della lite; 11. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 12. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS; 13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N.R.G. 22823/2016 previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. JP‹ P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per