CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha provveduto in ordine a istanze formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - condannata attualmente libera grazie all'intervenuta sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a carico della quale risulta da espiare pari la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa (pena residua calcolata previa detrazione del presofferto cautelare, pari ad anni due, mesi due, giorni diciannove di reclusione ed euro cinquemila di multa) in quanto condannata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso il 09/06/2016 - dichiarando inammissibile l'istanza finalizzata alla concessione della deten2:ione domiciliare e, invece, rigettando quella volta ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1. Quanto all'istanza avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare, il provvedimento reiettivo si è espresso nel senso della inammissibilità, in ragione dell'entità della pena da espiare. 1.2. Con riferimento all'ulteriore richiesta, avente ad oggetto la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale - pur riscontrata l'ammissibilità della stessa, in ordine al quantum di pena espianda - il Tribunale di sorveglianza di Roma ha comunque deciso di disattenderla. La richiesta è stata considerata, infatti, troppo ampia e non idonea al perseguirnento delle finalità proprie dell'istituto, in ragione della mancanza dì una sicura e dimostrata attività lavorativa o, quantomeno, avente carattere risocializzante. Ha sottolineato il Tribunale di sorveglianza di Roma come la condannata - trascorso un breve periodo, durante il quale è stata occupata presso un bar-tabacchi - risulti al momento disoccupata; ella ha soltanto manifestato, al momento, la disponibilità a svolgere attività di volontariato presso la locale parrocchia. L'attuale carenza di stabile occupazione, saldandosi con il dato oggettivo, rappresentato dalla natura estremamente grave del fatto commesso, rende - ad avviso del Tribunale - concreto e attuale il pericolo di recidiva nel reato. Il tutto inibisce la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, in ordine al buon esito della prova. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Mediante tale doglianza, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., a causa della inosservanza o errata applicazione della legge penale e per illogicità o contraddittorietà della motivazione, alla luce sia dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, sia agli indici postulati dalla norma di riferimento, per la concessione del beneficio de quo. La richiesta di affidamento in prova, infatti, è stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Roma esclusivamente sulla base della avvenuta perdita del lavoro, da parte della condannata; trattasi di una occupazione che è venuta meno, però, solo nel mese di giugno dell'anno 2022, a causa della crisi economica. Non risultano minimamente presi in considerazione, ad opera dei Giudici di sorveglianza, ulteriori elementi di segno positivo ai fini rieducativi e del reinserimento sociale. Non sono stati valutati, in particolare, né la condotta serbata dalla Sforza all'indomani dell'unico reato commesso, né la positiva relazione redatta dall'UEPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha giudicato positivamente il percorso trattamentale già compiuto dalla richiedente; ha incongruamente disatteso l'istanza di affidamento in prova, però, sulla sola base della mancanza di attività lavorativa, senza valutare l'esistenza della possibilità di espletamento di attività di volontariato, pure adeguatamente documentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, stante la marcata discrezionalità che connota la valutazione demandata al Giudice di sorveglianza, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, incombe sul medesimo il dovere di basare la propria decisione - all'esito di un giudizio di tipo prognostico - sui risultati del trattamento individualizzato posto in essere nei confronti del condannato, sulla base dell'esame scientifico della personalità dello stesso. L'apparato argomentativo del provvedimento adottato deve dimostrare, attenendosi specificamente alla concreta fattispecie, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che siano stati richiamati a giustificazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628). 2.1. Si è ad esempio affermato, consequenzialmente, come - in tema di misure alternative - né i precedenti penali (nonostante tale dato rappresenti comunque un ancoraggio sicuro, dal quale muovere nell'effettuazione dell'analisi personologica), né le informative di polizia inerenti al vissuto criminale del condannato, possano rivestire una valenza autonoma ed esclusiva ed essere, in tal modo, sufficienti a legittimare un giudizio prognostico negativo, circa le prospettive di reinserimento nel contesto sociale; tale valutazione, invece, deve essere affidata, essenzialmente, alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intrannuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel percorso trattamentale (Sez. 1, sent. n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314). Censurabile è anche il provvedimento reíettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si limiti a un generico richiamo a "informazioni assunte", ovvero che valorizzi in senso negativo la vita anteatta del condannato, per dedurne negativi lumi, circa la idoneità della misura (Sez. 1, n. 4483 del 27/10/1993, dep. 1994, Bonicoli, Rv. 195797). 2.2. La decisione reiettiva ora al vaglio del Collegio è fondata, come precisato in parte narrativa, sulla preminente considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, nella quale si trova la condannata. Tale condizione - per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale questo Collegio intende dare continuità - non è ipso facto ostativa alla concessione dell'invocato beneficio (Sez. 1°, n. 26789 in data 18.06.2009, Gennari, Rv, 244735; così anche Sez. 1, n. 1619 del 13/03/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 204611, a mente della quale: < <In tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova. Tuttavia tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi - quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo - sottoposti alla valutazione del giudice»). Tale carenza, infatti, può eventualmente essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche di tipo volontaristico. La prestazione di attività di tal genere riveste una tale positiva valenza, da consolidare nel condannato un iter virtuoso, informato al progresso nella rieducazione sociale e nel reinserimento all'interno di un contesto non deviante (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013; E. A., Rv. 256024). 2.3. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha apoditticamente disatteso la richiesta, non prendendo in considerazione la documentata possibilità di espletamento, da parte della condannata, di attività di volontariato. Il provvedimento impugnato ha contraddetto, dunque, il sopra richiamato insegnamento di questa Corte. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, che valuterà nuovamente la domanda formulata dalla condannata considerando, ex art. 627 cod. proc. pen., i principi fissati da questa Corte di legittimità. P. Q.141 Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo