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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 14577/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23664-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 308 GISELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VADALA' ANGELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 100/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RG n. 23664 del 2016 RITENUTO

1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 346 del 2016, pronunciando sull'appello proposto dal MIUR nei confronti di più lavoratori, docenti o assistenti tecnico amministrativi, con contratto di lavoro a termine, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Livorno, ha ritenuto illegittima la reiterazione oltre i tre anni dei contratti a termine per incarichi annuali sino al 31 agosto, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con conseguente diritto al risarcimento dei danni nella misura di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto (diritto compatibile con l'eventuale immissione in ruolo, stante la funzione preventiva e dissuasiva dell'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato), senza che ciò determinasse la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il giudice di appello ha dichiarato che per gli altri appellati non sussisteva illegittima reiterazione dei contratti a termine in quanto rinnovati per meno di tre anni per incarichi annuali sino al 31 agosto.

Ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale per il personale assunto a termine sia nella funzione docente che di assistente tecnico amministrativo.

Ha dichiarato la prescrizione dei crediti retributivi maturati prima dei cinque anni anteriori alla notifica dei ricorsi o agli atti di costituzione in mora.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando quattro motivi di impugnazione.

3. Resistono i lavoratori con controricorso.

CONSIDERATO

I. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RG n. 23664 del 2016 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la, [OSCURATO:PERSONA], la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva: clausola 5, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 197 del 2016, con riferimento all'intervenuta cancellazione dell'illecito relativo alla reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 95, 131 e 132, della legge n. 107 del 2015, dell'art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d'Appello attesa la stabilizzazione dei controricerrenti non poteva pronunciare condanna al risarcimento del danno.

Ed infatti, come si leggeva nella sentenza di appello (pag. 5, primo capoverso) tutti gli appellanti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dato atto di essere stati immessi in ruolo nelle more del giudizio.

Peraltro, anche [OSCURATO:PERSONA], almeno sulla base delle ricerche effettuate, risultava immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2016, in qualità di docente in seguito a concorso per soli titoli.

Coloro rispetto a cui era rivolta la censura in quanto immessi in ruolo nelle more del giudizio già avevano ottenuto un risarcimento in forma specifica e non vi era, pertanto, alcun ulteriore danno da risarcire da parte dell'Amministrazione scolastica.

Inoltre, la Corte d'Appello aveva confuso le due tipologie di supplenze, senza considerare che le assunzioni su organico di fatto non sono utilizzabili ai fini risarcitori, né era onere dell'Amministrazione fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il conferimento delle supplenze.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte con la sentenza n. 22552 del 2016 (si v., anche le sentenze dal n. 22553 al n. 22557 del 2016), cui è seguito un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha affrontato tutte le questioni che oggi vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e aver dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle RG n. 23664 del 2016 cause riunite C-22113; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C•418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016). ha affermato (punti da 118 a 125) i principi di diritto che seguono (come ricapitolato nella ordinanza n. 6640 del 2020 le cui motivazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. cod. proc. civ.): A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi I e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima del l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al RG n. 23664 del 2016 pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato al la Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.RG n. 23664 del 2016

2.2. Successivamente alla sentenza di questa Corte sopra rich [amata, la Corte di Giustizia con la sentenza dell'8 maggio 2019 Causa C- 494/17, Rossato, ha statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude — per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare".

2.3. I principi e gli strumenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia nella sentenza Rossato e nelle precedenti sentenze CGUE in quest'ultima richiamate, in particolare le sentenze Mascolo e Santoro, sopravvenuta in corso di causa, dunque sono intervenuti sul complesso sistema dei contratti a termine della scuola in cui si inserisce ed è ricompresa la questione oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai lavoratori con il controricorso, sulla non conformità alla direttiva della mancata copertura tempestiva dei posti dell'organico di diritto in ragione della disciplina delle assunzioni.

La questione posta dai ricorrenti riguarda temi già esaminati dalla CGUE nelle suddette decisioni intervenute in materia e i cui principi hanno già trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Pertanto, deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dai ricorrenti con il controricorso.

Va in proposito ricordato che la CGUE, con la sentenza Mascolo, ha affermato (punti 100 e 101) che "Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro.

Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale RG n. 23664 del 2016 accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Ktictik, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accorcio quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kticiik, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)".

A principi affermati dalla CGUE, e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 187 del 2016, questa Corte ha dato applicazione affermando, in particolare, nella sentenza n. 22552 del 2016 "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Difettiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi", avendo così riguardo all'organico di diritto.

Successivamente con la sentenza 3472 del 2020 si è affermato "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della

1. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto".RG n. 23664 del 2016

2.4. Nella specie non è controversa l'illegittima reiterazione dei contratti per cui è causa ma la ricaduta della stabilizzazione/assunzione quanto al risarcimento del danno, questione su cui è intervenuta questa Corte in particolare con le citate sentenze Sezione lavoro n. 22552 del 2016 e n. 3472 del 2020, e con la sentenza Sezione Unite n. 5076 del 2016, che ha superato il vaglio della CGUE con la citata sentenza 7 marzo 2018, C- 494/2016, Santoro.

2.5. Deve poi aggiungersi in continuità che, come già statuito nella sentenza n. 22522 del 2016 (pp. nn. da 86 87), nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, l'avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016.

In tal caso l'onere di allegazione e di prova dei danni ulteriori grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dall'agevolazione probatoria di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, ma lo stesso non risulta insormontabile né difficoltoso, perché il sistema delle graduatorie ad esaurimento offre dati oggettivi (posizione ricoperta nella graduatoria, vacanze di organico, termini previsti, anche se non rispettati, dal T.U. per l'indizione dei concorsi e per le operazioni di immissione in ruolo) dai quali agevolmente desumere, se allegati, la mortificazione della chance di accedere all'impiego stabile.

Peraltro, questa Corte con la sentenza n. 31149 del 2019 (cui acide, Cass., n. 3474 del 2020), ha affermato che "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quel la riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento RG n. 23664 del 2016 riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e. in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".

Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

2.6. Conclusivamente vanno ribaditi i principi di diritto indicati nel punto 2.1., lettere da A) ad H), di questa sentenza (pp. nn 118-125 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016), ed in particolare quelli di cui alle lettere E) ed F) sull'effettività e sull'adeguatezza della misura della stabilizzazione, anche se ottenuta attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali, misura alla quale si aggiunge il risarcimento del danno, se allegato e provato da chi agisce in giudizio.

3. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso restano assorbiti il secondo motivo, con il quale viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla stabilizzazione anche considerando che l'immissione in ruolo portava ad un azzeramento del danno liquidato per tutti nel massimo ex art. 32 (facendo applicazione Cass.

SU 5072 del 2016), e il terzo motivo di ricorso, con cui si è dedotta l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno in quanto non risultava acquisita la prova di eventuali danni sofferti (violazione degli artt. 1123, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., violazione falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010).

4. Con il quarto motivo di ricorso, che a differenza dei precedenti motivi è proposto rispetto a tutti i controricorrenti, è censurata la statuizione che ha riconosciuto la progressione stipendiale per il personale assunto a termine sia come docente che come personale amministrativo.

Il MIUR prospetta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art.9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, come conv. dal] .a legge n. 106 del 2011, dell'art. 4, della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 77,79 e 106 del CCNL del 29 novembre 2007, dell'art. 2043 cod. civ. e dei principi sulla valutazione del danno, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

5. Il motivo non è fondato in ragione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 20918 del 2019 (si v. anche Cass.. n. 22558 del 20[6, e n. 31149 del RG n. 23664 del 2016 2019, cit.), secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previste per i dipendenti a tempo indeterminato".

6. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo motivo, tutti proposti nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto rispetto a tutti i controinteressati.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità rispetto alle posizioni definite dalla presente pronuncia e rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese tra le parti rispetto alle quali è stata cassata la sentenza di appello in accoglimento del primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza d'appello impugnata in ordine al primo motivo di ricorso accolto nei confronti dei controricorrenti sopra indicati e rimette la causa in relazione al motivo accolto alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che nel decidere la controversia farà applicazione dei principi sopra enunciati.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo motivo, tutti proposti nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Landi RG n. 23664 del 2016 Ilaria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P ioli Sandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto rispetto a tutti i controinteressati.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità rispetto alle posizioni definite dalla presente pronuncia e rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese tra le parti rispetto alle quali è stata cassata la sentenza di appello in accoglimento del primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza d'appello impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23664-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 308 GISELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VADALA' ANGELA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 100/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RG n. 23664 del 2016 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 346 del 2016, pronunciando sull'appello proposto dal MIUR nei confronti di più lavoratori, docenti o assistenti tecnico amministrativi, con contratto di lavoro a termine, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Livorno, ha ritenuto illegittima la reiterazione oltre i tre anni dei contratti a termine per incarichi annuali sino al 31 agosto, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con conseguente diritto al risarcimento dei danni nella misura di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto (diritto compatibile con l'eventuale immissione in ruolo, stante la funzione preventiva e dissuasiva dell'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato), senza che ciò determinasse la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice di appello ha dichiarato che per gli altri appellati non sussisteva illegittima reiterazione dei contratti a termine in quanto rinnovati per meno di tre anni per incarichi annuali sino al 31 agosto. Ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale per il personale assunto a termine sia nella funzione docente che di assistente tecnico amministrativo. Ha dichiarato la prescrizione dei crediti retributivi maturati prima dei cinque anni anteriori alla notifica dei ricorsi o agli atti di costituzione in mora. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando quattro motivi di impugnazione. 3. Resistono i lavoratori con controricorso. CONSIDERATO I. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RG n. 23664 del 2016 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la, [OSCURATO:PERSONA], la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva: clausola 5, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 197 del 2016, con riferimento all'intervenuta cancellazione dell'illecito relativo alla reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 95, 131 e 132, della legge n. 107 del 2015, dell'art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d'Appello attesa la stabilizzazione dei controricerrenti non poteva pronunciare condanna al risarcimento del danno. Ed infatti, come si leggeva nella sentenza di appello (pag. 5, primo capoverso) tutti gli appellanti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dato atto di essere stati immessi in ruolo nelle more del giudizio. Peraltro, anche [OSCURATO:PERSONA], almeno sulla base delle ricerche effettuate, risultava immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2016, in qualità di docente in seguito a concorso per soli titoli. Coloro rispetto a cui era rivolta la censura in quanto immessi in ruolo nelle more del giudizio già avevano ottenuto un risarcimento in forma specifica e non vi era, pertanto, alcun ulteriore danno da risarcire da parte dell'Amministrazione scolastica. Inoltre, la Corte d'Appello aveva confuso le due tipologie di supplenze, senza considerare che le assunzioni su organico di fatto non sono utilizzabili ai fini risarcitori, né era onere dell'Amministrazione fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il conferimento delle supplenze. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte con la sentenza n. 22552 del 2016 (si v., anche le sentenze dal n. 22553 al n. 22557 del 2016), cui è seguito un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha affrontato tutte le questioni che oggi vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e aver dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle RG n. 23664 del 2016 cause riunite C-22113; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C•418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016). ha affermato (punti da 118 a 125) i principi di diritto che seguono (come ricapitolato nella ordinanza n. 6640 del 2020 le cui motivazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. cod. proc. civ.): A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi I e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima del l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al RG n. 23664 del 2016 pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato al la Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.RG n. 23664 del 2016 2.2. Successivamente alla sentenza di questa Corte sopra rich [amata, la Corte di Giustizia con la sentenza dell'8 maggio 2019 Causa C- 494/17, Rossato, ha statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude — per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". 2.3. I principi e gli strumenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia nella sentenza Rossato e nelle precedenti sentenze CGUE in quest'ultima richiamate, in particolare le sentenze Mascolo e Santoro, sopravvenuta in corso di causa, dunque sono intervenuti sul complesso sistema dei contratti a termine della scuola in cui si inserisce ed è ricompresa la questione oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dai lavoratori con il controricorso, sulla non conformità alla direttiva della mancata copertura tempestiva dei posti dell'organico di diritto in ragione della disciplina delle assunzioni. La questione posta dai ricorrenti riguarda temi già esaminati dalla CGUE nelle suddette decisioni intervenute in materia e i cui principi hanno già trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Pertanto, deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dai ricorrenti con il controricorso. Va in proposito ricordato che la CGUE, con la sentenza Mascolo, ha affermato (punti 100 e 101) che "Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale RG n. 23664 del 2016 accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Ktictik, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata). L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accorcio quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kticiik, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)". A principi affermati dalla CGUE, e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 187 del 2016, questa Corte ha dato applicazione affermando, in particolare, nella sentenza n. 22552 del 2016 "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Difettiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi", avendo così riguardo all'organico di diritto. Successivamente con la sentenza 3472 del 2020 si è affermato "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della 1. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto".RG n. 23664 del 2016 2.4. Nella specie non è controversa l'illegittima reiterazione dei contratti per cui è causa ma la ricaduta della stabilizzazione/assunzione quanto al risarcimento del danno, questione su cui è intervenuta questa Corte in particolare con le citate sentenze Sezione lavoro n. 22552 del 2016 e n. 3472 del 2020, e con la sentenza Sezione Unite n. 5076 del 2016, che ha superato il vaglio della CGUE con la citata sentenza 7 marzo 2018, C- 494/2016, Santoro. 2.5. Deve poi aggiungersi in continuità che, come già statuito nella sentenza n. 22522 del 2016 (pp. nn. da 86 87), nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero armo scolastico, l'avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016. In tal caso l'onere di allegazione e di prova dei danni ulteriori grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dall'agevolazione probatoria di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, ma lo stesso non risulta insormontabile né difficoltoso, perché il sistema delle graduatorie ad esaurimento offre dati oggettivi (posizione ricoperta nella graduatoria, vacanze di organico, termini previsti, anche se non rispettati, dal T.U. per l'indizione dei concorsi e per le operazioni di immissione in ruolo) dai quali agevolmente desumere, se allegati, la mortificazione della chance di accedere all'impiego stabile. Peraltro, questa Corte con la sentenza n. 31149 del 2019 (cui acide, Cass., n. 3474 del 2020), ha affermato che "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quel la riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento RG n. 23664 del 2016 riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e. in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. 2.6. Conclusivamente vanno ribaditi i principi di diritto indicati nel punto 2.1., lettere da A) ad H), di questa sentenza (pp. nn 118-125 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016), ed in particolare quelli di cui alle lettere E) ed F) sull'effettività e sull'adeguatezza della misura della stabilizzazione, anche se ottenuta attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali, misura alla quale si aggiunge il risarcimento del danno, se allegato e provato da chi agisce in giudizio. 3. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso restano assorbiti il secondo motivo, con il quale viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla stabilizzazione anche considerando che l'immissione in ruolo portava ad un azzeramento del danno liquidato per tutti nel massimo ex art. 32 (facendo applicazione Cass. SU 5072 del 2016), e il terzo motivo di ricorso, con cui si è dedotta l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno in quanto non risultava acquisita la prova di eventuali danni sofferti (violazione degli artt. 1123, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., violazione falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010). 4. Con il quarto motivo di ricorso, che a differenza dei precedenti motivi è proposto rispetto a tutti i controricorrenti, è censurata la statuizione che ha riconosciuto la progressione stipendiale per il personale assunto a termine sia come docente che come personale amministrativo. Il MIUR prospetta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art.9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, come conv. dal] .a legge n. 106 del 2011, dell'art. 4, della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 77,79 e 106 del CCNL del 29 novembre 2007, dell'art. 2043 cod. civ. e dei principi sulla valutazione del danno, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 5. Il motivo non è fondato in ragione dei principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 20918 del 2019 (si v. anche Cass.. n. 22558 del 20[6, e n. 31149 del RG n. 23664 del 2016 2019, cit.), secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previste per i dipendenti a tempo indeterminato". 6. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo motivo, tutti proposti nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto rispetto a tutti i controinteressati. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità rispetto alle posizioni definite dalla presente pronuncia e rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese tra le parti rispetto alle quali è stata cassata la sentenza di appello in accoglimento del primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza d'appello impugnata in ordine al primo motivo di ricorso accolto nei confronti dei controricorrenti sopra indicati e rimette la causa in relazione al motivo accolto alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che nel decidere la controversia farà applicazione dei principi sopra enunciati. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo motivo, tutti proposti nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Landi RG n. 23664 del 2016 Ilaria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P ioli Sandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto rispetto a tutti i controinteressati. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità rispetto alle posizioni definite dalla presente pronuncia e rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese tra le parti rispetto alle quali è stata cassata la sentenza di appello in accoglimento del primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza d'appello impugnata