CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 07/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di mesi dieci di reclusione e € 1.444,00 di multa. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. „4, 3. - Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. comma 50, ha modificato l'art.448 cod. proc. pen., contemplando al comma 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01). Peraltro, osserva, il Collegio, che la sentenza impugnata ha motivato circa l'insussistenza delle condizioni di proscioglimento risultando, dimostrata, la sussistenza del fatto addebitato all'imputato sulla scorta del verbale di arresto e di perquisizione e sequestro della sostanza stupefacente pari a grammi 27,71 di ma rij ua na. 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom