Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20136/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2260 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2164/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 392/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] AMENDOLANumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, insede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.30431/2018, ha: 1) dichiarato la illegittimità della proroga(dall’1 al 30 settembre 1999) del contratto di lavoro a tempodeterminato originariamente stipulato in data 23/6/1999 tra laS.p.A.

Autostrada dei Parchi e [OSCURATO:PERSONA], conla conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato sin dal giorno 23/6/1999; 2) dichiarato che ilpredetto rapporto di lavoro è proseguito con la Strada dei ParchiS.p.A. a decorrere dal giorno 1/1/2003, essendo ancora in corsoalla pronuncia della sentenza; 3) condannato la Strada deiParchi S.p.A. a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoroprecedentemente occupato; 4) condannato, in solido tra loro,le società convenute al pagamento –in favore della lavoratrice- della indennità risarcitoria ex art.32 della legge n. 183/2010,quantificata nella misura di dodici mensilità dell’ultimaretribuzione mensile globale di fatto percepita pari ad euro1.603,16, oltre accessori.Ha infine condannato la [OSCURATO:PERSONA] «alla restituzione –infavore della [OSCURATO:SOCIETA].- della somma netta di euro31.997,80, oltre gli interessi legali dalla data del pagamentosino al saldo».2.

La Corte territoriale, per quanto qui ancora rilevi, ha accoltola domanda restitutoria, «avendo la [OSCURATO:SOCIETA]dimostrato di avere corrisposto alla resistente in riassunzione -in esecuzione della sentenza di primo grado- la somma netta dieuro 31.997,80 indicata nella memoria mediante la produzionedella relativa documentazione (cfr. docc. nn. 2 e 6 del fascicolodel grado di appello)».Numero registro generale 12068/2021Ha osservato «che la lavoratrice non ha specificamenteN umero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026contestato di avere ricevuto tale somma»; ha, poi,Data pubblicazione 16/06/2026argomentato: «in caso di riforma, totale o parziale, dellasentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento disomme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto aripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito enon può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordodi ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale deldipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "extunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenzada cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38,comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto alrimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziariaspetta in via principale a colui che ha eseguito il versamentonon solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, maanche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo».3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lalavoratrice con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società, articolando ricorso incidentale affidato a unmotivo.

A quest’ultimo ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, depositando anche memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di impugnazione possono essere esposti secondo lasintesi formulata dalla stessa parte ricorrente;1.1. il primo denuncia: «Error in procedendo in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza ex art. 156,Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026comma 2, c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazNiuomnereo die ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026dispositivo.

La sentenza è nulla e meritevole di cassazione peraver condannato la lavoratrice alla restituzione della sommanetta di euro 31.997,80 malgrado tale importo corrispondesseal lordo recato dalla busta paga del mese di agosto 2007,emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al risarcimento deldanno derivante dall’annullamento del termine contrattualedisposto dal giudice di primo grado»;1.2. il secondo mezzo denuncia: «Error in procedendo inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - nullità dellasentenza per motivazione meramente apparente econtraddittoria.

La sentenza è nulla e meritevole di cassazioneper non aver in alcun modo dato conto dell’iter che ha portatola Corte territoriale a condannare la lavoratrice alla restituzionedella somma di euro 31.997,80, malgrado tale importocorrispondesse al lordo recato dalla busta paga del mese diagosto 2007, e includesse anche lo stipendio del mese di agosto2007 maturato in epoca successiva alla decisione di primogrado oggetto di riforma»;1.3. il terzo motivo deduce: «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione del principio delladomanda (art. 99 c.p.c.) e del principio tra corrispondenza trachiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

La Corte territoriale, condecisione affetta da vizio di ultrapetizione, ha travalicato lestesse richieste di controparte, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di una soma “netta” (euro 31.997,80) in realtà maipercepita dalla lavoratrice e di cui la controparte non ha maichiesto – in termini di netto dovuto – la restituzione»;1.4. il quarto denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) –Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 Neu m2e7ro3 di0 ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.c., degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c. in relazione allasomma (euro 31.997,80) oggetto di condanna restitutoria.

LaCorte territoriale non ha fatto buon governo del principiodell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ritenendo dimostratauna circostanza di fatto (il pagamento della somma recata dallaridetta busta paga dell’agosto 2007) di cui la controparte nonha fornito alcuna prova».2.

Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica può essereesaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorsoprincipale che denuncia la nullità della sentenza in ordine allamotivazione della condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedi somme nella misura indicata in dispositivo.Esso è fondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez.

Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivoNumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamenNutmoe rod dei rla ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudice» (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).

È stato, quindi, piùvolte ribadito che la motivazione deve ritenersi apparentequando, pur se graficamente esistente, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra molte, Cass. n.13248/ 2020).In ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass. n.20921/2019); così come quando rechi argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 1986/2025), ovvero quando, carente del giudizio difatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale eastratta (Cass. n. 4166/2024).Nella specie, la sentenza gravata sul punto, nonostante dichiariche le somme che possono essere ripetute dalla lavoratrice daparte della datrice di lavoro non possano essere importi al lordodelle ritenute fiscali, tuttavia, poi, condanna alla restituzione dieuro 31.997,80 che rappresenta l’importo lordo, qualerisultante dalla busta paga prodotta in atti, peraltrocomprensiva anche di importi che non appaiono essere quellioggetto di condanna della sentenza di primo grado.Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Poiché la motivazione non spiega le ragioni di tale irridNuumceirbo idlie ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026contraddizione, la sentenza deve essere cassata sul punto, ondeconsentire un nuovo esame della quantificazione della domandadi ripetizione al giudice del rinvio.Da ciò deriva l’assorbimento degli altri motivi di gravameprincipale, stante il soddisfacimento dell’interesse di chi ricorre.3.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Strada dei ParchiSpa denuncia «omesso esame di un fatto storico decisivorisultante dagli atti processuali ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.», che sarebbe rappresentato dal licenziamento dellalavoratrice avvenuto in data 29 settembre 2008.La censura è inammissibile.Si evoca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. al difuori dei limiti consentiti dal testo novellato della disposizione,come rigorosamente interpretato da Cass., Sez.

Un., nn. 8053e 8054 del 2014.

Il ricorrente non individua un fatto storico,principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testodella sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussionetra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato,avrebbe determinato con certezza un diverso esito dellacontroversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025).In particolare, non viene adeguatamente specificato ilcontenuto degli atti processuali dai quali ricavare che laquestione sia stata introdotta nel giudizio né quando tale fattosia stato oggetto di dibattito processuale tra le parti.4.

In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento degli altri e cassazione dellasentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata;il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile; il giudice delNumero registro generale 12068/2021rinvio indicato in dispositivo si uniformerà a quanto statuito,N umero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026procedendo a nuovo esame in ordine alla pretesa restitutoriaData pubblicazione 16/06/2026della società e liquidando le spese anche della presente fase dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale edichiara assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale della società; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2260 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2164/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 392/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] AMENDOLANumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Data pubblicazione 16/06/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, insede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.30431/2018, ha: 1) dichiarato la illegittimità della proroga(dall’1 al 30 settembre 1999) del contratto di lavoro a tempodeterminato originariamente stipulato in data 23/6/1999 tra laS.p.A. Autostrada dei Parchi e [OSCURATO:PERSONA], conla conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato sin dal giorno 23/6/1999; 2) dichiarato che ilpredetto rapporto di lavoro è proseguito con la Strada dei ParchiS.p.A. a decorrere dal giorno 1/1/2003, essendo ancora in corsoalla pronuncia della sentenza; 3) condannato la Strada deiParchi S.p.A. a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoroprecedentemente occupato; 4) condannato, in solido tra loro,le società convenute al pagamento –in favore della lavoratrice- della indennità risarcitoria ex art.32 della legge n. 183/2010,quantificata nella misura di dodici mensilità dell’ultimaretribuzione mensile globale di fatto percepita pari ad euro1.603,16, oltre accessori.Ha infine condannato la [OSCURATO:PERSONA] «alla restituzione –infavore della [OSCURATO:SOCIETA].- della somma netta di euro31.997,80, oltre gli interessi legali dalla data del pagamentosino al saldo».2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rilevi, ha accoltola domanda restitutoria, «avendo la [OSCURATO:SOCIETA]dimostrato di avere corrisposto alla resistente in riassunzione -in esecuzione della sentenza di primo grado- la somma netta dieuro 31.997,80 indicata nella memoria mediante la produzionedella relativa documentazione (cfr. docc. nn. 2 e 6 del fascicolodel grado di appello)».Numero registro generale 12068/2021Ha osservato «che la lavoratrice non ha specificamenteN umero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026contestato di avere ricevuto tale somma»; ha, poi,Data pubblicazione 16/06/2026argomentato: «in caso di riforma, totale o parziale, dellasentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento disomme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto aripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito enon può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordodi ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale deldipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "extunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenzada cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38,comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto alrimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziariaspetta in via principale a colui che ha eseguito il versamentonon solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, maanche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lalavoratrice con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società, articolando ricorso incidentale affidato a unmotivo. A quest’ultimo ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, depositando anche memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di impugnazione possono essere esposti secondo lasintesi formulata dalla stessa parte ricorrente;1.1. il primo denuncia: «Error in procedendo in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza ex art. 156,Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026comma 2, c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazNiuomnereo die ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026dispositivo. La sentenza è nulla e meritevole di cassazione peraver condannato la lavoratrice alla restituzione della sommanetta di euro 31.997,80 malgrado tale importo corrispondesseal lordo recato dalla busta paga del mese di agosto 2007,emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al risarcimento deldanno derivante dall’annullamento del termine contrattualedisposto dal giudice di primo grado»;1.2. il secondo mezzo denuncia: «Error in procedendo inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - nullità dellasentenza per motivazione meramente apparente econtraddittoria. La sentenza è nulla e meritevole di cassazioneper non aver in alcun modo dato conto dell’iter che ha portatola Corte territoriale a condannare la lavoratrice alla restituzionedella somma di euro 31.997,80, malgrado tale importocorrispondesse al lordo recato dalla busta paga del mese diagosto 2007, e includesse anche lo stipendio del mese di agosto2007 maturato in epoca successiva alla decisione di primogrado oggetto di riforma»;1.3. il terzo motivo deduce: «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione del principio delladomanda (art. 99 c.p.c.) e del principio tra corrispondenza trachiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). La Corte territoriale, condecisione affetta da vizio di ultrapetizione, ha travalicato lestesse richieste di controparte, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di una soma “netta” (euro 31.997,80) in realtà maipercepita dalla lavoratrice e di cui la controparte non ha maichiesto – in termini di netto dovuto – la restituzione»;1.4. il quarto denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) –Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 Neu m2e7ro3 di0 ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.c., degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c. in relazione allasomma (euro 31.997,80) oggetto di condanna restitutoria. LaCorte territoriale non ha fatto buon governo del principiodell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ritenendo dimostratauna circostanza di fatto (il pagamento della somma recata dallaridetta busta paga dell’agosto 2007) di cui la controparte nonha fornito alcuna prova».2. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica può essereesaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorsoprincipale che denuncia la nullità della sentenza in ordine allamotivazione della condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedi somme nella misura indicata in dispositivo.Esso è fondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivoNumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamenNutmoe rod dei rla ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016). È stato, quindi, piùvolte ribadito che la motivazione deve ritenersi apparentequando, pur se graficamente esistente, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra molte, Cass. n.13248/ 2020).In ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n.20921/2019); così come quando rechi argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. n. 1986/2025), ovvero quando, carente del giudizio difatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale eastratta (Cass. n. 4166/2024).Nella specie, la sentenza gravata sul punto, nonostante dichiariche le somme che possono essere ripetute dalla lavoratrice daparte della datrice di lavoro non possano essere importi al lordodelle ritenute fiscali, tuttavia, poi, condanna alla restituzione dieuro 31.997,80 che rappresenta l’importo lordo, qualerisultante dalla busta paga prodotta in atti, peraltrocomprensiva anche di importi che non appaiono essere quellioggetto di condanna della sentenza di primo grado.Numero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Poiché la motivazione non spiega le ragioni di tale irridNuumceirbo idlie ra ccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026contraddizione, la sentenza deve essere cassata sul punto, ondeconsentire un nuovo esame della quantificazione della domandadi ripetizione al giudice del rinvio.Da ciò deriva l’assorbimento degli altri motivi di gravameprincipale, stante il soddisfacimento dell’interesse di chi ricorre.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Strada dei ParchiSpa denuncia «omesso esame di un fatto storico decisivorisultante dagli atti processuali ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.», che sarebbe rappresentato dal licenziamento dellalavoratrice avvenuto in data 29 settembre 2008.La censura è inammissibile.Si evoca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. al difuori dei limiti consentiti dal testo novellato della disposizione,come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053e 8054 del 2014. Il ricorrente non individua un fatto storico,principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testodella sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussionetra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato,avrebbe determinato con certezza un diverso esito dellacontroversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025).In particolare, non viene adeguatamente specificato ilcontenuto degli atti processuali dai quali ricavare che laquestione sia stata introdotta nel giudizio né quando tale fattosia stato oggetto di dibattito processuale tra le parti.4. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento degli altri e cassazione dellasentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata;il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile; il giudice delNumero registro generale 12068/2021rinvio indicato in dispositivo si uniformerà a quanto statuito,N umero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026procedendo a nuovo esame in ordine alla pretesa restitutoriaData pubblicazione 16/06/2026della società e liquidando le spese anche della presente fase dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale edichiara assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale della società; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 12068/2021Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 20136/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris