CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 21437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29496 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2650/2021 depositat a il 13 aprile 2021 del la Corte di appello di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 29496/2021 camera di consiglio13.6.2023 LA CORTE OSSERVA1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. , h a convenuto in giudizioinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo: che operava nel settore delle comunicazioni elettroniche quale OLO ( other licence operator ); che svolgeva attività diretta all'acquisto di servizi di accesso all'ingrosso alla rete Telecom a banda largaper fornire servizi al dettaglio di trasmissione dati alla clientela business; che con provvedimento A/428 del 9 maggio 2013, l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato)aveva contestato a Telecom illeciti anticompetitiviposti in essere nel triennio 2009-2011 per aver essa comunicato agli altri operatori OLO un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso,mediante predisposizione di un processo di evasione degli ordini più complesso, più oneroso e in ogni caso meno efficienterispetto a quello previsto per le divisioni commerciali della stessa società; che essa KPNQwestaveva dedotto di aver acquistato servizi di accesso alla rete Telecom indetto periodo, subendo un numero elevato di rifiuti di attivazione. La società attrice ha quindi giudizialmente domandato il risarcimento dei danni quantificato in euro 37.000.000,00. Telecom si è costituita e ha resistito alle domande attrici. E’stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la misura percentuale dei rifiuti di attivazione subiti dall'istante nell'arco temporale oggetto di indagine da parte dell' A ut orità garante e allo scopo, altresì, di appurare il danno emergente e il lucro cessante dedotti dall'attrice eil loro nesso di causalità con gli illeciti accertati dall’AGCM , oltre che di pervenire alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale occorso. Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande attrici dichiarando che le condotte contestate costituivano abuso di posizione dominante, oltre che comportamenti illeciti exartt. 2598 e 2043 c.c. ; ha quindi emesso statuizione inibitoria in danno di Telecom e Sez. I–RG 29496/2021 camera di consiglio13.6.2023 condannato la stessa al risarcimento dei danni liquidati in euro 377.084,00 per danno emergente e in euro 8 .000.000,00 per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione; h a pure disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani la diffusione nazionale. 2. ― Telecom Italia ha impugnato detta pronuncia e il gravame è stato solo parzialmente accolto dalla Corte di appello di Roma ; in particolare, il Giudice distrettuale ha rideterminato il lucro cessante nella minor somma di euro 5.621.494,80, oltre interessi e rivalutazione. 3. ― A vverso la pronuncia della Corte di [OSCURATO:PERSONA] a proposto un ricorso per c assazione articolato in otto motivi . L'impugnazione è stata resistita daCOMM 3000. Sono state depositate memorie. 4. ― I motivi sono rubricati come segue. Primo motivo di ricorso: violazione dell’art. 112c.p.c. , per non aver la Corte di appello statuito sul primo motivo di appello di Telecom nella parte riguardante l’assenza del nesso causale e dei presunti danni lamentati ex adversoe, comunque, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione,in relazione a nesso causale e danno. Secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 2697 e 2729 c.c., per aver la Corte di m e rito erroneamente interpretato e applicato i principi in materia di onere della prova e di presunzionein relazione al nesso causale. Terzo motivo di ricorso: violazione dell’art. 112 c.p.c.,per aver il Giudice distrettuale erroneamente interpretato e applicato i principi in materia di onere di allegazione in relazione al nesso causale e al danno. Quarto motivo di ricorso: omesso esame dei fatti allegati da Telecomper escludere il nesso causale. Quinto motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 2600, 2697 e 2729 c.c., per aver la Corte del merito Sez. I–RG 29496/2021 camera di consiglio13.6.2023 erroneamente interpretato e applicato i principi dell’onere della prova nella responsabilità extracontrattuale in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano. Sesto motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt.1227, 2043, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, e delle relative delibere attuative, per aver la Corte territoriale condannato Telecom a risarcire presunti danni causati da condotte doverose e aver erroneamente interpretato e applicato i principi in tema di onere della prova in relazione all’ane al quantum del presunto danno. Settimo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c.,per aver la Corte di appello erroneamente interpretato e applicato i principi in tema di computo del termine di prescrizione. Ottavo motivo di ricorso: violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,per difetto di motivazione in relazione al computo del termine di prescrizione. 5. ― I l ricorso , avviato all a decisione camerale, presenta profili di singolare complessità, sul piano delle questioni di diritto che pone : questioni per l’approfondimento delle quali si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. A tal fine il giudiziova rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione in