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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02067/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ROMANELLI Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di una confezione di profumo all'in- terno di esercizio commerciale, riconoscendo la circostanza aggravante della violenza sulle cose per avere rimosso il profumo dall'involucro che lo conte- neva, munito di placca antitaccheggio ed escludendo al contempo la circo- stanza attenuante di avere provocato un danno di particolare tenuità. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale con rife- rimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata.

3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati in quanto in contrasto con i principi enunciati dal consolidato insegnamento del giudice di legittimità. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso stabilisce l'art.392 comma 2 cod.pen. che si ha "violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Ne consegue che in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomis- sione ma si risolve in una semplice manipolazione che non comporta alcuna rottura guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destina- zione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (sez.4, n.57710 del 13/11/2018, Rv.274771-01; sez.5, n.20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv.272705 in relazione ai calci sferrati su un portone di ingresso; sez.5, n.11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv.279042 in relazione all'effrazione di un nastro che teneva chiusa un'apertura). 3.2 Orbene applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame e riconosciuto che la placca antitaccheggio risulta essere parte integrante della res che si intende salvaguardare dall'azione furtiva, trattandosi di merce esposta al pubblico e pertanto suscettibile di agevole apprensione, il sem- plice distacco dell'apparato (placca, etichetta, collarino) che determina l'at- tivazione dei segnali acustici una volta che il bene sia stato portato oltre il controllo della cassa, determina una trasformazione dello stesso, sia sotto il profilo strutturale, in quanto non più integro nelle sue componenti principali ed accessorie, sia dal punto di vista funzionale, laddove la rimozione dell'ap- parato che consente il controllo a distanza e la localizzazione del prodotto, ne preclude definitivamente, con riferimento a quella specifica res, la fun- zione di protezione.

In sostanza, a seguito della eliminazione del sistema antitaccheggio, il bene viene a smarrire una sua componente, che ne integra la struttura, essenziale per la sua protezione, e nessuna rilevanza può assu- mere, con riferimento all'ambito dello strumento di protezione antitaccheg- gio applicato sulla res, la circostanza che la placca (etichetta, collarino, ap- parato mobile), sia stata sfilata o rimossa, piuttosto che distrutta o strappata ovvero che la stessa possa essere nuovamente applicata allo stesso pro- dotto, da cui era stata rimossa, ovvero ad un nuovo prodotto.

La placca antitaccheggio viene in considerazione nella specie quale strumento di com- pletamento e di protezione della res principale, cui accede mediante un col- legamento organico e stabile, con la conseguenza che, sotto il profilo strut- turale la rimozione dell'apparato antitaccheggio determina una trasforma- zione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l'apparato antitaccheggio risulta inefficace ed inutile e il bene risulta più facilmente aggredibile. 3.2 Va infatti ulteriormente evidenziato che l'azione furtiva risulta diretta sul prodotto dotato di apparato antitaccheggio e l'azione di rimuovere l'ap- parato rappresenta una manifesta espressione della volontà dell'autore di separare la protezione dal prodotto, così da renderne più agevole la sottra- zione, realizzando in tal modo la irreversibile trasformazione di quel bene specifico, che perde una sua componente strutturale. 3.3 Sul punto va richiamata e ribadita la più recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggravante della vio- lenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di ener- gia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasforma- zione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una com- ponente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'at- tività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità, ponendo appunto in rilievo (in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovet- tura), la relazione tra la res nel suo complesso e componenti essenziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una componente, così da rendere necessaria una attività di ripristino (sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974).4.

Il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inam- missibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impu- gnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il valore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recuperata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ROMANELLI Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di una confezione di profumo all'in- terno di esercizio commerciale, riconoscendo la circostanza aggravante della violenza sulle cose per avere rimosso il profumo dall'involucro che lo conte- neva, munito di placca antitaccheggio ed escludendo al contempo la circo- stanza attenuante di avere provocato un danno di particolare tenuità. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale con rife- rimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata. 3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati in quanto in contrasto con i principi enunciati dal consolidato insegnamento del giudice di legittimità. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso stabilisce l'art.392 comma 2 cod.pen. che si ha "violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Ne consegue che in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomis- sione ma si risolve in una semplice manipolazione che non comporta alcuna rottura guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destina- zione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (sez.4, n.57710 del 13/11/2018, Rv.274771-01; sez.5, n.20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv.272705 in relazione ai calci sferrati su un portone di ingresso; sez.5, n.11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv.279042 in relazione all'effrazione di un nastro che teneva chiusa un'apertura). 3.2 Orbene applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame e riconosciuto che la placca antitaccheggio risulta essere parte integrante della res che si intende salvaguardare dall'azione furtiva, trattandosi di merce esposta al pubblico e pertanto suscettibile di agevole apprensione, il sem- plice distacco dell'apparato (placca, etichetta, collarino) che determina l'at- tivazione dei segnali acustici una volta che il bene sia stato portato oltre il controllo della cassa, determina una trasformazione dello stesso, sia sotto il profilo strutturale, in quanto non più integro nelle sue componenti principali ed accessorie, sia dal punto di vista funzionale, laddove la rimozione dell'ap- parato che consente il controllo a distanza e la localizzazione del prodotto, ne preclude definitivamente, con riferimento a quella specifica res, la fun- zione di protezione. In sostanza, a seguito della eliminazione del sistema antitaccheggio, il bene viene a smarrire una sua componente, che ne integra la struttura, essenziale per la sua protezione, e nessuna rilevanza può assu- mere, con riferimento all'ambito dello strumento di protezione antitaccheg- gio applicato sulla res, la circostanza che la placca (etichetta, collarino, ap- parato mobile), sia stata sfilata o rimossa, piuttosto che distrutta o strappata ovvero che la stessa possa essere nuovamente applicata allo stesso pro- dotto, da cui era stata rimossa, ovvero ad un nuovo prodotto. La placca antitaccheggio viene in considerazione nella specie quale strumento di com- pletamento e di protezione della res principale, cui accede mediante un col- legamento organico e stabile, con la conseguenza che, sotto il profilo strut- turale la rimozione dell'apparato antitaccheggio determina una trasforma- zione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l'apparato antitaccheggio risulta inefficace ed inutile e il bene risulta più facilmente aggredibile. 3.2 Va infatti ulteriormente evidenziato che l'azione furtiva risulta diretta sul prodotto dotato di apparato antitaccheggio e l'azione di rimuovere l'ap- parato rappresenta una manifesta espressione della volontà dell'autore di separare la protezione dal prodotto, così da renderne più agevole la sottra- zione, realizzando in tal modo la irreversibile trasformazione di quel bene specifico, che perde una sua componente strutturale. 3.3 Sul punto va richiamata e ribadita la più recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggravante della vio- lenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di ener- gia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasforma- zione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una com- ponente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'at- tività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità, ponendo appunto in rilievo (in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovet- tura), la relazione tra la res nel suo complesso e componenti essenziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una componente, così da rendere necessaria una attività di ripristino (sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974).4. Il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inam- missibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impu- gnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il valore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recuperata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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