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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 09972/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23598/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato , elettivamente domiciliato in ROMA, viaCRISTOFORO COLOMBO n. 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., COOPERATIVAEDILTERRAZZIERI, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BOLOGNA n. 970/2021depositata il 26/04/2021 .

R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ottantadue nne , mentre tornava, il 25/01/2010, dall’ufficio postale, in Sassuolo , presso il quale riscuoteva la pensione, cade va su una caditoia, sita presso le strisce pedonali di via Pretorio e si fratturava vari arti ; la Campani conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Sassuolo, fondando l’azione sull’art.205 cod. civ., al fin di ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali,il Comune di Sassuolo , che chiamava in giudizio la Sassuo lo Gestioni patrimoniali S.r.l.; questa, a sua volta , chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA]. coop. , che eccepiva il difetto di titolarità passiva del rapporto, in quanto all’epoca del fatto aveva affidato il servizio di gestione delle strade pubbliche a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; disposta la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , questa si costituiva in giudizio e chiamava in manleva la propria assicurazione Helvetia S.A. , che pure si costituiva in giudizio, formulando plurime contestazioni e chiedeva il rigetto della domanda; il Tribunale, espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico-legale di ufficio, con la sentenza n. 440 del 2017, condannava il Comune di Sassuolo e [OSCURATO:PERSONA] patrimoniali S.r.l. in solido al pagamento in favore della Campani di centomila euro per danni non patrimoniali, ponendo a carico del Comune e di [OSCURATO:SOCIETA]., in solido , le spese di consulenza tecnica di ufficio e condannava le parti terze chiamate a tenere indenne le rispettive parti chiamanti delle somme da esse corrisposte; la sentenza era appellata in via principale dalla HelvetiaS.A.; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle la Campani impugnava la sentenza in via incidentale e altrettanto facevano la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato e la [OSCURATO:PERSONA]. coop.; il Comune di Sassuolo e la [OSCURATO:PERSONA] patrimoniali s.r.l. pure si costituivano in giudizio e sostenevano la fondatezza dell’appello di HelvetiaS.A.; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 970 del 26/04/2021, ha rigettat o g li appelli principale e incidentali e confermato la sentenza impugnata; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] S.A. con atto affidato a sei motivi e il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso incidentale, pure affidato a sei motivi; resiste, con separati controricorsi avverso ciascun ricorso, principale e incidentale, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni; la ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione; Considerato che la ricorrente principale Helvetia S.A. pone i seguenti motivi: primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la ricorrente contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro e afferma che non vi è prova dello stesso essendo a detto fine inadeguata la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la Corte d ’ appello ha erra to nel ritenere R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle sussistente un obbligo di segnalazione anche a carico della [OSCURATO:SOCIETA].; terzo motivo,violazione e falsa applicazione dell’artt. 1294 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per mancata motivazione circa la posizione di solidarietà tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che si dovevano occupare della manutenzione delle strade del Comune di Sassuolo; quarto motivo,violazione e falsa applicazione dell’artt. 300 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Soc. coop. a r.l.

Edilterrazzieri avevano perso la capacità di stare in giudizio, la prima in quanto fallita e la seconda in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della Campani ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento (21,83%) , ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della Campani, in motivazione, pari al cinquanta per cento; sesto motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite in considerazione del ritenuto apporto della Campani nella causazione del sinistro; i motivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.sono i seguenti: R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle primo motivo, violazione e falsa applicazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per mancata pronuncia su un’eccezione di difetto di legittimazione passiva; secondo motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancato rilievo della carenza della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA]. coop.; terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancata esclusione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. coop.; quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sia per mancata prova del fatto lesivo che per la ricorrenza del caso fortuito; quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; sesto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della Campani ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento, ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della Campani, in motivazione, pari al cinquanta per cento; il quinto motivo del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale vanno esaminati in via preliminare per l’evidente R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle priorità logica delle questioni che pongono: e sono fondat i , per le ragioni di seguito esposte; dal confronto tra la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, nei passi salienti riportati in ricorso, risulta che in favore della Campani era stata liquidata una somma, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, di oltre cento ventisettemila euro, e che a seguito del riconoscimento del suo concorso di colpa il Tribunale aveva, in concreto, condannato al risarcimentodei danni in suo favore nella misura di centomila euro; la sentenza della Corte territoriale ha, invece, confermato la sentenza di primo grado sull ’ assunto, palesemente erroneo, e comunque senza offrire sul punto alcuna motivazione, di un concorso di colpa della Campani nella causazione del sinistro pari al cinquanta per cento; la statuizione della Corte d’appello di Bologna è insuscettibile di emenda in via di interpretazione, non correlandosi in alcun modo il concorso di colpa al cinquanta per cento con la somma riconosciuta a titolo risarcitorio per come già ridotta, in applicazione de l concorso di colpa della Campani, ma in misura evidentemente diversa, dal Tribunale; la motivazione della Corte territoriale concretizza, pertanto, il vizio di motivazione che le è addebitato sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale , con motivi sovrapponibili e pressochéidentici; il quinto motivo del ricorso di HelvetiaS.A. e il sesto motivo del ricorso della Soc.

Coop. [OSCURATO:PERSONA] e Costruzioni sono pertanto, accolti; risulta, altresì, fondat o il primo motivo del ricorso incidentale , proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito, della Soc.

Coop. [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza della R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle Corte territorialenon ha in alcun modo preso in esame la questione relativa alla dedotta, nella comparsa di costituzione in fase d’appello, carenza di legittimazione passiva, ritualmente riproposta in fase d’appello dalla società cooperativa impugna n te in via incidentale; a tanto consegue che si è concretizzato il vizio di omessa pronuncia, riscontrabile allorché il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o su un capo di essa o su di un ’ eccezione e a esso non può porsi rimedio in questa sede, come affermato pure dalla giurisprudenza di questa Corte inadesione al principio di economia processuale, poiché non si tratta di questione di mero diritto ma che implica, viceversa, accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 16/06/2023 Rv. 668197 -01); l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo dello stesso ricorso, in quanto evidentemente correlati al primo, poiché dal riesame che il giudice di rinvio dovrà compiere potrà derivare una diversa decisione anche rispetto ai capi della sentenza cui si rivolgono i detti motivi; per passare all’esame degli altri motivi dei due ricorsi, i motivi primo e secondo del ricorso principale della Helvetia S.A. sono inammissibili, sia perché in gran parte articolati ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in presenza di motivazioni di merito conformi in punto di fatto, e dunque per preclusione da cd doppia conforme, giusta il disposto dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., nel testo applicabile all’epoca di proposizione del ricorso, sia in quanto non recano censure di diritto, bensì in fatto, specie in punto di ricostruzione dell’evento, senza dimostrare la sussistenza di un evento o comportamento costituente caso fortuito con efficacia esclusiva, come previsto dall’art. 2051 cod. civ.; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle il secondo motivo del ricorso principale è , inoltre, di per sé infondato in quanto comunque è ammessa una contitolarità nel rapporto di custodia, e pertanto l’obbligo di custodia faceva capo anche alla società concessionariadel servizio; il terzo è inammissibile, poiché non è consentita in questa sede una rivalutazione della conclusione di fatto in punto di esclusività del potere di fatto in dipendenza della confessione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il che esclude in radice la solidarietà di fonte contrattuale; il quarto motivo è infondato, poiché essoomette di considerare che la disciplina delle cause di interruzione del processo, derivanti dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa, è posta a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo e, quindi, la società assicuratrice, che non risultava da esse direttamente colpita, non poteva farle valere e, pertanto, non è legittima ta a dolersi della mancata interruzione del processo (Cass. n. 7075 del 03/03/2022 Rv. 664115 -01); il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono del pari inammissibili, al pari del motivo primo e secondo del ricorso principale, in quanto non recano censure di diritto, ma di mero fatto, specie con riferimento alla prospettata diversa ricostruzione del sinistro del quale rimase vittima la Campani, così risolvendosi in una mera contestazionedella valutazione dei fatti e non in una loro ragionata e articolata critica; e , il terzo mezzo , inoltre, incorre anch’esso in preclusione ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ.; resta assorbito anche il sesto motivo del ricorso principale, in quanto al riesame del merito imposto dall’accoglimento del quinto del principale e del primo e del sesto dell’incidentale dovrà seguire una nuova statuizione sulle spese di lite in considerazione dell’esito complessivo di quest’ultima; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est.

C. Valle in conclusione: sono accolti il quinto motivo del ricorso principale ed il primo ed il sesto dell’incidentale, assorbiti il sesto del principale ed il secondo ed il terzo dell’incidentale, rigettato il quarto del principale e inammissibili gli altri dell’uno e dell’altro ricorso; la sentenza impugnata è, pertanto cassata e in quanto sono necessari nuovi accertamenti di fatto la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che nel procedere a rinnovato scrutinio si atterrà a quanto in questa sede affermato e al quale è demandato di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ; p.q. m. la Corte: - accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed i motivi primo e sestodel ricorso incidentale; - dichiara assorbiti il sesto motivo del ricorso principale ed i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale; - rigetta il quarto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili gli altri motivi dell’uno e dell’altro ricorso; -cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; - rinvia la causa alla Corte d ’ appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23598/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato , elettivamente domiciliato in ROMA, viaCRISTOFORO COLOMBO n. 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., COOPERATIVAEDILTERRAZZIERI, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BOLOGNA n. 970/2021depositata il 26/04/2021 . R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 7/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ottantadue nne , mentre tornava, il 25/01/2010, dall’ufficio postale, in Sassuolo , presso il quale riscuoteva la pensione, cade va su una caditoia, sita presso le strisce pedonali di via Pretorio e si fratturava vari arti ; la Campani conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Sassuolo, fondando l’azione sull’art.205 cod. civ., al fin di ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali,il Comune di Sassuolo , che chiamava in giudizio la Sassuo lo Gestioni patrimoniali S.r.l.; questa, a sua volta , chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA]. coop. , che eccepiva il difetto di titolarità passiva del rapporto, in quanto all’epoca del fatto aveva affidato il servizio di gestione delle strade pubbliche a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; disposta la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , questa si costituiva in giudizio e chiamava in manleva la propria assicurazione Helvetia S.A. , che pure si costituiva in giudizio, formulando plurime contestazioni e chiedeva il rigetto della domanda; il Tribunale, espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico-legale di ufficio, con la sentenza n. 440 del 2017, condannava il Comune di Sassuolo e [OSCURATO:PERSONA] patrimoniali S.r.l. in solido al pagamento in favore della Campani di centomila euro per danni non patrimoniali, ponendo a carico del Comune e di [OSCURATO:SOCIETA]., in solido , le spese di consulenza tecnica di ufficio e condannava le parti terze chiamate a tenere indenne le rispettive parti chiamanti delle somme da esse corrisposte; la sentenza era appellata in via principale dalla HelvetiaS.A.; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle la Campani impugnava la sentenza in via incidentale e altrettanto facevano la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato e la [OSCURATO:PERSONA]. coop.; il Comune di Sassuolo e la [OSCURATO:PERSONA] patrimoniali s.r.l. pure si costituivano in giudizio e sostenevano la fondatezza dell’appello di HelvetiaS.A.; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 970 del 26/04/2021, ha rigettat o g li appelli principale e incidentali e confermato la sentenza impugnata; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] S.A. con atto affidato a sei motivi e il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso incidentale, pure affidato a sei motivi; resiste, con separati controricorsi avverso ciascun ricorso, principale e incidentale, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni; la ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione; Considerato che la ricorrente principale Helvetia S.A. pone i seguenti motivi: primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la ricorrente contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro e afferma che non vi è prova dello stesso essendo a detto fine inadeguata la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: la Corte d ’ appello ha erra to nel ritenere R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle sussistente un obbligo di segnalazione anche a carico della [OSCURATO:SOCIETA].; terzo motivo,violazione e falsa applicazione dell’artt. 1294 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per mancata motivazione circa la posizione di solidarietà tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che si dovevano occupare della manutenzione delle strade del Comune di Sassuolo; quarto motivo,violazione e falsa applicazione dell’artt. 300 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Soc. coop. a r.l. Edilterrazzieri avevano perso la capacità di stare in giudizio, la prima in quanto fallita e la seconda in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; quinto motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della Campani ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento (21,83%) , ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della Campani, in motivazione, pari al cinquanta per cento; sesto motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite in considerazione del ritenuto apporto della Campani nella causazione del sinistro; i motivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.sono i seguenti: R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle primo motivo, violazione e falsa applicazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per mancata pronuncia su un’eccezione di difetto di legittimazione passiva; secondo motivo,violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancato rilievo della carenza della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA]. coop.; terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per mancata esclusione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. coop.; quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sia per mancata prova del fatto lesivo che per la ricorrenza del caso fortuito; quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 cod. civ. e 14 cod. strada in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; sesto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha commesso un errore insanabile di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in quanto ha confermato in dispositivo la sentenza di primo grado, che aveva individuato il concorso della Campani ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. in più del ventuno per cento, ma ha individuato un diverso grado di concorso di colpa della Campani, in motivazione, pari al cinquanta per cento; il quinto motivo del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale vanno esaminati in via preliminare per l’evidente R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle priorità logica delle questioni che pongono: e sono fondat i , per le ragioni di seguito esposte; dal confronto tra la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, nei passi salienti riportati in ricorso, risulta che in favore della Campani era stata liquidata una somma, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, di oltre cento ventisettemila euro, e che a seguito del riconoscimento del suo concorso di colpa il Tribunale aveva, in concreto, condannato al risarcimentodei danni in suo favore nella misura di centomila euro; la sentenza della Corte territoriale ha, invece, confermato la sentenza di primo grado sull ’ assunto, palesemente erroneo, e comunque senza offrire sul punto alcuna motivazione, di un concorso di colpa della Campani nella causazione del sinistro pari al cinquanta per cento; la statuizione della Corte d’appello di Bologna è insuscettibile di emenda in via di interpretazione, non correlandosi in alcun modo il concorso di colpa al cinquanta per cento con la somma riconosciuta a titolo risarcitorio per come già ridotta, in applicazione de l concorso di colpa della Campani, ma in misura evidentemente diversa, dal Tribunale; la motivazione della Corte territoriale concretizza, pertanto, il vizio di motivazione che le è addebitato sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale , con motivi sovrapponibili e pressochéidentici; il quinto motivo del ricorso di HelvetiaS.A. e il sesto motivo del ricorso della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] e Costruzioni sono pertanto, accolti; risulta, altresì, fondat o il primo motivo del ricorso incidentale , proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito, della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza della R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle Corte territorialenon ha in alcun modo preso in esame la questione relativa alla dedotta, nella comparsa di costituzione in fase d’appello, carenza di legittimazione passiva, ritualmente riproposta in fase d’appello dalla società cooperativa impugna n te in via incidentale; a tanto consegue che si è concretizzato il vizio di omessa pronuncia, riscontrabile allorché il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o su un capo di essa o su di un ’ eccezione e a esso non può porsi rimedio in questa sede, come affermato pure dalla giurisprudenza di questa Corte inadesione al principio di economia processuale, poiché non si tratta di questione di mero diritto ma che implica, viceversa, accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 16/06/2023 Rv. 668197 -01); l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo dello stesso ricorso, in quanto evidentemente correlati al primo, poiché dal riesame che il giudice di rinvio dovrà compiere potrà derivare una diversa decisione anche rispetto ai capi della sentenza cui si rivolgono i detti motivi; per passare all’esame degli altri motivi dei due ricorsi, i motivi primo e secondo del ricorso principale della Helvetia S.A. sono inammissibili, sia perché in gran parte articolati ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in presenza di motivazioni di merito conformi in punto di fatto, e dunque per preclusione da cd doppia conforme, giusta il disposto dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., nel testo applicabile all’epoca di proposizione del ricorso, sia in quanto non recano censure di diritto, bensì in fatto, specie in punto di ricostruzione dell’evento, senza dimostrare la sussistenza di un evento o comportamento costituente caso fortuito con efficacia esclusiva, come previsto dall’art. 2051 cod. civ.; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle il secondo motivo del ricorso principale è , inoltre, di per sé infondato in quanto comunque è ammessa una contitolarità nel rapporto di custodia, e pertanto l’obbligo di custodia faceva capo anche alla società concessionariadel servizio; il terzo è inammissibile, poiché non è consentita in questa sede una rivalutazione della conclusione di fatto in punto di esclusività del potere di fatto in dipendenza della confessione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il che esclude in radice la solidarietà di fonte contrattuale; il quarto motivo è infondato, poiché essoomette di considerare che la disciplina delle cause di interruzione del processo, derivanti dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa, è posta a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo e, quindi, la società assicuratrice, che non risultava da esse direttamente colpita, non poteva farle valere e, pertanto, non è legittima ta a dolersi della mancata interruzione del processo (Cass. n. 7075 del 03/03/2022 Rv. 664115 -01); il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono del pari inammissibili, al pari del motivo primo e secondo del ricorso principale, in quanto non recano censure di diritto, ma di mero fatto, specie con riferimento alla prospettata diversa ricostruzione del sinistro del quale rimase vittima la Campani, così risolvendosi in una mera contestazionedella valutazione dei fatti e non in una loro ragionata e articolata critica; e , il terzo mezzo , inoltre, incorre anch’esso in preclusione ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ.; resta assorbito anche il sesto motivo del ricorso principale, in quanto al riesame del merito imposto dall’accoglimento del quinto del principale e del primo e del sesto dell’incidentale dovrà seguire una nuova statuizione sulle spese di lite in considerazione dell’esito complessivo di quest’ultima; R.g. n. 23598 del 2021 Ad. 7/02/2024; est. C. Valle in conclusione: sono accolti il quinto motivo del ricorso principale ed il primo ed il sesto dell’incidentale, assorbiti il sesto del principale ed il secondo ed il terzo dell’incidentale, rigettato il quarto del principale e inammissibili gli altri dell’uno e dell’altro ricorso; la sentenza impugnata è, pertanto cassata e in quanto sono necessari nuovi accertamenti di fatto la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che nel procedere a rinnovato scrutinio si atterrà a quanto in questa sede affermato e al quale è demandato di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ; p.q. m. la Corte: - accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed i motivi primo e sestodel ricorso incidentale; - dichiara assorbiti il sesto motivo del ricorso principale ed i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale; - rigetta il quarto motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili gli altri motivi dell’uno e dell’altro ricorso; -cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; - rinvia la causa alla Corte d ’ appello di
Sentenza Cassazione n. 09972/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris