CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.159/2021 depositata il 21/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 159/2021, depositata in data 21/1/2021, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto- Sezione distaccata diVerona accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso laNumero registro generale 22237/2021Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 15200/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza della CTP di Verona n. 602/2015, che aveva invece accolto iricorsi presentati da Adriano e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi diliquidazione N. 20111T001672000, N. 20111T002570000 e N.20121T000249000, emessi per il recupero dell’imposta ordinaria diregistro relativa a tre atti di compravendita stipulati tra maggio 2011 egennaio 2012, per i quali gli acquirenti avevano richiesto i benefici fiscalidi cui all’art. 2, comma 4-bis del d.l. 194/2009 per la formazione el’arrotondamento della piccola proprietà contadina, dai quali erano statidichiarati decaduti in ragione della ritenuta locazione a terzi dei terreniacquistati, accertata dall’Agenzia delle Entrate.2. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione icontribuenti.3. L’Agenzia delle Entrate si difendeva con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo cheil documento a cui la CTR aveva attribuito valore di certificazioneproveniente da un ente pubblico, probante la disponibilità dei terreni inquestione da parte di [OSCURATO:PERSONA], era in realtà una domanda dellastessa di partecipazione ad un bando per ottenere contributi comunitari.2. Va preliminarmente rilevato che in data 27.3.2026, il difensore deiricorrenti ha depositato tre documenti, denominati “Domanda chiusura liteart. 5 L. 130-2022”, presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativi agliavvisi di liquidazione impugnati N. 20111T001672000, N.20111T002570000 e N. 20121T000249000.Si tratta, nello specifico, per ciascun avviso, della copia delle ricevutedi avvenuta consegna ed accettazione, a mezzo pec, in data 13.1.2023,della “domanda chiusura lite art. 5 L. 130-2022”, del pari allegata in copiacon relativa delega al difensore, redatta su apposito modulo dell’Agenziadelle Entrate, presentata da [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delleNumero registro generale 22237/2021Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 15200/2026Data pubblicazione 20/05/2026Entrate, nonché della “copia per il soggetto che effettua il versamento” delModello di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate precompilatodata 12.1.2023, dell’importo dovuto riportato in ciascuna domanda.Orbene, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della l. 130/2022, “Ladefinizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge e con il pagamento degli importi dovuti”. Ai sensi delcomma 12 del sopracitato art. 5, “In mancanza di istanza di trattazionepresentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dallascadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiaratoestinto…”.Per espressa previsione dell’art. 5, comma 13, l. 130/2022, “Ladefinizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusiquelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve ledisposizioni del secondo periodo del comma 8.”, sicché, nel caso di specie,spiega i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato Patrizio RosaMorando.Questa Corte, peraltro, “ha statuito che la solidarietà dell'obbligazionecomporta, per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento daparte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola èl'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmenteobbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazioned'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e nonsoggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolocondebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente alpagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente edoggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitoriche vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno1995, n. 6740 cui adde Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10Numero registro generale 22237/2021Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 15200/2026Data pubblicazione 20/05/2026settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24giugno 2003, n. 10031).“(Cass., n. 24455/2022, nonché Cass., n.27020/2024). Trattasi di un consolidato indirizzo di recente confermatodalle Sezioni Unite, che trova fondamento nel “coordinamento dei principiche regolano in via generale l’obbligazione solidale, valevoli anche inambito tributario, con le regole che presiedono alle procedurepubblicistiche di definizione” (v. Cass., S.U.., n. 5889/2026), oltrechénelle stesse specifiche disposizioni volta a volta dettate dal legislatore intema di “definizione agevolata”.Stabilendo l’art. 5, comma 5, della l. 130/2022 che “In ogni caso lespese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”,le spese del giudizio vanno compensate; non ricorrono i presupposti per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso principale (ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002). P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.4.2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto