CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCorbyons;-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,sede distaccata di Brescia n. 187/2020 depositata il 23/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/20261. La controversia ha origine dall’avviso di accertamento n. 515,emesso dal Comune di Caravaggio in data 3 luglio 2015 e notificato il 16luglio 2015, con il quale l’ente ha rettificato la denuncia TARI presentatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2015, assoggettando atassazione una superficie complessiva pari a 5.779 mq, comprendente, oltreai locali di servizio, anche le aree scoperte operative e i magazzini di prodottifiniti dello stabilimento sito in Caravaggio, via Mozzanica n. 9. La societàcontribuente ha sostenuto che tali superfici non fossero imponibili in quantoproduttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabiliai rifiuti urbani, dei quali provvedeva autonomamente allo smaltimento, eha quindi impugnato l’atto avanti alla Commissione tributaria provinciale diBergamo.2. Con la sentenza n. 583/02/2017, depositata il 5 dicembre 2017, laCommissione tributaria provinciale di Bergamo ha accolto il ricorso dellacontribuente, annullando l’avviso di accertamento. Il giudice di primo gradoha ritenuto, da un lato, che l’atto impositivo fosse carente di motivazione,non indicando il procedimento, i criteri e le ragioni poste a base dellarettifica delle superfici dichiarate, e, dall’altro, che le aree oggetto direcupero a tassazione fossero comunque escluse dalla TARI in quantodestinate ad attività industriali produttive di rifiuti speciali non assimilabiliai rifiuti urbani. Le spese di lite sono state compensate.3. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune diCaravaggio, sostenendo che l’esenzione dalla TARI dovesse riguardareesclusivamente le aree in cui si producevano in via continuativa e prevalenterifiuti speciali, con esclusione delle aree scoperte operative e dei magazzinidi prodotti finiti, e deducendo che l’onere della prova dei presuppostidell’esenzione gravasse sul contribuente. La società [OSCURATO:SOCIETA]. si ècostituita resistendo all’impugnazione e chiedendone il rigetto.Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/20264. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezionestaccata di Brescia, con la sentenza n. 87/25/2020, depositata il 23 gennaio2020, ha respinto l’appello del Comune. Il giudice di secondo grado hapreliminarmente corretto la motivazione della sentenza di primo grado nellaparte in cui aveva ritenuto l’avviso di accertamento privo di motivazione,affermando che l’atto impositivo individuava in modo sufficiente i localiassoggettati a tributo, la loro superficie complessiva e la categoria diappartenenza, consentendo così alla contribuente un’adeguata difesa. Nelmerito, tuttavia, la Commissione regionale ha confermato l’illegittimità dellapretesa tributaria, ritenendo che la società avesse assolto l’onere probatorioa suo carico, dimostrando, anche con la documentazione prodotta ingiudizio, che nelle aree scoperte operative e nei magazzini di prodotti finitisi formavano rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, interamente smaltitia proprie spese, con conseguente esclusione di tali superfici dalla baseimponibile TARI ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013.In considerazione del persistente contrasto giurisprudenziale tra le parti perannualità diverse, la Commissione regionale ha disposto la compensazionedelle spese del grado.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsocontenente incidentale affidato ad unico motivo la [OSCURATO:SOCIETA]6. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto della richiesta di riunione, con laquale la ricorrente incidentale ha rappresentato che l’annualità TARI 2015è oggetto del giudizio 27554/2020 RG e risulta in attesa di fissazioned’udienza; che l’annualità TARI 2016 è oggetto del giudizio 33634/2019 RGe per essa, in data 27 novembre 2025, è stata depositata proposta didefinizione del giudizio ai sensi dell’art 380-bis c.p.c; e che l’annualità TARINumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/20262017 è oggetto del giudizio 7153/2025 RG, già assegnata all’udienza inCamera di Consiglio dell’11 febbraio 2026.Rilevato che parte dei giudici sopra menzionati sono stati già definitie che la riunione non sarebbe funzionale alla rapida definizione delprocedimento, dovendosi eventualmente rinviarlo a nuovo ruolo, taleistanza va rigettata.2. Sempre in via preliminare, la società controricorrenteincidentale [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l’inammissibilità del ricorsoprincipale, deducendo che le censure articolate si risolvono, sottol’apparente veste di violazioni di legge, in una richiesta di riesame del meritoe delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità. È statainoltre denunciata la violazione dei requisiti di specificità e chiarezza deimotivi, in particolare con riferimento al terzo motivo, nel quale il Comunecumula promiscuamente doglianze eterogenee ex art. 360, comma 1, nn.3, 4 e 5, c.p.c., affidando alla Corte un’inammissibile opera di scomposizionedelle censure. La resistente ha infine sostenuto che la sentenza impugnatasi colloca nel solco dell’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità in tema di TARI e superfici produttive di rifiuti speciali, così dadeterminare l’operatività del filtro di cui all’art. 360-bis c.p.c.Le censure verranno analizzate con riferimento agli specifici motivi.3. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, - si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ela nullità della sentenza o del procedimento, n violazione dell’art. 32,comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 2697 c.c., anche in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c.3.1. Il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto assolto, da parte della contribuente, l’onere probatoriogravante su di essa ai fini dell’esenzione TARI, osservando che ladocumentazione valorizzata dalla CTR sarebbe stata prodotta tardivamente,in violazione del termine perentorio di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/20261992, e che, comunque, non sarebbe idonea a dimostrare la nonassoggettabilità a tributo delle aree scoperte operative e dei magazzini diprodotti finiti. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe così violato le regolesull’onere della prova e sui criteri di valutazione delle risultanze istruttorie,fondando la decisione su documenti non ritualmente acquisiti e su unamotivazione meramente assertiva.3.2. Nel controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato che la censura èinfondata e in parte inammissibile, poiché i documenti richiamati dalla CTRerano stati depositati tempestivamente rispetto alla data effettiva ditrattazione dell’udienza di primo grado, più volte rinviata, e comunqueriprodotti anche nel giudizio di appello, nel rispetto degli artt. 32 e 58 deld.lgs. n. 546 del 1992. La controricorrente ha inoltre evidenziato che ilComune non denuncerebbe una reale violazione dell’art. 2697 c.c., ma silimiterebbe a contestare la valutazione del materiale probatorio operata dalgiudice di merito, sollecitando un sindacato non consentito in sede dilegittimità. È stato infine ribadito che l’onere informativo e probatorioimposto dall’art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013 è stato puntualmenteassolto mediante la denuncia di variazione, la delimitazione delle superfici,la qualificazione dei rifiuti e la prova dell’avvenuto smaltimento a propriespese.3.3. Il motivo non merita accoglimento in parte qua.3.4. La produzione dei documenti è da considerare tempestiva,potendo comunque essere introdotti nel giudizio di appello, anche laddove,eventualmente, la produzione in primo grado risultasse tardiva: ai sensidell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente),nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, dinuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendoutilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo,tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo inquello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzaNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessicontenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio diimpugnazione (Cass. 18/09/2025, n. 25577 (Rv. 676517 - 01)).3.5. È invece fondato il motivo, laddove si rileva, nel corso del ricorso,che: Tale specifico «onere di informazione» che la legge pone a caricodel contribuente al fine di potere beneficiare dell’esenzione non è stato inalcun modo adempiuto da [OSCURATO:SOCIETA] né in fase procedimentale, ondeconsentire al Comune di conformare la pretesa impositiva alla situazione difatto, né tantomeno in fase di ricorso introduttivo risultato privo di adeguatosupporto documentale. È la stessa Commissione a precisare nella sentenzaoggetto della presente impugnazione che: “con la memoria illustrativa diprimo grado la società contribuente ha depositato il prospetto deiquantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti ed avviatiautonomamente a smaltimento nel corso dell’anno (il 100% dei rifiutiprodotti), nonché la relativa dichiarazione MUD 2015 per l’anno 2014specificando tra l’altro la natura di rifiuto speciale e dunque la nontassabilità”, evidenziando incontrovertibilmente la tardività della produzionedocumentale. .3.6. Risulta quindi mancante la verifica del rispetto dell’obbligodichiarativo, argomento del quale nulla si dice in sentenza.La censura merita quindi accoglimento per quanto di ragione,limitatamente cioè alla omessa verifica del rispetto del previo obbligodichiarativo a carico del contribuente.4. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, si eccepisce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto peravere la [OSCURATO:PERSONA] desunto, in violazione dell’art.1, comma 649, l. 147/2013, nonché in relazione all’art. 62, commi 2 e 3,d.lgs. n. 507/1993 e agli artt. 221, 226 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, chela [OSCURATO:SOCIETA]. abbia diritto alla non tassabilità delle aree scoperteoperative e dei magazzini di prodotti finiti oggetto di accertamento.Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/20264.1. Il Comune sostiene che la CTR avrebbe erroneamente ritenutosufficiente, ai fini dell’esenzione TARI, la dimostrazione della natura specialedei rifiuti prodotti, senza verificare la sussistenza congiunta delle ulterioricondizioni richieste dalla legge, e segnatamente la produzione in viacontinuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e il lorosmaltimento a cura e spese del contribuente. In particolare, il ricorrentecontesta che le aree scoperte operative e i magazzini di prodotti finitipossano ritenersi, per loro natura, sottratti a tassazione, richiamando unorientamento giurisprudenziale che ne afferma la generale assoggettabilitàal tributo.4.2. La controricorrente ha replicato che anche tale motivo si risolvein una censura di merito, giacché la CTR avrebbe correttamente accertato,sulla base delle risultanze istruttorie, che nelle aree in contestazione siproducevano rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali da imballaggioterziario non assimilabili, esclusi ex lege dal circuito di raccolta comunale.È stato evidenziato che la qualificazione dei rifiuti come speciali discendedirettamente dagli artt. 184, 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 e che,una volta dimostrata la produzione esclusiva di tali rifiuti e il loro integraleavvio a recupero a mezzo di ditte private, le superfici relative restanoescluse dal presupposto impositivo. La CTR avrebbe dunque fatto correttaapplicazione dell’art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, senza introdurrealcuna automatica esenzione, ma valorizzando una prova puntuale especifica riferita all’annualità oggetto di accertamento.4.3. Anche tale motivo è fondato.Dalla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, destinati alrecupero a spese del produttore, non poteva difatti desumersi anche laricorrenza delle altre condizioni che giustificano la detassazione delle areein contestazione (che secondo la CTR erano anche le aree scoperteoperative ed i magazzini).Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026Viene in proposito in rilievo la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649,che dispone nei seguenti termini: «Nella determinazione della superficieassoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove siformano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimentosono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioneche ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamentoriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiutispeciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento ilcomune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e imagazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamentecollegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divietodi assimilazione …».4.4. La Corte ha rimarcato che l’esenzione dal tributo - che, adifferenza del previgente regime (di cui al d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c.3) che lo correlava a quella parte di superficie «ove per specifichecaratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiutispeciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvederea proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiutispeciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed a condizione che iproduttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenutotrattamento in conformità alla normativa vigente.», - integra, pur sempre,l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuenteche intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere dellaprova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria gravasull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente,Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale dipagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634;Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass.,6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio2011, n. 775).La disposizione appena sopra richiamata (art. 1, comma 649) ha,quindi, una struttura tripartita in quanto contempla:- superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto di«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte del relativoproduttore);- superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione«alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»;- (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di … attività produttive» di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende il divieto diassimilazione»).4.5. Mentre, allora, la formazione «continuativa e prevalente» di rifiutispeciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimo esercizioascriverebbe la superfice di produzione dei relativi rifiuti assimilati allacategoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titolo alla detassazione, ilcollegamento di magazzini di materie prime e di merci alle aree diproduzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultare strettamentefunzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsi una loroutilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle aree diproduzione dei rifiuti speciali; e con la conseguenza che l’autonoma (edNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026ulteriore) produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività neimagazzini così considerati, ne ascriverebbe il regime a quello previsto nelleprecedenti disposizioni (di detassazione o di riduzione tariffaria), secondola rispettiva connotazione qualitativa (di assimilabilità o meno) equantitativa (in termini di continuità prevalente o meno) dei rifiuti (così)ulteriormente prodotti (v. Cass., 14 maggio 2025, n. 12902).4.6. Ciò chiarito riguardo ai magazzini, quanto, invece, alle areescoperte, rilevano le seguenti considerazioni.In relazione alla non imponibilità delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, «ad eccezione delle aree scoperte operative»,trattasi di causa di esclusione del tributo di risalente impianto, entrata,pertanto, nel tessuto normativo [v. il d.l. n. 201 del 2011, art. 14, comma4, come sostituito dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35, art. 10, comma 3, lett. a),conv. in l. 6 giugno 2013, n. 6410] in sostanziale recepimento di quanto giàprevisto dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 269, comma 2 (comesostituito dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 21) e successivamente- nella vigenza del règime relativo alla TARSU (d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, art. 62, comma 1) – da una sequenza di dd.ll. (d.l. 25 novembre 1996,n. 599, art. 2, comma 4-bis, conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5; d.l. 29settembre 1997, n. 328, art. 6, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410; d.l.26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, comma 3, conv. in l. 25 marzo 1999, n. 75)che ne hanno stabilizzato la disciplina a decorrere dal 1997 (v. altresì, conriferimento alla Tariffa di igiene ambientale, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,art. 49, comma 3, e, quanto alla cd. TIA2, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,art. 238, comma 1 nonché, quanto alla TARI, la l. l. 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 641).Sia pur con varianti lessicali che, nella disposizione di cui all’art. 1comma 641, cit., hanno trovato una più chiara formula espressiva – ov’è,dunque, evidente, che le «aree scoperte operative» ad ogni modolegittimano l’esercizio del potere impositivo, seppur aree in rapporto diNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026connessione funzionale con «locali tassabili» - la fattispecie di esclusione indiscorso è stata ricondotta dalla Corte, in precedenti arresti relativi alregime della Tarsu, - e con specifico riferimento alle aree destinate aparcheggio - alla disposizione di cui all'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, essendosi rilevato che detta disposizione,nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti «per il particolare uso cui sono stabilmentedestinati», chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo lastabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche lacircostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (v. Cass., 26luglio 2017, n. 18500; Cass., 13 marzo 2015, n. 5047).Più di recente, in tema di Tares, si è rimarcato che la tassazione èesclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentanola condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale oall'area principale e purché non siano operative; laddove l'operativitàconsiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'areaprincipale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulterioreestensione dell'attività svolta (Cass., 26 maggio 2023, n. 14718).4.7. Il nesso di pertinenzialità non esclude, pertanto, ex sel’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativasiccome luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimentodell’attività (principale) cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale.4.8. Rimane (così) del tutto evidente come la corretta applicazione didette disposizioni di legge implicasse specifici accertamenti in fatto,accertamenti non strettamente consequenziali al rilievo della quantità deirifiuti speciali prodotti dalla contribuente.In sostanza, andava verificato, per le superfici esenti, se la produzionedei rifiuti speciali era continuativa e prevalente, ed in quale rapporto sitrovassero i magazzini con le aree di produzione di rifiuti speciali nonassimilabili; ed andava altresì accertato, con onere della prova sempre aNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026carico del contribuente, l’uso e la destinazione funzionale delle areescoperte nonché la tipologia dei rifiuti ivi prodotti.4.9. Ne consegue la fondatezza della censura, con assorbimento dellaterza, con la quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, nonché n. 5,si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullitàdella sentenza o del procedimento nonché l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, peravere la [OSCURATO:PERSONA], reso una motivazionecontraddittoria, illogica e apparente, in violazione dell’art. 132, comma 4,c.p.c., dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Il Comune lamentain particolare, con tale doglianza, che la CTR, dopo aver richiamatocorrettamente i presupposti normativi dell’esenzione TARI, avrebbe poiaffermato in modo contraddittorio e apodittico che la contribuente ha dirittoalla non tassabilità delle superfici per la sola natura speciale dei rifiutiprodotti, omettendo di esaminare un fatto decisivo costituito dalla mancatadimostrazione della produzione continuativa e prevalente di rifiuti specialinon assimilabili e del relativo smaltimento a carico del contribuente.5. In via incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, dell’art. 7, comma 1, l. n. 212del 2000 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso diaccertamento TARI, nonostante esso si limitasse a una mera elencazionedelle superfici ritenute tassabili, senza indicare i presupposti di fatto e leragioni giuridiche poste a fondamento della maggiore pretesa impositiva, esenza aver effettuato alcun sopralluogo a seguito di denuncia di rettifica.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Il fondo della censura confonde, innanzitutto, il profilo che involgela motivazione dell’atto impositivo – e, dunque, un requisito di validitàdell’atto – con quello che (diversamente) attiene al riscontro probatorio deiNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026fatti posti a fondamento della pretesa impositiva (causa petendi dell’atto),essendosi in più occasioni rimarcato che l'obbligo di motivazione dell'avvisodi accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione delcriterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con lespecificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione hal'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazionedel criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., explurimis, Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n.2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25709; Cass.,17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 11giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).E, con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ha, per l’appunto,statuito che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso diaccertamento – sinanche nel caso di rettifica della dichiarazione delcontribuente - va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamentodei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n.296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620;Numero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026v., in tema di TIA, Cass., 10 giugno 2024, n. 16096; in tema di Tari v. Cass.,5 novembre 2025, n. 29259; Cass., 29 luglio 2025, n. 21872).5.3. In detta pronuncia, la Corte – dopo aver ricordato, secondo unconsolidato orientamento della Corte, che la generale portata precettivadell'obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere interpretata (inragione della cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini dimodularità, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascuntributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente,alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutivadel potere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005,n. 27758); Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) – ha, per l’appunto,condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l'obbligo di motivazione puòritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele echiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa ingiudizio del contribuente» e, dall’altro, che la fattispecie della rettifica dellasuperficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla «semplicità delprocedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione deltributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando latariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata5.4. Ne consegue quindi, secondo tali principi, il rigetto del ricorsoincidentale.6. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, vaaccolto il ricorso principale, limitatamente ai motivi primo (per quanto dragione) e secondo, assorbito il terzo, e va rigettato quello incidentale.L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio diNumero registro generale 27554/2020Numero sezionale 4844/2026Numero di raccolta generale 19159/2026Data pubblicazione 11/06/2026legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiache, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, e il secondo motivodel ricorso principale, dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto