CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33860/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: carlovaudetti@pec.or- dineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , 5 4/56 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; Oggetto:II.DD. IVA.– prescrizione- sospen- sione –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA] - RISCOSSIONE, in persona del presidente legalerappresentante pro tempore –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monten. 652 / 1 /20 1 8 , depositata il 1 0 . 4 .20 1 8 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.652/1/2018 depositata il 1 0 . 4 . 2018 veniva accolto l’ appell o pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Torino n. 81 /20 1 6 che aveva accolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’ intimazione di pagamento notificatain data 1 5 . 5 .201 5 a lla società IPSEIT di [OSCURATO:PERSONA]- rado [OSCURATO:SOCIETA]. e le tre cartelle di pagamento sottese . Evocato in giudizio,l’agente della riscossione non si costituiva. 2.Gli atti riprendevano ad imposizione II.DD., IVA, sanzioni e inte- ressi relativ ament e ai periodi d’imposta 1998 e 1999 nei confronti dellasocietà. Il giudice di prime cure riteneva che i crediti portati dalle cartelle fosseroprescritti. Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado, ritenendo non maturata la prescrizione ai sensi dell’art.1 , comma 623, ultimo periodo , della legge n.147/2013, operando la sospensionedel termine per la definizione agevolata per le cartelle percui era causa, effettivamente definibili. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delleEntrate con controrico rso . L’agente della riscossione è rimasto intimato. Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1della Legge n. 147/2013 , commi 618, 620 e 623 , per avere la CTR rigettatol’eccezione di prescrizione decennale relativamente ai cre- ditiportati dalle cartell e di pagamento sottese all’intimazione impu- gnata sul presupposto che l’ art. 1 , comma 623 , della Legge n. 157/2013ha interrotto i termini prescrizionali per consentire ai con- tribuenti di avvalersi della definizione agevolata delle cause pen- denti. 1.1.In buona sostanza, l a ricorrente in questa sede si lamenta de l fattoche la CTR abbia ritenuto che la « sospensione (…) sarebbe in- discriminatamenteapplicabile a tutti i crediti tributari affidati in ri- scossione prima del 31/12/2013 » (cfr. p. 3 del ricorso) mentre la normain questione andrebbe « letta in correlazione con i precedenti commi618- 620 dello stesso articolato e con la possibilità di defini- zioneagevolata delle pendenze ivi prevista (pagamento spontaneo senzainteressi)» e quindi sarebbe applicabile solo alle pretese cre- ditorieche si sarebbero potute prescrivere nel periodo in cui è stata sospesala riscossione. 2.Il motivo è specifico, in quanto è la stessa sentenza di appello ad aver ritenuto decisiva la questione, sia pure risolvendola in senso sfavorevoleal contribuente , ma è infondato. 2.1.L'articolo 1, comma 618, della Legge n. 147/2013 stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenziefiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pa- gamento:a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscrittoa ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi perritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, e successive modificazioni». Ilsuccessivo comma 623 prevede che «Per consentire il versamento dellesomme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 restasospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sonosospesi i termini di prescrizione». 2.2.Sul tema della estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruoloè intervenuta la decisione della Corte, la quale ha effermato che la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione finoal 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuentedi aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pen- denti(così Cass. o rdinanza n. 1893 del 28/01/2020). 2.3.L’accertamento compiuto dalla CTR non si pone, dunque, in con- trastobensì in continuità con l’interpretazione del giudice di legitti- mità,avendo il giudice correttamente argomentato nel senso che « le cartelleintimate rientravano in quelle definibili ex art.1, comma 618 inquanto relative a ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati in riscossionein data antecedente al 31 ottobre 2013, nei loro confronti opera,come giustamente sostiene l’Ufficio, la sopensione della pre- scrizione (mesi 5 e giorni 15) così come prevista dal comma 623 » (cfr.p. 3 della sentenza). 3.Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità co- stituzionalesollevata dalla ricorrente nel corpo della censura sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione per il fatto che « si interprete- rebbeuna norma di favore per il contribuente (quella che prevede la definizioneagevolata) in termini sfavorevoli al medesimo (che lad- dovevalutasse, come è libero di valutare, di non aderire a tale defi- nizione,si vedrebbe allungato il termine di prescrizione) » (cfr. p. 5 delricorso). Infatti,il beneficio della norma agevolativa per tutti coloro che ver- sano nelle condizioni previste dalla legge non ha introdotto alcuna discriminazionesoggettiva tra contribuenti e la previsione della so- spensionedei termini di prescrizione, corrispondente al periodo per lariscossione dei carichi tributari nei confronti di tutti i contribuenti (v.Cass. n. 1893/2020) . Perciò, non lede in alcun modo il dettame costituzionalee non inficia la discrezionalità del legislatore, il quale, come ha già osservato questa Corte vagliando la questione , ove avessevoluto sospendere la prescrizione solo in tale ultima ipotesi loavrebbe espressamente previsto. 4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo in favore del la controricorrente costi- tuita,seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore dell’Agenzia delle e ntrate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i pres