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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 34233/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24560/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1552/2022 depositata il 05/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello interposto da Soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riconosceva che il contratto di affitto agrario intercorso tra detta società e la Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulato in data 22.2.2020 aveva avuto scadenza alla data del 10.11.2020 con conseguente obbligo in capo all’affittuaria di liberare i terreni oggetto del contratto stesso.

L’appellante aveva ivi dedotto che, erroneamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato l’invalidità della clausola n.2 del contratto, limitativa della durata del rapporto ad un solo anno, così decidendo, invece, che la scadenza dell’affitto agrario doveva intendersi alla data del 10.11.2035 per effetto dell’applicazione del disposto di cui agli artt.1, 45 e 58 l.203/82.

La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, al contrario, sostenuto che la durata legale del contratto di affitto era stata convenzionalmente e legittimamente derogata dalle parti con specifica dichiarazione inserita alla clausola n.8.

La convenuta appellata, costituitasi, aveva ribadito la nullità dell’invocata clausola derogativa della durata legale del contratto con conseguente inserimento ex art.1339 c.c. della scadenza del contratto alla data del 10.11.2035 atteso che la dichiarazione contrattuale di cui alla clausola n.8 non poteva ritenersi avere valenza confessoria.

Il giudice dell’impugnazione, accertata la valenza confessoria della predetta clausola, accertava la durata solo annuale del contratto.

Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., della l. 203/1982 artt. 45 e 58, artt. 2702, 2730 e 2735 c.c.».

In particolare, la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni opportuna disamina degli atti e documenti prodotti dando erroneamente per presupposta la natura confessoria dell’art. 8 di cui al contratto 22.2.2020, così confermando la validità della clausola 2 del contratto agrario in punto durata; applicando gli artt. 2702, 2730 e 2735 c.c. il giudice dell’impugnazione ha infatti asserito che “sottoscrivendo il contratto, in cui figura l’art. 8, dal contenuto richiamato, l’affittuaria ha reso una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.”.

Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] assume la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art .360 comma 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 5 c. p.c., avendo la Corte d’appello di Bologna omesso di esaminare e considerare ai fini del decidere le prove proposte dalle parti e la non contestazione, da parte della società SATAR, dei fatti allegati dalla difesa [OSCURATO:SOCIETA]».

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione dell’art. 2732 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e 5; mancanza e /o insufficiente e /o carente e illogica motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 e 4.» Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la ricorrente ripropone i rilievi svolti nella costituzione in sede di appello senza specificare quali siano gli errori in cui sarebbe incorso il giudice dell’impugnazione nell’applicare alla fattispecie al suo esame le norme di legge qui invocate (artt.2702,2730 e 2735 c.c.).

Si osserva che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" ( Cass.17570/20, 635/2015, 828/2007).

Sul punto la Corte d’Appello, dopo aver affermato che è nella disponibilità delle parti concordare una durata del rapporto di affitto agrario diversa da quella prevista dalla legge purché tale accordo sia raggiunto con l’assistenza delle associazioni di categoria, ha rilevato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass.n.15370/2017, Cass.n.14759/2008), la dichiarazione contenuta in un contratto con la quale si dà atto dell’assistenza delle associazioni di categoria costituisce confessione stragiudiziale con valore di prova legale che non può essere vinta con l’acquisizione di prove testimoniali di segno contrario.

La ricorrente quindi, sottoscrivendo la clausola n.8, ha ammesso di aver ricevuto assistenza sindacale, che risulta anche adeguatamente estesa e puntuale (si legge infatti alla clausola 8 che i rappresentanti delle associazioni sindacali ‘dopo aver spiegato alle parti contraenti le deroghe alle norme di legge sottoscrivono il contratto che produce effetti derogativi in materia di durata del contratto..’), così determinando il fatto, ad oggi sfavorevole a sé, della deroga alla durata legale del contratto.

La valutazione della portata di tale dichiarazione non può essere nuovamente sottoposta a questa Corte in sede di legittimità costituendo essa il frutto di un apprezzamento di fatto qui insindacabile laddove non si indichi in modo specifico, come nella specie, ove il giudice di merito si sia posto in contrasto con la norma invocata.

Ed allora la dichiarazione confessoria poteva essere revocata solo con la prova della ricorrenza di un errore di fatto ai sensi dell’art.2732 c.c. dimostrando, cioè, sia la non corrispondenza del fatto dichiarato al fatto vero sia le circostanze che avevano indotto il confitente nell’erroneo convincimento circa la verità del fatto contestato.

La confessione, infatti, può esser invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.

Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. n. 17716/2020, Cass. n. 26985/2013).

In questa sede, in violazione del disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c., neppure sono stati riportati i capitoli di prova dedotti nel giudizio di primo grado al fine di consentire la verifica dei mezzi di prova offerti al giudice di merito.

In ogni caso, anche a voler ritenere sufficiente il richiamo alle pagg.17 e 18 dell’atto introduttivo innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che i capitoli di prova dedotti non riguardavano specificatamente l’erronea percezione, da parte del legale rappresentante della ricorrente, della inveritiera presenza alla stipula dell’atto dei rappresentanti delle associazioni di categoria, ma, solo, la comunicazione di detto fatto da parte di terzo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) a ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ e senza neppure l’indicazione del soggetto destinatario della stessa.

Seppur poi volesse ritenersi, secondo l’assunto della difesa della ricorrente, che la dichiarazione resa alla clausola n.8 soggiace piuttosto al disposto di cui all’art. 2702 c.c. -secondo cui la scrittura riconosciuta ‘fa piena prova della sola provenienza dell’atto, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova’- si dovrebbe allora, tuttavia, rilevare che la sottoscrizione del documento negoziale da parte dei contraenti, e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, è probante di un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile; quindi, sussiste la validità del contratto, ed in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria documentale non può essere disattesa mediante la deduzione – nuovamente- di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (Cass. n.19906/2018, Cass. n.14759/2008, Cass. n. 5483/2007). [OSCURATO:SOCIETA], che pur ha proposto in via subordinata domanda di annullamento della clausola, in questa sede, fonda la propria censura su due argomenti.

Il primo, secondo il quale il contratto di affitto agrario sarebbe stato sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni sindacali solo dopo la stipula del contratto, rappresentando che l’indicazione della relativa presenza costituiva mera clausola di stile.

In tal modo, tuttavia, da un lato, [OSCURATO:SOCIETA] non ha dedotto alcuna modalità di erronea formazione del proprio consenso che, ex artt. 1428 e 1429 c.c., lo avrebbe indotto a ritenere erroneamente presenti all’atto i rappresentanti delle associazioni di categoria e che avrebbe giustificato, pertanto, l’annullamento del contratto o della clausola stessa.

Infatti l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà.

Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cuiprova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione (Cass. n. 2174/2009, Cass. n.5734/2019).

D’altro canto, il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n.2174/2009).

E sul punto la sentenza impugnata indica che ‘alla luce della documentazione complessivamente acquisita e della confusa allegazione testualmente riportata, oggettivamente inidonea a chiarire quale fosse la divergente rappresentazione dei fatti in capo al Lanfredi, deve ritenersi che non vi sia stato alcun errore e che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sottoscritto il contratto di affitto , con quella clausola , ben sapendo che la deroga alla durata del contratto di affitto, da una parte, richiedeva l’assistenza delle associazioni, dall’altra era indispensabile per addivenire all’immediato possesso dei terreni oggetto di un complessivo accordo in formazione tra i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Lanfredi , legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].‘ Il secondo argomento fondante la doglianza attiene alla dichiarazione di intervenuta spiegazione delle deroghe alle norme di legge, dichiarazione che, secondo il ricorrente, sarebbe attestazione dei soli rappresentanti e non delle parti del contratto, argomento che è privo di pregio essendo tale dichiarazione inclusa nel contratto che non è altro che l’incontro delle volontà delle due parti stipulanti.

Ed allora in ogni caso la dichiarazione contrattuale di cui alla clausola n.8 è vincolante per le parti anche quanto alla durata del rapporto come prevista nella clausola n.2.

Attese le precedenti considerazioni in merito al percorso logico argomentativo svolto dal giudice del gravame, anche il secondo ed il terzo motivo relativi alla corretta valutazione delle prove allegate e all’asserito omesso esame di elementi decisivi, devono essere ritenuti inammissibili.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 7.000,00per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24560/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1552/2022 depositata il 05/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello interposto da Soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riconosceva che il contratto di affitto agrario intercorso tra detta società e la Soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulato in data 22.2.2020 aveva avuto scadenza alla data del 10.11.2020 con conseguente obbligo in capo all’affittuaria di liberare i terreni oggetto del contratto stesso. L’appellante aveva ivi dedotto che, erroneamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato l’invalidità della clausola n.2 del contratto, limitativa della durata del rapporto ad un solo anno, così decidendo, invece, che la scadenza dell’affitto agrario doveva intendersi alla data del 10.11.2035 per effetto dell’applicazione del disposto di cui agli artt.1, 45 e 58 l.203/82. La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, al contrario, sostenuto che la durata legale del contratto di affitto era stata convenzionalmente e legittimamente derogata dalle parti con specifica dichiarazione inserita alla clausola n.8. La convenuta appellata, costituitasi, aveva ribadito la nullità dell’invocata clausola derogativa della durata legale del contratto con conseguente inserimento ex art.1339 c.c. della scadenza del contratto alla data del 10.11.2035 atteso che la dichiarazione contrattuale di cui alla clausola n.8 non poteva ritenersi avere valenza confessoria. Il giudice dell’impugnazione, accertata la valenza confessoria della predetta clausola, accertava la durata solo annuale del contratto. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., della l. 203/1982 artt. 45 e 58, artt. 2702, 2730 e 2735 c.c.». In particolare, la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni opportuna disamina degli atti e documenti prodotti dando erroneamente per presupposta la natura confessoria dell’art. 8 di cui al contratto 22.2.2020, così confermando la validità della clausola 2 del contratto agrario in punto durata; applicando gli artt. 2702, 2730 e 2735 c.c. il giudice dell’impugnazione ha infatti asserito che “sottoscrivendo il contratto, in cui figura l’art. 8, dal contenuto richiamato, l’affittuaria ha reso una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.”. Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] assume la «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art .360 comma 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 5 c. p.c., avendo la Corte d’appello di Bologna omesso di esaminare e considerare ai fini del decidere le prove proposte dalle parti e la non contestazione, da parte della società SATAR, dei fatti allegati dalla difesa [OSCURATO:SOCIETA]». Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione dell’art. 2732 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e 5; mancanza e /o insufficiente e /o carente e illogica motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 e 4.» Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la ricorrente ripropone i rilievi svolti nella costituzione in sede di appello senza specificare quali siano gli errori in cui sarebbe incorso il giudice dell’impugnazione nell’applicare alla fattispecie al suo esame le norme di legge qui invocate (artt.2702,2730 e 2735 c.c.). Si osserva che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" ( Cass.17570/20, 635/2015, 828/2007). Sul punto la Corte d’Appello, dopo aver affermato che è nella disponibilità delle parti concordare una durata del rapporto di affitto agrario diversa da quella prevista dalla legge purché tale accordo sia raggiunto con l’assistenza delle associazioni di categoria, ha rilevato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass.n.15370/2017, Cass.n.14759/2008), la dichiarazione contenuta in un contratto con la quale si dà atto dell’assistenza delle associazioni di categoria costituisce confessione stragiudiziale con valore di prova legale che non può essere vinta con l’acquisizione di prove testimoniali di segno contrario. La ricorrente quindi, sottoscrivendo la clausola n.8, ha ammesso di aver ricevuto assistenza sindacale, che risulta anche adeguatamente estesa e puntuale (si legge infatti alla clausola 8 che i rappresentanti delle associazioni sindacali ‘dopo aver spiegato alle parti contraenti le deroghe alle norme di legge sottoscrivono il contratto che produce effetti derogativi in materia di durata del contratto..’), così determinando il fatto, ad oggi sfavorevole a sé, della deroga alla durata legale del contratto. La valutazione della portata di tale dichiarazione non può essere nuovamente sottoposta a questa Corte in sede di legittimità costituendo essa il frutto di un apprezzamento di fatto qui insindacabile laddove non si indichi in modo specifico, come nella specie, ove il giudice di merito si sia posto in contrasto con la norma invocata. Ed allora la dichiarazione confessoria poteva essere revocata solo con la prova della ricorrenza di un errore di fatto ai sensi dell’art.2732 c.c. dimostrando, cioè, sia la non corrispondenza del fatto dichiarato al fatto vero sia le circostanze che avevano indotto il confitente nell’erroneo convincimento circa la verità del fatto contestato. La confessione, infatti, può esser invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. n. 17716/2020, Cass. n. 26985/2013). In questa sede, in violazione del disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c., neppure sono stati riportati i capitoli di prova dedotti nel giudizio di primo grado al fine di consentire la verifica dei mezzi di prova offerti al giudice di merito. In ogni caso, anche a voler ritenere sufficiente il richiamo alle pagg.17 e 18 dell’atto introduttivo innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che i capitoli di prova dedotti non riguardavano specificatamente l’erronea percezione, da parte del legale rappresentante della ricorrente, della inveritiera presenza alla stipula dell’atto dei rappresentanti delle associazioni di categoria, ma, solo, la comunicazione di detto fatto da parte di terzo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) a ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ e senza neppure l’indicazione del soggetto destinatario della stessa. Seppur poi volesse ritenersi, secondo l’assunto della difesa della ricorrente, che la dichiarazione resa alla clausola n.8 soggiace piuttosto al disposto di cui all’art. 2702 c.c. -secondo cui la scrittura riconosciuta ‘fa piena prova della sola provenienza dell’atto, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova’- si dovrebbe allora, tuttavia, rilevare che la sottoscrizione del documento negoziale da parte dei contraenti, e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, è probante di un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile; quindi, sussiste la validità del contratto, ed in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria documentale non può essere disattesa mediante la deduzione – nuovamente- di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (Cass. n.19906/2018, Cass. n.14759/2008, Cass. n. 5483/2007). [OSCURATO:SOCIETA], che pur ha proposto in via subordinata domanda di annullamento della clausola, in questa sede, fonda la propria censura su due argomenti. Il primo, secondo il quale il contratto di affitto agrario sarebbe stato sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni sindacali solo dopo la stipula del contratto, rappresentando che l’indicazione della relativa presenza costituiva mera clausola di stile. In tal modo, tuttavia, da un lato, [OSCURATO:SOCIETA] non ha dedotto alcuna modalità di erronea formazione del proprio consenso che, ex artt. 1428 e 1429 c.c., lo avrebbe indotto a ritenere erroneamente presenti all’atto i rappresentanti delle associazioni di categoria e che avrebbe giustificato, pertanto, l’annullamento del contratto o della clausola stessa. Infatti l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cuiprova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione (Cass. n. 2174/2009, Cass. n.5734/2019). D’altro canto, il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n.2174/2009). E sul punto la sentenza impugnata indica che ‘alla luce della documentazione complessivamente acquisita e della confusa allegazione testualmente riportata, oggettivamente inidonea a chiarire quale fosse la divergente rappresentazione dei fatti in capo al Lanfredi, deve ritenersi che non vi sia stato alcun errore e che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sottoscritto il contratto di affitto , con quella clausola , ben sapendo che la deroga alla durata del contratto di affitto, da una parte, richiedeva l’assistenza delle associazioni, dall’altra era indispensabile per addivenire all’immediato possesso dei terreni oggetto di un complessivo accordo in formazione tra i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Lanfredi , legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].‘ Il secondo argomento fondante la doglianza attiene alla dichiarazione di intervenuta spiegazione delle deroghe alle norme di legge, dichiarazione che, secondo il ricorrente, sarebbe attestazione dei soli rappresentanti e non delle parti del contratto, argomento che è privo di pregio essendo tale dichiarazione inclusa nel contratto che non è altro che l’incontro delle volontà delle due parti stipulanti. Ed allora in ogni caso la dichiarazione contrattuale di cui alla clausola n.8 è vincolante per le parti anche quanto alla durata del rapporto come prevista nella clausola n.2. Attese le precedenti considerazioni in merito al percorso logico argomentativo svolto dal giudice del gravame, anche il secondo ed il terzo motivo relativi alla corretta valutazione delle prove allegate e all’asserito omesso esame di elementi decisivi, devono essere ritenuti inammissibili. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 7.000,00per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un
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