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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08531/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10613/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TIVOLI n. 1162/2018 , depositata il05/03/2018, R.G.N. 88/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con decreto del 5 marzo 2018, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titolo di mancata percezione di vari emolumenti retributivi e di T.f.r., sul previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita;

2. in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie orali e documentali (in ordine, sotto quest’ultimo profilo, ai plurimi contratti di co.co.co. e di lavoro a progetto), esso ha ritenuto la “sostanziale autoregolamentazione del rapporto fondata sull’autonomia della prestazione svolta (quale Direttore grafico)”, per contro difettando i requisiti costitutivi della subordinazione, avendo anzi il predetto partecipato al Consiglio di amministrazione della società poi fallita nel periodo dall’ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, con riflessi valutativi ridondanti sul complessivo rapporto tra le parti, “per come emerso dalle risultanze istruttorie, consentendo dunque di escludere un rapporto di subordinazione”;

3. con atto notificato il 30 marzo 2018, il creditore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare, deve essere esclusa la ricorrenza dei presupposti di rilevanza nomofilattica per la rimessione della causa in pubblica udienza, come richiesto dal ricorrente nella memoria finale;

2. egli ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale rispettato il principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, avendo omesso di pronunciare sulla domanda di nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti, espressamente formulata nel ricorso (primo motivo);3. esso è fondato;

4. il ricorrente ha trascritto, così assolvendo alla prescrizione di specificità del motivo a mente dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n.6 c.p.c., la propria domanda, nelle conclusioni del ricorso in opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di accertamento del rapporto di lavoro subordinato prestato in favore della società in bonis, “se del caso, ap plicando la normativa prevista in tema di conversione di contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato”.

Ebbene, pure avendone fatta espressa menzione (“contratti di lavoro a progetto datati 29.2.2008, 9.3.2009, 28.2.2010, 9.3.2011, 1.3.2012”: così dal secondo al quarto alinea dell’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), il Tribunale non ha reso alcuna pronuncia in merito alla richiesta applicazione della normativa prevista in tema di conversione di contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato (art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003), sulla base in particolare delle prospettate “assoluta vaghezza del progetto” e “pedissequa ripetizione del progetto stesso nei diversi contratti”(p.to 2, lett. a., b., p.to IV di pg. 2 del ricorso): indubbio capo autonomo di domanda:

4.1. è noto che il vizio diomessa pronuncia si concreti nel difetto del momento decisorio, occorrendo per la sua integrazione che sia stato omesso completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: ciò che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronunci solo nei confronti di alcune parti; mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra invece un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730);

4.2. né si può ritenere che il Tribunale abbia pronunciato anche su tale domanda, così implicitamente rigettandola (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662).

Esso ha, infatti, considerato i suddetti contratti esclusivamente ai fini di un concreto accertamento della natura giuridica (se subordinata, e pertanto eterodiretta; ovvero autonoma, e pertanto autoregolata) dell’attività prestata dal ricorrente in favore della società fallita, nell’ambito di una globale valutazione di tutte le risultanze istruttorie (orali e documentali) versate in atti, in applicazione del principio acquisitivo (dal terzo capoverso di pg. 2 all’alinea concluso con le parole “nel senso chiarito dalla giurisprudenza”di pg. 3 del decreto).

Il Tribunale ha quindi operato un accertamento, nel quale ha sì incluso anchei contratti a progetto, ma quale elemento meramente sintomatico insieme con altri, prescindendo del tutto dalla specificità della loro disciplina, che avrebbe comportato un accertamento, completamente mancato, in ordine all’effettiva esistenza di un progetto: ispirato al noto principio, in tema dilavoro a progetto privo di uno specifico, ai sensi dell'art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003, ratione temporis applicabile, secondo il quale non si fa luogo a d accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 25 agosto 2020, n. 17707);

5. la fondatezza del primo motivo assorbe tutti gli altri dedotti: a) di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale la nullità dei contratti a progetto (secondo motivo); b) di violazione e falsa applicazione degli artt. 68 ss. d.lgs. 276/2003, per la genericità del progetto, tempestivamente dedotta dal lavoratore, dei contratti stipulati tra le parti, comportante la presunzione assoluta (“I rapporti … sono considerati … ”) di subordinazione a tempo indeterminato (terzo); c) di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per la ricorrenza degli elementi costitutivi di un rapporto di subordinazione, tenuto conto della qualifica dirigenziale richiesta e delle particolari mansioni svolte, su cui modulare la “puntualità” delle direttive e degli altri indici della subordinazione (quarto); d) di violazione e falsa applicazione dell’art.2389 c.c. in relazione con gli artt. 61 d.lgs. 276/2003, 2094 c.c., per insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base alla circostanza del periodo di propria partecipazione al consiglio di amministrazione della società, eventualmente da limitare ad esso (quinto); e) di violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 416 c.p.c., in riferimento alla propria carica amministrativa e ai conteggi prodotti (sesto);

6. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10613/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TIVOLI n. 1162/2018 , depositata il05/03/2018, R.G.N. 88/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con decreto del 5 marzo 2018, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titolo di mancata percezione di vari emolumenti retributivi e di T.f.r., sul previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita; 2. in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie orali e documentali (in ordine, sotto quest’ultimo profilo, ai plurimi contratti di co.co.co. e di lavoro a progetto), esso ha ritenuto la “sostanziale autoregolamentazione del rapporto fondata sull’autonomia della prestazione svolta (quale Direttore grafico)”, per contro difettando i requisiti costitutivi della subordinazione, avendo anzi il predetto partecipato al Consiglio di amministrazione della società poi fallita nel periodo dall’ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, con riflessi valutativi ridondanti sul complessivo rapporto tra le parti, “per come emerso dalle risultanze istruttorie, consentendo dunque di escludere un rapporto di subordinazione”; 3. con atto notificato il 30 marzo 2018, il creditore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, deve essere esclusa la ricorrenza dei presupposti di rilevanza nomofilattica per la rimessione della causa in pubblica udienza, come richiesto dal ricorrente nella memoria finale; 2. egli ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale rispettato il principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, avendo omesso di pronunciare sulla domanda di nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti, espressamente formulata nel ricorso (primo motivo);3. esso è fondato; 4. il ricorrente ha trascritto, così assolvendo alla prescrizione di specificità del motivo a mente dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n.6 c.p.c., la propria domanda, nelle conclusioni del ricorso in opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di accertamento del rapporto di lavoro subordinato prestato in favore della società in bonis, “se del caso, ap plicando la normativa prevista in tema di conversione di contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato”. Ebbene, pure avendone fatta espressa menzione (“contratti di lavoro a progetto datati 29.2.2008, 9.3.2009, 28.2.2010, 9.3.2011, 1.3.2012”: così dal secondo al quarto alinea dell’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), il Tribunale non ha reso alcuna pronuncia in merito alla richiesta applicazione della normativa prevista in tema di conversione di contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato (art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003), sulla base in particolare delle prospettate “assoluta vaghezza del progetto” e “pedissequa ripetizione del progetto stesso nei diversi contratti”(p.to 2, lett. a., b., p.to IV di pg. 2 del ricorso): indubbio capo autonomo di domanda: 4.1. è noto che il vizio diomessa pronuncia si concreti nel difetto del momento decisorio, occorrendo per la sua integrazione che sia stato omesso completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: ciò che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronunci solo nei confronti di alcune parti; mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra invece un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730); 4.2. né si può ritenere che il Tribunale abbia pronunciato anche su tale domanda, così implicitamente rigettandola (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662). Esso ha, infatti, considerato i suddetti contratti esclusivamente ai fini di un concreto accertamento della natura giuridica (se subordinata, e pertanto eterodiretta; ovvero autonoma, e pertanto autoregolata) dell’attività prestata dal ricorrente in favore della società fallita, nell’ambito di una globale valutazione di tutte le risultanze istruttorie (orali e documentali) versate in atti, in applicazione del principio acquisitivo (dal terzo capoverso di pg. 2 all’alinea concluso con le parole “nel senso chiarito dalla giurisprudenza”di pg. 3 del decreto). Il Tribunale ha quindi operato un accertamento, nel quale ha sì incluso anchei contratti a progetto, ma quale elemento meramente sintomatico insieme con altri, prescindendo del tutto dalla specificità della loro disciplina, che avrebbe comportato un accertamento, completamente mancato, in ordine all’effettiva esistenza di un progetto: ispirato al noto principio, in tema dilavoro a progetto privo di uno specifico, ai sensi dell'art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003, ratione temporis applicabile, secondo il quale non si fa luogo a d accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 25 agosto 2020, n. 17707); 5. la fondatezza del primo motivo assorbe tutti gli altri dedotti: a) di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale la nullità dei contratti a progetto (secondo motivo); b) di violazione e falsa applicazione degli artt. 68 ss. d.lgs. 276/2003, per la genericità del progetto, tempestivamente dedotta dal lavoratore, dei contratti stipulati tra le parti, comportante la presunzione assoluta (“I rapporti … sono considerati … ”) di subordinazione a tempo indeterminato (terzo); c) di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per la ricorrenza degli elementi costitutivi di un rapporto di subordinazione, tenuto conto della qualifica dirigenziale richiesta e delle particolari mansioni svolte, su cui modulare la “puntualità” delle direttive e degli altri indici della subordinazione (quarto); d) di violazione e falsa applicazione dell’art.2389 c.c. in relazione con gli artt. 61 d.lgs. 276/2003, 2094 c.c., per insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base alla circostanza del periodo di propria partecipazione al consiglio di amministrazione della società, eventualmente da limitare ad esso (quinto); e) di violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 416 c.p.c., in riferimento alla propria carica amministrativa e ai conteggi prodotti (sesto); 6. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giu
Decreto Cassazione n. 08531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris