CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11681/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 008THYU ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40704/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] lussi e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 980 di multa e revocato le pene accessorie, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] lussi ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.4 e 5, 624 bis, 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Rilevato che la doglianza comune ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] lussi e di [OSCURATO:PERSONA] - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.- è manifestamente infondata perché correttamente è stata ritenuta l'aggravante della destrezza in relazione alla cosiddetta tecnica dell'abbraccio; tale tecnica, infatti, può essere identificata in una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952, proprio in relazione a tale tecnica predatoria); Rilevato che la censura di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con c:ui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, presupponendo una diversa ricostruzione quanto al ruolo dei partecipanti al fatto rispetto a quanto si legge nella sentenza impugnata, laddove si è valorizzata la percezione, da parte delle persone offese, della riferibilità del reato a tre persone, a prescindere dal dato — irrilevante ai fini dell'integrazione dell'aggravante — che tali soggetti non siano stati individuati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio