CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta accoglieva parzialmente il reclamo del detenuto ex art. 35-ter, ord. penit. per taluni periodi di detenzione e che, avverso tale decisione, il detenuto e il DAP proponevano reclamo al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta; Premesso altresì che il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo del detenuto, rilevandone l'astrattezza e la genericità, mentre accoglieva parzialmente il reclamo del DAP, segnatamente per i mesi da maggio a metà ottobre degli anni interessati (dal 2016 al 2020), osservando che la mancanza di riscaldamento in tali periodi non poteva influire sulle condizioni detentive nell'Istituto dì Agrigento, località caratterizzata da clima mite; Rilevato che il ricorso per Cassazione articola deduzioni in punto di fatto - aventi ad oggetto i disservizi e i disagi ai quali sarebbe stato sottoposto il detenuto - rivalutative delle fonti probatorie e prive di qualunque critica delle argomentazioni poste a base della ordinanza impugnata, compresa la valutazione di genericità del reclamo (pagg. da 1 a 6), e che per il resto deduce vizi di motivazione, non consentiti ex art. 35-bis, comma 4-bis, ord. penit., censurando, in via del tutto generica, l'irragionevolezza della motivazione sul mancato accoglimento della richiesta difensiva di consentire la misurazione della cella da parte di un tecnico (pagg. 7 a 8); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili dì colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]