CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10220/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 27598-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 486 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 marzo 201 8 (R.G.N. 491/2017). R.G.N.27598/2018 Cron. Rep. C.C. 25/10/2023 giurisdizione Indennitàdi disoccupazione agricola e decadenza dall’azione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 12 settembre 2018 e affidato a due motivi, illustrati da memoria, la signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazionela sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 486 del 2018, depositata il 14 marzo 2018, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta decadenza, l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2005 e 2006. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 10 ottobre 2018. 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– La Corte territoriale ha accertato, in fatto, che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il 12 febbraio 2014 la comunicazione relativa alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2005 e 2006, ha presentato solo il 7 aprile 2014 il ricorso amministrativo e ha proposto l’azione giudiziaria il 24 luglio 2014. Poste tali premesse, i giudici d’appello hanno osservato, in punto di diritto, che il termine di trenta giorni, previsto per la proposizione del ricorso amministrativo (art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375), decorre dalla «notificazione ad personam » dei provvedimenti, e non dalla pubblicazione telematica, che, nel caso di specie,si è protratta dal 10 marzo 2014 al 26 marzo 2014. -3 - Dall’infruttuosa scadenza del termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre il termine di centoventi giorni, stabilitoa pena di decadenza per « proporre azione giudiziaria » (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Nel caso di specie, pertanto, il giudizio è stato instaurato tardivamente il 24 luglio 2014. 2.– Contro le statuizioni della Corte d’appello di Catanzaro, la signora Aloisio articola due motivi di ricorso. 3.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, dell’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 9-quinquies, comma 4, ultima parte, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608. Avrebbe errato la Corte d’appello di Catanzaro nel far decorrere il termine per la proposizione del ricorso amministrativo dalla comunicazione del 12 febbraio 2014, relativa al riesame delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2005/2006. Quanto alla comunicazione del disconoscimento di giornate lavorative, successivo alla pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, la normativa ratione temporis applicabile disporrebbe la pubblicazione con modalità telematiche. Pertanto, a fronte di una revisione pubblicata contali modalità dal 10 marzo 2014 al 26 marzo 2014, sarebbe tempestivo il ricorso amministrativo del 7 aprile 2014 e tempestiva, altresì, sarebbe l’azione incardinata il 24 luglio 2014, nel rispetto del termine di centoventi giorni sancito dalla legge. Peraltro, la comunicazione individuale, pervenuta il 12 febbraio 2014, indicherebbe, quale termine per la proposizione del ricorso -4 - amministrativo, quello di novanta giorni. Termine che, nella specie, sarebbe stato rispettato. 4.–Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso, concernenti, per un verso, la mancata contestazione della ratio decidendi«fondata sull’assenza di impugnazione con ricorso amministrativo della comunicazione del 31 gennaio 2014» (pagina 5) e, per altro verso, il difetto di autosufficienza (pagina 6). La ricorrente indirizza censure specifiche, sorrette da un’argomentazione esaustiva, contro quella che, della sentenza impugnata, rappresenta laratio decidendi essenziale: l’inutile decorso del termine di decadenza per promuovere il giudizio, sul presupposto che sia già spirato il termine per proporre il ricorso amministrativo e che tale termine debba essere ancorato alla notificazione individuale del provvedimento. La vicenda processuale è stata ricostruita compiutamente, in modo da consentire a questa Corte d’inquadrare il contesto in cui si collocano le doglianze. Ne consegue che nessuna carenza di specificità o di “autosufficienza” può essere addebitata alla ricorrente, che ha prospettato in modo intelligibile una questione ermeneutica, sulla base dei dati di fatto incontroversi tra le parti. 5.–Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 6.–Occorre, in primo luogo, delineare il quadro normativo in cui s’iscrive la questione sottoposta al vaglio di questa Corte. 6.1.–Al caso di specie si applicano ratione temporis le previsioni dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che così dispone: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto - legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative -5 - intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». Questa Corte ha chiarito che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative, mediante la pubblic azione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore della norma(Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37974). Tale pubblicazione telematica, che il giudice delle leggi ha reputato di per sé non incompatibile con l’art. 24 Cost. (sentenza n. 45 del 2021), è stata poi soppressa dall’art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha riformulato l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, ripristinando la «notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a g arantire la piena conoscibilità». 6.2.–Viene in rilievo, inoltre, la previsione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993, che ha il seguente tenore: «Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termineil ricorso si intende respinto». L’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 375 del 1993 prevede, entro il termine di trenta giorni, un successivo ricorso alla Commissione -6 - centrale, che decide entro novanta giorni, decorsi i quali il ricorso s’intende respinto. 6.3.–Infine, occorre avere riguardo alla disciplina dettata dall’art. 22, primo comma, del d.l. n. 7 del 1970: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». 7.– La sentenza d’appello ha considerato tardivo il giudizio instaurato dalla lavoratrice, in quanto si era già compiuto il termine di centoventi giorni sancito dal menzionato art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Il termine in esame è ancorato alla definitività del provvedimento, che scaturisce dall’inutile decorso del termine di trenta giorni per proporre il ricorso di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993. Nel percorso argomentativo della Corte d’appello, tale termine prende avvio dalla comunicazione individuale, anteriore, nel caso di specie,rispetto alla pubblicazione con modalità telematiche. Secondo la sentenza impugnata, la lavoratrice è incorsa nella decadenza, in quanto non ha dato impulso all’instaurazione della lite nel termine di centoventi giorni, che va computato a partire dall’inoppugnabilità del provvedimento. Inoppugnabilità che, a sua volta, dev’essere valutata alla stregua della comunicazione diretta pervenuta alla lavoratrice e non della successiva pubblicazione con modalità telematiche. Su questo profilo si appunta il motivo di ricorso. 8.–La ricostruzione delineata a tale riguardo dalla Corte territoriale presta il fianco alle censure della ricorrente. 9.–Nell’esegesi del dato normativo, occorre ponderare, in primo luogo, la ratio che presiede alla decadenza dall’azione giudiziaria, volta a conseguire l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. -7 - Tale previsione è giustificata dalla «obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno» e dall’esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’ iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’ accredi to, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). La fissazione di un termine di decadenza risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, in un settore contraddistinto da un’apprezzabile difficoltà di accertamento. Per le implicazioni di carattere sostanziale che la decadenza produce, occorre delimitarne l’ ambito applicativo e i presupposti, che devono essere conformi alla rigorosa scansione predeterminata dalla legge.S’impone, dunque, un’interpretazione tassativa. Anche allo scopo di salvaguardare l’affidamento dei consociatie di non vanificare quelle esigenze di certezza che l’istituto si ripromette di soddisfare, l’effetto radicale correlato alla decadenza presuppone il perfezionarsi della fattispecie, secondo il paradigma definito dalla legge. 10.– In secondo luogo, si deve esaminare la peculiarità della vicenda controversa. Viene in rilievo il vano decorso del termine per impugnare l’originario provvedimento, che perciò si consolidae diviene definitivo, imponendo all’interessato di agire quindi in giudizio entro un termine fissato a pena di decadenza. -8 - Tale termine dev’essere parametrato a una definitività che consegua all’integrale osservanza dei requisiti sanciti dalla legge, così da consentire all’interessato di avere oggettiva cognizione di tale carattere, secondo parametri prevedibili e non arbitrari. Solo per questa via, si contemperano le esigenze di sollecita definizione dei rapporti inerenti al lavoro agricolo con l’indefettibile tutela del legittimoaffidamento dei consociati e si stabilisce , per l’inizio del termine di decadenza,un ancoraggio sicuro e univoco, agevolmente riscontrabile, in coerenza con le previsioni dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, che valorizzano la consapevolezza dell’interessato anche in ordine alla definitività del provvedimento. 11.–In una disciplina che, ratione temporis, impone quale forma di comunicazione, anche per le annualità pregresse, la pubblicazione telematica, la definitività del provvedimento per mancata impugnazione e il conseguente esordio della decadenza non possono che essere vagliati in rapporto alla forma di comunicazione tipizzata dalla legge. Nel disegno del legislatore, è solotale comunicazione che offre un crisma formale al provvedimento di cancellazione dagli elenchi e ne garantisce, ad ogni effetto, la pubblicità con eff icacia erga omnes , rafforzata dall’affidabilità che conferisce la scelta del sito istituzionale. Colgono dunque nel segno le censure formulate nel primo motivo e ribadite nella memoria illustrativa, sulla scorta della tipicità delle forme di pubblicità predeterminate dalla legge. 12.–Infine, al supplemento di diligenza e di collaborazione che l’ordinamento richiede agl’interessati, i mpegnandoli a una costante consultazione delle pubblicazioni telematiche, non può che fare riscontro l’affidamento nella rilevanza esclusiva di tale pubblicazione, anche agli effetti del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento e per l’instaurazione del successivo giudizio, una volta che il provvedimento sia divenuto definitivo. -9 - L’inderogabilità della decadenza si estrinseca nell’obbligo dei consociati di conoscerne la disciplinacogente, senza poter addurre, al fine d’impedirla, le indicazioni erronee fornite dall’autorità amministrativa. Nondimeno, tale inderogabilità, posta in risalto dalla parte controricorrente (pagine 12 e 13 del controricorso), non si esplica solo in malam partem, ma dev’essere declinata, in egual misura, come tutela del ragionevole affidamento del l’interessato nell’esclusiva rilevanza della forma di pubblicità prescritta dalla legge, ai fini del vaglio della definitività del provvedimento e dell’avvio del connesso termine di decadenzaper l’instaurazione del giudizio. Né tale affidamento, nel caso di specie, puòdirsi in concreto scalfito dalla pregressa comunicazione individuale, secondo modalità difformi dalla legge, che ha inteso valorizzare la pubblicazione telematicacon effetti di generale conoscibilità, e con l’indicazione di un termine per l’impugnazione del provvedimento parimenti difforme da quello di legge. 13.– La sentenza d’appello è dunque cassata, in relazione alla censura accolta. 14.–L’esame del secondo mezzo, che denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, resta assorbito, in quanto attinente al profilo, logicamente consequenziale, della fondatezza della domanda e, in particolare, alla computabilità dei contributi ai fini delle prestazioni previdenziali, «[i]n difetto di accertata inesistenza del rapporto di lavoro» (pagina 12 del ricorso). 15.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla stregua degli enunciati principi e provvederàanche a pronuncia re sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. -10 - Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione