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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17581/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13674/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata agli indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] SPArappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –controricorrente – E AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 10569/2015,depositata il 25 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell ’ Agenzia delle entratee dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello dell a società di riscossione, ha dichiarato legittimo il fermo amministrativo iscritto sull’auto della contribuente a seguito del mancato pagamento di cartella emessa in ragione di un debito erariale.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa a mezzo controricorso mentre l ’ Avvocatura erariale,per l’Agenzia delle entrate, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.

3. Con istanza di rinuncia agli atti depositata il 6 giugno 2024 la ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiarando di non avere più interesse alla lite, avendo aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle emesse in ragione dell’atto impositivo oggetto di giudizio.

Considerato che:

1. La contribuente ha dichiarato, nell’istanza di estinzione, di aver versato quanto dovuto in ragione della rottamazione della nuova cartella di pagamento n. 071/071201600660259/09, per euro 11.842,40,emessa sulla b ase della medesima pretesa impo sitiva di cui alla sentenza impugnata.

I documenti prodotti dalla contribuente tuttavia,non documentano, in mancanza di univoca corrispondenza, che detta cartella abbia ad Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 oggetto i medesimi debitidi cui al fermo amministrativo impugnato nel giudizio.

2. Ciononostante, d eve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata ritualmente dal difensore della ricorrente in virtù di espresso potere conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione e ritualmente comunicata alle controparti a cura della Cancelleria.Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.391 cod. proc. civ.

3. Le spese restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio.

4. Stante il tenoredella pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.07/12/2018, n. 31732); trattasi , inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13674/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata agli indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] SPArappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –controricorrente – E AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 10569/2015,depositata il 25 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nei confronti dell ’ Agenzia delle entratee dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello dell a società di riscossione, ha dichiarato legittimo il fermo amministrativo iscritto sull’auto della contribuente a seguito del mancato pagamento di cartella emessa in ragione di un debito erariale. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa a mezzo controricorso mentre l ’ Avvocatura erariale,per l’Agenzia delle entrate, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso. 3. Con istanza di rinuncia agli atti depositata il 6 giugno 2024 la ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiarando di non avere più interesse alla lite, avendo aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle emesse in ragione dell’atto impositivo oggetto di giudizio. Considerato che: 1. La contribuente ha dichiarato, nell’istanza di estinzione, di aver versato quanto dovuto in ragione della rottamazione della nuova cartella di pagamento n. 071/071201600660259/09, per euro 11.842,40,emessa sulla b ase della medesima pretesa impo sitiva di cui alla sentenza impugnata. I documenti prodotti dalla contribuente tuttavia,non documentano, in mancanza di univoca corrispondenza, che detta cartella abbia ad Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 oggetto i medesimi debitidi cui al fermo amministrativo impugnato nel giudizio. 2. Ciononostante, d eve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata ritualmente dal difensore della ricorrente in virtù di espresso potere conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione e ritualmente comunicata alle controparti a cura della Cancelleria.Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.391 cod. proc. civ. 3. Le spese restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio. 4. Stante il tenoredella pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.07/12/2018, n. 31732); trattasi , inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La Corte di
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