CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 01626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria successivamente depositata. Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. Li, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo sulla omessa motivazione circa la pena inflitta è carente di interesse, essendo la pena comminata stata determinata nei minimi di legge, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]